Regolamento (UE) 2018/3
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/3 della Commissione, del 4 gennaio 2018, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento fissa i volumi limite per il 2018 e il 2019 relativi a taluni ortofrutticoli, in funzione della possibile applicazione di dazi addizionali all'importazione prevista dalla normativa dell'OCM unica. I limiti sono determinati sulla base dei dati di importazione e consumo interno degli ultimi tre anni disponibili, come richiesto dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Il testo precisa inoltre la decorrenza dal 1° gennaio 2018, l'entrata in vigore immediata alla pubblicazione e la cessazione degli effetti al 30 giugno 2019.
Stabilisce per gli anni 2018 e 2019 i volumi limite di importazione di taluni ortofrutticoli ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell'Unione europea dei prodotti ortofrutticoli elencati nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, individuati tramite i relativi codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento. Riguarda gli operatori che immettono in libera pratica tali merci nei periodi di applicazione indicati per ciascun prodotto, ai fini della verifica del superamento dei volumi limite annuali. Non disciplina in via generale tutti gli ortofrutticoli, ma solo quelli elencati nell'allegato; i dazi addizionali non si applicano se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti sarebbero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
Volumi limite per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/3 della Commissione, adottato il 4 gennaio 2018, fissa i volumi limite per gli anni 2018 e 2019 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione su determinati ortofrutticoli. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli disciplinata dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dà attuazione alle regole procedurali del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892.
Finalità e contesto normativo
Il meccanismo previsto dall'articolo 182 del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente l'adozione di un dazio addizionale all'importazione per taluni prodotti agricoli quando le importazioni superano i livelli di guardia determinati in relazione al mercato dell'Unione. Il regolamento chiarisce che il dazio addizionale può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, ma solo se il quantitativo immesso in libera pratica in un dato periodo supera il volume limite annuale stabilito per quel prodotto. È inoltre precisato che la misura non va applicata qualora le importazioni non rischino di perturbare il mercato dell'Unione o qualora gli effetti della misura risultino sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
Base di calcolo dei volumi limite
Ai sensi dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013, i volumi limite devono essere determinati sulla base dei dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Per il presente regolamento, la Commissione ha utilizzato i dati comunicati dagli Stati membri relativi agli anni 2014, 2015 e 2016. Sulla base di tali dati, sono stati fissati i limiti applicabili per il biennio 2018-2019.
Ambito oggettivo: prodotti e periodi interessati
L'allegato contiene l'elenco dei prodotti interessati, identificati tramite codici NC e periodi di applicazione. La clausola preliminare dell'allegato precisa che, fatte salve le regole di interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci ha valore puramente indicativo e che il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del regolamento.
Tra i prodotti elencati figurano, con diversi periodi stagionali:
- pomodori;
- cetrioli;
- carciofi;
- zucchine;
- arance;
- clementine;
- mandarini, compresi tangerini e satsuma, nonché wilkings e ibridi simili di agrumi;
- limoni;
- uve da tavola;
- mele;
- pere;
- albicocche;
- ciliegie diverse dalle ciliegie acide;
- pesche, comprese le pesche noci;
- prugne.
Per ciascun prodotto, l'allegato indica uno o più periodi di applicazione durante l'anno e il corrispondente volume limite espresso in tonnellate. Il testo fornito riporta integralmente i valori per i prodotti elencati, tra cui, a titolo esemplificativo, 39 326 tonnellate per i pomodori nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, 483 376 tonnellate per i pomodori dal 1° ottobre al 31 maggio, 26 505 tonnellate per i cetrioli dal 1° maggio al 31 ottobre, 302 643 tonnellate per le arance dal 1° dicembre al 31 maggio e 432 630 tonnellate per le mele dal 1° gennaio al 31 agosto.
Decorrenza e durata di applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione è retrodatata al 1° gennaio 2018, per coordinarsi con i periodi di applicazione dei dazi addizionali previsti per alcuni prodotti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. L'atto cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019.
Effetti giuridici
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, secondo la formula tipica dei regolamenti dell'Unione. Per gli operatori del settore, il rilievo pratico consiste nella necessità di monitorare i quantitativi importati nei periodi rilevanti, al fine di verificare l'eventuale superamento dei volumi limite che può far scattare il dazio addizionale all'importazione.
Disposizioni principali
Determinazione dei volumi limite 2018-2019
L'articolo 1 stabilisce che, per gli anni 2018 e 2019, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativi ai prodotti elencati nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, sono quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.
Presupposti per il dazio addizionale all'importazione
Dai considerando emerge che il dazio addizionale di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato quando il quantitativo immesso in libera pratica in un periodo di applicazione supera il volume limite annuale del prodotto; non si applica se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se la misura risulterebbe sproporzionata.
Base di calcolo dei volumi limite
I volumi limite sono fissati sulla base dei dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Per il presente atto, la Commissione ha considerato i dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2014, 2015 e 2016.
Decorrenza, entrata in vigore e cessazione degli effetti
Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si applica dal 1° gennaio 2018 e cessa di produrre effetti il 30 giugno 2019. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico con prodotti, codici NC e limiti
L'allegato elenca, per ciascun prodotto e periodo di applicazione, i corrispondenti volumi limite in tonnellate. Tra i prodotti figurano pomodori, cetrioli, carciofi, zucchine, arance, clementine, mandarini, limoni, uve da tavola, mele, pere, albicocche, ciliegie, pesche e prugne, con periodi differenziati durante l'anno.
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