Cassazione Civile, Ordinanza n. 21425/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di rettifica emesso in materia IVA per l'anno d'imposta 1993, fondato su un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. Alla società poi fallita venivano contestate diverse violazioni: omessa annotazione di una fattura relativa a prestazioni intracomunitarie, registrazione di tre fatture di acquisto con indicazioni incomplete, dichiarazione con indicazioni inesatte e trasmissione di un elenco riepilogativo degli acquisti intracomunitari con dati inesatti. L'atto veniva impugnato davanti ai giudici tributari; in primo grado il ricorso era accolto solo parzialmente e la decisione veniva confermata in appello con una motivazione estremamente sintetica, che si limitava ad aderire alla sentenza di primo grado. Con il ricorso per cassazione la parte contribuente deduceva, con i primi tre motivi, la nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, radicale inesistenza della motivazione e violazione delle norme processuali sulla motivazione della sentenza; con altri motivi denunciava poi vizi sul contraddittorio, sulla detraibilità IVA in ipotesi di reverse charge per errore formale e sull'applicazione dello ius superveniens in tema di sanzioni, ma tali censure restavano assorbite.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi di ricorso perché la sentenza di appello presentava una motivazione solo apparente: il giudice di merito si era limitato ad aderire in modo acritico alla decisione di primo grado, senza fornire alcuna autonoma risposta alle censure mosse con l'appello e senza esporre un percorso argomentativo effettivo. La motivazione così redatta non superava il minimo costituzionale richiesto. Di conseguenza la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie, la cui violazione viene dedotta a sostegno della nullità della decisione d'appello
art. 112 c.p.c.
richiamato in relazione al vizio di motivazione e alla denunciata omissione di risposta ai motivi di appello
art. 132 c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza e della sua esistenza/validità
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato quale norma sulla concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
interpretato in senso restrittivo: il vizio ricorre solo in caso di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
richiamato per la dedotta nullità della sentenza per mancanza radicale di motivazione e per error in procedendo
art. 36, 37 d.lgs. 546/1992
richiamati in relazione ai requisiti della decisione tributaria e alla censura di violazione delle regole motivazionali
artt. 101 e 156, comma 2, c.p.c.
richiamati nel quarto motivo per dedotta violazione del contraddittorio e nullità processuale
artt. 24 e 111 Cost.
richiamati a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio e del giusto processo
artt. 17, 31, 39 e 59 d.lgs. 546/92
richiamati nel quarto motivo in tema di contraddittorio e disciplina del processo tributario
artt. 17, 18, 21 sesta direttiva CEE 77/388
richiamati nel quinto motivo in tema di detraibilità IVA e inversione contabile
artt. 17, 19, 21, 23 e 25 d.P.R. 633/1972
richiamati nel quinto motivo in tema di registrazione delle operazioni IVA e diritto alla detrazione
art. 47 d.P.R. 633/1972
richiamato quale norma sanzionatoria per la registrazione incompleta delle fatture di acquisto
art. 51 d.l. 30.08.1993 n. 331 conv. mod. in l. 29.10.1992 n. 427
richiamato nel quinto motivo in materia di IVA intracomunitaria e reverse charge; la citazione nel testo presenta un evidente refuso formale nella legge di conversione
artt. 3 e 6 d.lgs. 472/1997
richiamati nel sesto motivo in tema di sanzioni tributarie e applicazione del sopravvenuto ius superveniens
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997
richiamato nel sesto motivo quale norma sopravvenuta invocata per escludere o attenuare la sanzione in presenza di errore formale
Massime di principio
- In materia di ricorso per cassazione, il vizio di motivazione oggi rilevante non coincide con la semplice insufficienza argomentativa, ma richiede una mancanza assoluta di motivi, una motivazione apparente, un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o una motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile.
- La motivazione per relationem è ammissibile solo se il giudice d'appello dia conto, sia pure sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'identità delle questioni rispetto al primo grado; è invece nulla la decisione che si limiti ad aderire acriticamente alla sentenza precedente senza valutare i motivi di gravame.
- Nel processo tributario, la sentenza che non risponda in modo effettivo alle censure di appello e si risolva in una formula di stile non soddisfa il minimo costituzionale di motivazione ed è cassabile.
- Quando il ricorso è accolto per un vizio processuale assorbente che incide sulla validità della sentenza impugnata, gli ulteriori motivi restano assorbiti e il giudizio deve essere rinviato al giudice di merito per un nuovo esame.
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