Cassazione Civile, Ordinanza n. 28703/2024 del 07/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietarie)
La controversia
La controversia riguardava una porzione di immobile, costituita dal vano sottoscala di un negozio, che il convenuto aveva incorporato nel proprio esercizio commerciale realizzandovi un locale bagno/WC. Le proprietarie sostenevano che l'occupazione fosse abusiva e chiedevano rilascio dell'area e risarcimento del danno. Il convenuto eccepiva di aver posseduto il bene pacificamente, pubblicamente e ininterrottamente fin dagli anni Settanta, proponendo domanda riconvenzionale di usucapione. Il Tribunale accolse l'usucapione; la Corte d'appello riformò, ritenendo il possesso acquistato in modo violento e clandestino mediante abbattimento del muro divisorio, con cessazione della clandestinità, al più, nel 1995, sicché non era maturato il ventennio prima della domanda del 2014. Con il ricorso per cassazione il soccombente deduceva: omesso esame di documenti che avrebbero provato la conoscenza o conoscibilità del possesso da parte delle proprietarie (lettera del 1975 con bozza di transazione; mappa catastale allegata a un atto di vendita del 1967); erronea applicazione degli artt. 1158 e 1163 c.c. per avere la Corte confuso clandestinità e mera ignoranza delle titolari, senza considerare che il possesso si esercitava in un esercizio aperto al pubblico; violazione delle norme sull'onere della prova e sulla motivazione per avere la Corte ritenuto la clandestinità e poi, rigettata l'usucapione, accolto automaticamente la rivendica senza pretendere la probatio diabolica in capo alle attrici; ulteriore censura, in via subordinata, sulla mancata motivazione circa la qualificazione della domanda attrice come rivendica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che i primi tre motivi mirassero, in realtà, a ottenere una rivalutazione del materiale istruttorio e del giudizio di fatto compiuto dalla Corte territoriale sulla clandestinità del possesso e sul decorso del termine ventennale, attività preclusa in sede di legittimità. Ha osservato che il primo documento era stato già valutato e comunque ritenuto non decisivo, mentre la mappa catastale non era idonea a dimostrare la pubblicità del possesso né la conoscenza dell'appropriazione. Ha inoltre ribadito che, ai fini dell'usucapione, il possesso deve essere pubblicamente percepibile e che la prova della cessazione della clandestinità incombe sul possessore che la invoca. Quanto ai motivi relativi alla rivendica, la Corte ha escluso la denunciata mancanza di motivazione, rilevando che l'azione proposta dalle proprietarie era effettivamente una rivendica e che la domanda di usucapione non contestata specificamente sulla titolarità originaria del bene attenuava il rigore della probatio diabolica. Il ricorso è stato respinto con condanna del ricorrente alle spese, oltre alle conseguenze ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1158 c.c.
L'usucapione richiede un possesso continuato per venti anni; il termine decorre solo se il possesso è utile, cioè non clandestino e pubblicamente esercitato.
art. 1163 c.c.
Il possesso clandestino non è utile ai fini dell'usucapione; la clandestinità impedisce il decorso del termine fino alla cessazione della segretezza.
art. 115 c.p.c.
Non può denunciarsi violazione della norma se si contesta solo la valutazione delle prove; è censurabile l'uso di prove non introdotte dalle parti o fuori dei poteri officiosi.
art. 116 c.p.c.
La censura è ammissibile solo se il giudice abbia attribuito a una prova un valore legale diverso da quello previsto; non quando si contesti il prudente apprezzamento delle prove.
art. 132, n. 4, c.p.c.
La motivazione è sufficiente se rende percepibile l'iter logico seguito; non occorre confutare ogni singolo elemento istruttorio.
art. 161 c.p.c.
Richiamato nei motivi, ma la Corte ha ritenuto le doglianze sostanzialmente dirette contro l'accertamento di fatto, non contro vizi processuali autonomi.
art. 948 c.c.
Nell'azione di rivendicazione l'attore deve provare la proprietà; tuttavia il rigore della prova può risultare attenuato quando il convenuto abbia proposto usucapione senza contestare specificamente la titolarità originaria del bene.
art. 2697 c.c.
La prova della cessazione della clandestinità del possesso incombe su chi invoca l'usucapione; in rivendica resta fermo l'onere dell'attore di dimostrare il proprio diritto, nei limiti indicati dalla giurisprudenza richiamata.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., il ricorrente è stato condannato anche a somme aggiuntive a titolo sanzionatorio e alla Cassa delle ammende.
art. 380-bis c.p.c.
La decisione è stata resa in camera di consiglio in conformità alla proposta del consigliere, con applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dalla norma.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la fissazione dell'adunanza camerale dopo la richiesta di decisione della parte ricorrente.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'usucapione, il possesso utile deve essere non clandestino e oggettivamente percepibile all'esterno, cioè visibile a una generalità indifferenziata di soggetti; la mera astratta conoscibilità da parte del proprietario non basta se non risulta una effettiva pubblicità del possesso.
- La clandestinità del possesso impedisce il decorso del termine ventennale fino a quando essa cessa; chi invoca l'usucapione ha l'onere di provare in modo univoco il momento di cessazione della clandestinità e il compimento del ventennio successivamente a tale momento.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una richiesta di nuova valutazione delle prove o del compendio istruttorio: i motivi che contestano l'apprezzamento di documenti, CTU o testimonianze sono inammissibili se mirano solo a sostituire una diversa lettura del fatto.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo, non singoli elementi istruttori o questioni già valutate dal giudice di merito.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo in presenza di errori nell'uso delle regole legali di valutazione della prova o nell'utilizzo di prove non introdotte dalle parti; non basta lamentare che il giudice abbia attribuito maggior forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.
- Nell'azione di rivendicazione, il rigore della prova della proprietà può risultare attenuato quando il convenuto, nel chiedere usucapione, non contesti specificamente la titolarità originaria del bene in capo all'attore o ai suoi danti causa.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28621/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28623/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28626/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28636/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28638/2024 del 07/11/2024
- ordinanza_civile · 7 nov 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 28639/2024 del 07/11/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →