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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2025 del 25/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di rettifica emesso in materia IVA per l'anno d'imposta 1993, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Alla società poi fallita venivano contestate diverse violazioni: omessa annotazione di una fattura relativa a prestazioni intracomunitarie, registrazione di tre fatture di acquisto con indicazioni incomplete, dichiarazione con indicazioni inesatte e trasmissione di un elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari con dati inesatti. L'atto veniva impugnato davanti ai giudici tributari; in primo grado il ricorso era accolto solo parzialmente e la decisione veniva confermata in appello con una motivazione estremamente sintetica, che si limitava ad aderire alla sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente deduceva, con i primi tre motivi, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, radicale inesistenza della motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; con altri motivi denunciava poi vizi sul contraddittorio, sulla detraibilità IVA in ipotesi di reverse charge per errore formale e sull'applicazione dello ius superveniens in tema di sanzioni, ma tali censure restavano assorbite.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso perché la sentenza di appello presentava una motivazione solo apparente: il giudice di merito si era limitato ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado, senza fornire alcuna autonoma risposta alle censure mosse con l'appello e senza esporre un percorso argomentativo effettivo. La motivazione così redatta non superava il minimo costituzionale richiesto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione viene dedotta a sostegno della nullità della decisione d'appello

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla denunciata omissione di risposta ai motivi di appello

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato quale parametro della motivazione della sentenza e della sua esistenza/validità

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    interpretato in senso restrittivo: il vizio ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    richiamato per la dedotta nullità della sentenza per mancanza radicale di motivazione e per error in procedendo

  • art. 36, 37 d.lgs. 546/1992

    richiamati in relazione ai requisiti della decisione tributaria e alla censura di violazione delle regole motivazionali

  • artt. 101 e 156, comma 2, c.p.c.

    richiamati nel quarto motivo per dedotta violazione del contraddittorio e nullità processuale

  • artt. 24 e 111 Cost.

    richiamati a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio e del giusto processo

  • artt. 17, 31, 39 e 59 d.lgs. 546/92

    richiamati nel quarto motivo in tema di contraddittorio e disciplina del processo tributario

  • artt. 17, 18, 21 sesta direttiva CEE 77/388

    richiamati nel quinto motivo in tema di detraibilità IVA e inversione contabile

  • artt. 17, 19, 21, 23 e 25 d.P.R. 633/1972

    richiamati nel quinto motivo in tema di registrazione delle operazioni IVA e diritto alla detrazione

  • art. 47 d.P.R. 633/1972

    richiamato quale norma sanzionatoria per la registrazione incompleta delle fatture di acquisto

  • art. 51 d.l. 30.08.1993 n. 331 conv. mod. in l. 29.10.1992 n. 427

    richiamato nel quinto motivo in materia di IVA intracomunitaria e reverse charge; la citazione nel testo presenta un evidente refuso formale nella legge di conversione

  • artt. 3 e 6 d.lgs. 472/1997

    richiamati nel sesto motivo in tema di sanzioni tributarie e applicazione del sopravvenuto ius superveniens

  • art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997

    richiamato nel sesto motivo quale norma sopravvenuta invocata per escludere o attenuare la sanzione in presenza di errore formale

Massime di principio

  • In materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione oggi rilevante non coincide con la semplice insufficienza argomentativa, ma richiede una mancanza assoluta di motivi, una motivazione apparente, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
  • La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni rispetto al primo grado; è invece nulla la decisione che si limiti ad aderire acriticamente alla sentenza precedente senza valutare i motivi di gravame.
  • Nel processo tributario, la sentenza che non risponda in modo effettivo alle censure di appello e si risolva in una formula di stile non soddisfa il minimo costituzionale di motivazione ed è cassabile.
  • Quando il ricorso è accolto per un vizio processuale assorbente che incide sulla validità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudizio deve essere rinviato al giudice di merito per un nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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