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Ordinanza

Ordinanza n. 2281/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Messina nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente.

Giustizia amministrativa202603670

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali per l’ammissione al corso di laurea in Medicina e Chirurgia per l’a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura e gli atti di svolgimento, correzione e valutazione della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali dell’8, 21 e 28 gennaio 2026, i decreti ministeriali che disciplinavano l’accesso e la formazione della graduatoria, il bando universitario e gli atti relativi alla predisposizione, somministrazione, correzione e validazione dei quesiti. Ha dedotto, tra l’altro, l’illegittimità del mutamento sopravvenuto dei criteri di formazione della graduatoria, la lesione dell’affidamento, della par condicio e della ragionevolezza, la mancata redistribuzione dei posti residui, la violazione del principio di anonimato per l’assenza di schermatura delle aule o di metal detector, vizi di trasparenza della correzione e di predeterminazione dei criteri valutativi, la difficoltà e sproporzione delle prove, la disomogeneità dell’attività didattica, l’eccesso di delega e l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025. La ricorrente ha chiesto la sospensione degli atti e l’ammissione con riserva, anche in sovrannumero. Dagli atti risultava che aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro e che era stata inserita in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, senza conseguire una posizione utile per l’immatricolazione.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris e di periculum in mora. In ordine ai criteri introdotti dal D.M. n. 1115/2025, ha ritenuto che il sistema per fasce e con bonus differenziati costituisca un esercizio non manifestamente irragionevole della discrezionalità ministeriale, volto a bilanciare la copertura dei posti, la programmazione del fabbisogno sanitario e l’affidamento dei candidati che avevano rispettato le regole originarie. I candidati con tre sufficienze secondo il regime originario restano preferiti rispetto a quelli ammessi in forza della disciplina sopravvenuta; la valorizzazione dei voti rifiutati è stata ritenuta coerente con la natura degli esami universitari. La ricorrente non ha fornito la prova di resistenza, non dimostrando che l’eliminazione dei vizi avrebbe determinato una posizione utile per l’immatricolazione. Le censure contro la disciplina sopravvenuta sono state inoltre ritenute carenti di interesse, poiché la sua applicazione aveva consentito alla ricorrente di essere inserita in graduatoria; la caducazione della disciplina avrebbe comportato la sua esclusione, non un vantaggio selettivo. La mancata immediata redistribuzione dei posti residui non è stata ritenuta di per sé illegittima, in ragione dell’esigenza di definire tempestivamente le iscrizioni e assicurare la continuità didattica del secondo semestre, ferma la possibilità di destinare i posti ad altre esigenze organizzative universitarie. Quanto all’anonimato, il TAR ha escluso, allo stato, una violazione concreta e non meramente ipotetica: gli elaborati erano sigillati, corretti informaticamente dal CINECA e associati all’identità dei candidati solo dopo la correzione. Le questioni relative alla trasparenza della correzione, ai sinonimi, al sistema informatico e ai verbali richiedono tuttavia approfondimento istruttorio; sono stati quindi ordinati al Ministero, al CINECA e alle università chiarimenti documentati entro 40 giorni. Le censure sulla difficoltà delle prove e sulla disomogeneità didattica sono state ritenute non supportate da elementi idonei a dimostrare un vizio macroscopico. Non è stato ravvisato, in sede cautelare, né eccesso di delega né un adeguato fumus della questione di costituzionalità relativa alla differenziazione tra atenei e corsi. Il periculum è stato escluso perché la ricorrente non ha dimostrato un pregiudizio grave e irreparabile né la probabilità di conseguire l’immatricolazione; l’ammissione in sovrannumero avrebbe inoltre inciso sulla graduatoria nazionale, sulle posizioni dei candidati utilmente collocati e sull’organizzazione didattica. Il TAR ha ordinato l’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami nei confronti dei candidati inseriti nella graduatoria, con pubblicazione sul sito del Ministero entro 20 giorni e deposito della prova entro i successivi 10 giorni, a pena di improcedibilità. Ha condannato la ricorrente al pagamento di 500 euro, oltre accessori se dovuti, in favore delle amministrazioni assistite dall’Avvocatura dello Stato, compensando le spese con le due università costituite con difesa autonoma.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha rigettato l’istanza.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce il quadro normativo della riforma dell’accesso ai corsi di Medicina e rimette alla disciplina ministeriale la formazione della graduatoria e la regolazione della rinuncia alle votazioni del semestre filtro.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    È stato censurato per la diversa applicazione della riforma alle università non statali legalmente riconosciute e ai corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso, in sede cautelare, rilevanza e non manifesta infondatezza della questione.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Introduce il sistema articolato per sezioni e fasce della graduatoria, con bonus differenziati e possibilità di inclusione anche per candidati privi di tutte le sufficienze; il sistema è stato ritenuto prima facie ragionevole e coerente con la disciplina primaria.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Rappresenta, insieme al d.lgs. n. 71/2025, la disciplina originaria che subordinava l’accesso alla graduatoria al conseguimento della sufficienza in tutti e tre gli esami del semestre filtro.

  • art. 76 Cost.

    Il TAR ha escluso, allo stato, l’eccesso di delega, ritenendo che la legge delega non imponesse l’applicazione immediata e uniforme della riforma a tutte le tipologie di corsi e di atenei.

  • art. 3 Cost.

    La differenziazione transitoria dei sistemi di accesso è stata ritenuta giustificata da ragioni oggettive e non arbitrarie, connesse alle diverse caratteristiche organizzative e formative.

  • art. 34 Cost.

    La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.

  • art. 97 Cost.

    La dedotta violazione non è stata ritenuta adeguatamente specificata né collegata a un concreto pregiudizio per la ricorrente.

  • artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.

    Consentono, ricorrendone i presupposti, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami; il TAR ne ha disposto l’utilizzo per l’elevato numero dei candidati controinteressati, imponendo l’indicazione nominativa degli stessi.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    È richiamato il principio secondo cui non ogni irregolarità formale determina la violazione dell’anonimato, ma solo una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell’anonimato.

Massime di principio

  • In una procedura nazionale di accesso universitario, la modifica sopravvenuta dei criteri di formazione della graduatoria può essere ritenuta legittima in sede cautelare quando non incide sulle prove già svolte, preserva la posizione dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e organizza l’ampliamento della platea mediante fasce e punteggi differenziati coerenti con la diversa prossimità ai requisiti originari.
  • Il candidato che impugna i criteri di una graduatoria deve fornire la prova di resistenza, dimostrando in concreto che l’eliminazione del vizio dedotto avrebbe determinato una posizione utile; una prospettazione astratta o controfattuale sulle diverse scelte di preparazione non è sufficiente.
  • Difetta l’interesse concreto e attuale a impugnare una disciplina sopravvenuta quando il ricorrente è stato ammesso alla graduatoria proprio grazie ad essa e la sua caducazione comporterebbe l’applicazione del regime originario, con esclusione del ricorrente dalla procedura.
  • La mancata immediata assegnazione mediante scorrimento di tutti i posti disponibili non determina automaticamente l’illegittimità della procedura quando la nuova struttura del percorso formativo impone la tempestiva definizione delle iscrizioni e i posti residui possono essere destinati ad altre esigenze coerenti con la programmazione universitaria.
  • La violazione del principio di anonimato nelle prove selettive richiede una compromissione concreta e non meramente ipotetica dell’imparzialità della valutazione; quando gli elaborati sono sigillati, corretti informaticamente e associati all’identità dei candidati solo dopo la correzione, la mera possibilità astratta di conoscere i codici non dimostra, da sola, l’illegittimità della procedura.
  • In presenza di un numero elevato di controinteressati, la notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’amministrazione, ma la pubblicazione deve contenere anche l’elenco nominativo dei destinatari e il testo degli atti processuali, non potendo ridursi a una mera forma di pubblicità generica.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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