Sentenza del 21/06/2016 n. 4013 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Produzione documentale- Termine di 20 giorni anteriori all'udienza - Produzione tardiva - Ammissibilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione documentale tardiva è stata ritenuta ammissibile. Il termine di 20 giorni anteriori all’udienza non è considerato preclusivo, ma dilatorio: la sua inosservanza non comporta automaticamente l’inutilizzabilità o l’espulsione dei documenti dal processo. La regola opera anche in appello, dove la controparte deve poter esaminare i documenti presenti nel fascicolo e formulare su di essi le proprie difese.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’ammissibilità di documenti depositati tardivamente rispetto al termine dilatorio di 20 giorni prima dell’udienza, previsto nel processo tributario. Si discuteva in particolare se tale termine avesse natura preclusiva e impedisse definitivamente l’utilizzazione dei documenti, anche nel giudizio di appello.
Norme richiamate
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
La disposizione è richiamata nell’ambito delle regole sulla produzione documentale nel processo tributario. Il termine previsto per il deposito prima dell’udienza ha natura dilatoria e non preclusiva.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
La norma consente la produzione documentale anche nel giudizio di appello. Pertanto, i documenti presenti nel fascicolo possono essere oggetto di difesa e contestazione, anche se prodotti tardivamente in primo grado.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il mancato rispetto del termine di 20 giorni anteriori all’udienza per il deposito dei documenti non determina automaticamente una preclusione processuale.
- Il termine ha funzione dilatoria, ossia garantisce alla controparte un congruo tempo per esaminare la documentazione, ma non rende necessariamente inutilizzabili i documenti depositati oltre il termine.
- In appello è possibile formulare difese sui documenti già presenti nel fascicolo, anche quando siano stati depositati tardivamente in primo grado.
- La parte che subisce una produzione tardiva deve contestare tempestivamente la documentazione e chiedere, se necessario, un termine per esaminarla e replicare, evitando che la tardività comprometta concretamente il diritto di difesa.
- L’ammissibilità formale del documento non esclude la possibilità di contestarne autenticità, rilevanza, efficacia probatoria o tempestività, né impedisce al giudice di valutarne l’incidenza sul contraddittorio.
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