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Sentenza

Sentenza n. 5117/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'esecuzione della sentenza emessa dal Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 84/2023.

Giustizia amministrativa202502722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, al momento della proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro n. 84/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per l'esecuzione della sentenza n. 84/2023, con la quale il Tribunale di Benevento - Sezione Lavoro aveva condannato il Ministero dell'Interno a riconoscergli lo status di vittima del dovere, a inserirlo nell'elenco previsto dall'art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006 e ad attribuirgli i benefici assistenziali previsti dalla normativa di settore, tra cui la speciale elargizione commisurata a un'invalidità complessiva del 5%, l'assistenza psicologica, la gratuità dei medicinali di fascia C, l'esenzione dal ticket e l'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche, oltre alle spese di lite. Il ricorso presupponeva l'inerzia o comunque l'incompleta esecuzione della pronuncia da parte dell'Amministrazione.

La decisione

Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha depositato documentazione attestante la piena esecuzione della sentenza ottemperanda. In particolare, ha comunicato l'inserimento dell'interessato nella graduatoria unica nazionale, al numero 231 del 38° aggiornamento, e ha corrisposto, con decreto del 13 giugno 2025, la speciale elargizione di 14.430 euro, calcolata sulla base dell'invalidità complessiva del 5%. Il TAR ha ritenuto così integralmente soddisfatta la pretesa azionata e ha dichiarato cessata la materia del contendere. Le spese di lite sono state compensate in ragione del complesso della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, d.P.R. 243/2006

    elenco tenuto dal Ministero dell'Interno ai fini della concessione dei benefici assistenziali di legge

    La disposizione individua l'elenco ministeriale nel quale deve essere inserito il beneficiario riconosciuto vittima del dovere; l'inserimento è stato considerato parte dell'esecuzione della sentenza ottemperanda.

  • legge n. 466/1980

    Richiamata dalla sentenza ottemperanda tra le fonti dei benefici assistenziali spettanti al ricorrente.

  • legge n. 302/1990

    Richiamata dalla sentenza ottemperanda tra le fonti dei benefici assistenziali spettanti al ricorrente.

  • legge n. 407/1998

    Richiamata dalla sentenza ottemperanda tra le fonti dei benefici assistenziali spettanti al ricorrente.

  • art. 5, commi 1 e 5, legge n. 206/2004

    elargizione ... commisurata ad un'invalidità complessiva del 5%

    La speciale elargizione è stata riconosciuta e corrisposta sulla base dell'invalidità complessiva del 5%.

  • art. 6, comma 2, legge n. 206/2004

    diritto all'assistenza psicologica

    Richiamato dalla sentenza ottemperanda quale fondamento del diritto all'assistenza psicologica.

  • art. 1 legge n. 203/2000

    diritto ai medicinali di fascia C gratuiti

    Richiamato dalla sentenza ottemperanda quale fondamento del beneficio della gratuità dei medicinali di fascia C.

  • art. 9 legge n. 206/2004

    diritto all'esenzione ticket

    Richiamato dalla sentenza ottemperanda quale fondamento dell'esenzione dal ticket.

  • art. 1, commi 563 e 564, legge n. 266/2005

    Richiamato dalla sentenza ottemperanda in relazione all'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche delle vittime del dovere.

  • art. 1, comma 211, legge n. 232/2016

    esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche liquidate a favore delle vittime del dovere

    Richiamato dalla sentenza ottemperanda quale fondamento dell'esenzione IRPEF sulle prestazioni pensionistiche.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio di ottemperanza, l'amministrazione dimostra documentalmente di avere integralmente eseguito gli obblighi conformativi e patrimoniali derivanti dalla sentenza, la pretesa azionata risulta soddisfatta e il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • L'inserimento del beneficiario nell'elenco o nella graduatoria ministeriale previsto dalla disciplina applicabile e il pagamento della prestazione economica riconosciuta dalla sentenza costituiscono atti di esecuzione idonei, rispettivamente, a dare attuazione agli obblighi amministrativi e patrimoniali oggetto del giudicato.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata quando la soddisfazione della pretesa intervenga nel corso del giudizio e risulti incontestata sulla base della documentazione prodotta dall'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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