Cassazione Civile, Ordinanza n. 18781/2025 del 09/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2008 con cui l’Ufficio ha contestato alla società un maggior reddito derivante da tre compravendite immobiliari. Per una vendita, il prezzo dichiarato nel rogito era inferiore all’importo del mutuo bancario contratto per l’acquisto o al valore dichiarato alla banca per ottenere il finanziamento; per le altre due vendite, prive di mutuo, l’Ufficio ha determinato il prezzo normale prendendo a riferimento operazioni simili assistite da mutuo nello stesso complesso edilizio e nello stesso periodo. Nei gradi di merito la ripresa relativa alla compravendita assistita da mutuo è stata confermata, mentre sono state annullate le riprese sulle altre due compravendite. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione di varie norme processuali e sostanziali, in particolare per non avere i giudici di merito valorizzato il disconoscimento della copia fotostatica della promessa di vendita, documento su cui si era fondata la pretesa fiscale come prova del reale prezzo pattuito. L’Agenzia ha resistito e ha proposto ricorso incidentale con un unico motivo, lamentando nullità della sentenza d’appello per motivazione mancante o apparente, perché non avrebbe risposto alle censure dell’Ufficio sulla non comparabilità degli immobili e sulla insussistenza di una motivazione idonea a giustificare la disparità di trattamento tra le unità immobiliari prese a confronto.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso principale della società perché sollecitava un nuovo apprezzamento del materiale probatorio e, inoltre, non risultava adeguatamente dimostrato il tempestivo disconoscimento del documento; ha invece accolto il ricorso incidentale dell’Agenzia, ritenendo che la sentenza della CTR fosse nulla per motivazione apparente o per relationem non autosufficiente, poiché non affrontava compiutamente tutte le ragioni di appello sulla comparabilità degli immobili (rendita catastale, contestualità delle vendite, identità tipologica e altri profili). La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato dalla società per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto; la Corte ha però osservato che la censura, in realtà, mirava a una rivalutazione del merito probatorio.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
è stato invocato dall’Agenzia per dedurre nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente; la Corte ha ritenuto fondata la censura.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l’erronea ricognizione della fattispecie concreta e la valutazione delle prove sono censurabili, nei limiti consentiti, sul piano del vizio di motivazione e non come violazione di legge.
art. 115 c.p.c.
richiamato come base del principio del libero convincimento, che opera sul piano dell’apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
art. 116 c.p.c.
richiamato insieme all’art. 115 c.p.c. per ribadire che la valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
art. 132 c.p.c.
invocato dalla società per censurare la motivazione della sentenza e richiamato dall’Agenzia in combinato con la nullità per carenza di motivazione.
art. 2697 c.c.
invocato dalla società tra le norme asseritamente violate; nel ragionamento della Corte, la doglianza era comunque diretta a contestare l’apprezzamento probatorio compiuto dai giudici di merito.
artt. 2727 e 2729 c.c.
invocati dalla società in tema di presunzioni; la Corte ha ricondotto la censura alla richiesta di diversa valutazione dei fatti e delle prove.
artt. 214 e 215 c.p.c.
richiamati dalla società in relazione al disconoscimento della copia fotostatica del preliminare; la Corte ha rilevato la mancanza di prova della tempestività del disconoscimento e, comunque, la inammissibilità della censura in cassazione.
art. 39 d.P.R. 600/1973
richiamato dalla società nel motivo principale; il ricorso mirava a contestare il fondamento dell’accertamento del maggior reddito basato sul prezzo ritenuto reale.
art. 42 d.P.R. 600/1973
richiamato dalla società nel motivo principale; la censura veniva comunque ricondotta a un tentativo di ottenere una diversa valutazione del fatto e della prova.
art. 36 d.lgs. 546/1992
invocato dall’Agenzia per denunciare la nullità della sentenza tributaria per difetto di motivazione.
art. 6 d.l. 119/2018
richiamato per l’istanza di sospensione del giudizio e per la definizione agevolata; la Corte ha osservato che non era seguita tempestiva domanda di definizione, quindi si doveva proseguire nell’esame della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali relativi al contributo unificato aggiuntivo.
Massime di principio
- In cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio: la censura che mira a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito con un diverso convincimento è inammissibile.
- Il principio del libero convincimento ex artt. 115 e 116 c.p.c. opera sul piano della valutazione di merito ed è sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione, non come violazione di legge.
- La deduzione del disconoscimento di un documento prodotto in copia deve essere specifica e tempestivamente dimostrata nel processo; in difetto, la censura non può essere accolta in sede di legittimità.
- La motivazione per relationem è legittima solo se la sentenza richiamata è già coperta da giudicato oppure se i contenuti richiamati sono autonomamente riprodotti, vagliati e resi oggetto di una motivazione autosufficiente.
- Nel processo tributario la sentenza d’appello è nulla per motivazione apparente quando si limita a formule generiche o al mero rinvio alla decisione di primo grado senza dare conto delle specifiche doglianze di appello e delle ragioni della loro infondatezza.
- Ai fini del controllo di legittimità, la distinzione decisiva è tra errore di diritto nella ricognizione della fattispecie astratta ed errore di fatto nella ricognizione della fattispecie concreta: il primo attiene alla violazione di legge, il secondo alla motivazione nei limiti consentiti dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
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