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Ordinanza

Ordinanza n. 2759/2026 - Roma, Sezione 1T

Giustizia amministrativa202604366

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, nonché comunicazione di avvio del relativo procedimento

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro subordinato rilasciato nel 2023, deducendo anche l’illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento, che assumeva non essergli stata notificata quale interessato diretto. È stata inoltre sollevata una questione di tardività del ricorso, superata in sede cautelare dal Collegio poiché l’atto risultava notificato al domicilio telematico eletto nella domanda e non personalmente al lavoratore, sicché non era certa la data dell’effettiva conoscenza. Quanto al fumus boni iuris, il ricorrente ha prodotto documentazione ritenuta rilevante, in particolare l’asseverazione prevista dall’art. 44 d.l. n. 73/2022 e l’attestato di idoneità alloggiativa. Il TAR ha inoltre richiesto la documentazione attestante che l’autore dell’asseverazione possedesse i requisiti previsti dall’art. 1 l. n. 12/1979, richiamato dall’art. 44 d.l. n. 73/2022, consistenti nell’iscrizione all’albo professionale dei ragionieri e nella comunicazione all’Ispettorato del lavoro dello svolgimento dell’attività di assistenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare ai fini del riesame e ha sospeso il provvedimento impugnato. Ha ritenuto superabile l’eccezione di irricevibilità per tardività, non essendo dimostrata la data di effettiva conoscenza dell’atto da parte del ricorrente. Nel sommario esame cautelare ha ravvisato profili di fondatezza nelle censure, alla luce della documentazione prodotta, con particolare riferimento all’asseverazione e all’idoneità alloggiativa. Ha ordinato all’Amministrazione di procedere, nel contraddittorio procedimentale e secondo collaborazione e buona fede, al riesame dell’intera documentazione, eventualmente integrata dalle parti. Ha posto a carico del ricorrente l’onere di trasmettere all’Amministrazione e depositare in giudizio la documentazione relativa ai requisiti professionali dell’autore dell’asseverazione. La prosecuzione della fase cautelare è stata fissata alla camera di consiglio del 14 luglio 2026; le spese sono state rinviate all’esito.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione del provvedimento e per il riesame amministrativo.

  • art. 44 d.l. 21 giugno 2022, n. 73

    Rileva con riferimento all’asseverazione prodotta per la procedura di nulla osta al lavoro e al richiamo ai requisiti del soggetto abilitato a redigerla.

  • art. 1 l. 11 gennaio 1979, n. 12

    Individua, secondo quanto richiesto dal TAR, i requisiti dell’autore dell’asseverazione: iscrizione all’albo professionale dei ragionieri e comunicazione all’Ispettorato del lavoro dell’attività di assistenza in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale.

Massime di principio

  • In sede cautelare, l’eccezione di tardività può essere superata quando la notificazione dell’atto è stata effettuata presso un domicilio telematico eletto nella domanda, anziché personalmente all’interessato, e non risulta determinabile la data dell’effettiva conoscenza del provvedimento da parte del destinatario.
  • La sospensione cautelare può essere disposta ai fini del riesame quando la documentazione prodotta dal ricorrente evidenzi, nel sommario esame proprio della fase cautelare, profili di possibile fondatezza delle censure relativi a elementi sostanziali rilevanti per il procedimento amministrativo.
  • Il riesame disposto in sede cautelare deve svolgersi mediante una rivalutazione complessiva della documentazione, nel contraddittorio procedimentale e nel rispetto dei principi di collaborazione e buona fede tra amministrazione e interessati.
  • Quando la decisione amministrativa dipende dalla validità di un’asseverazione, il giudice può richiedere la documentazione comprovante il possesso, da parte del suo autore, dei requisiti professionali e degli adempimenti comunicativi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDecadenza e tardivitàBuona fede e correttezza della PAPartecipazione procedimentale

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