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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13515/2025 del 07/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di riconoscimento del bis in idem processuale, ovvero in subordine della continuazione; il ricorrente sosteneva che due condanne per evasione riguardassero il medesimo fatto storico (reato permanente iniziato con il mancato rientro da permesso premio il 28/02/2014 e protrattosi fino all'arresto del 20/06/2014), per cui la seconda sentenza avrebbe giudicato una porzione della condotta già compresa nella prima.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: l'evasione è reato permanente e le due sentenze hanno inciso sullo stesso fatto, con la seconda che ha giudicato una frazione iniziale già inclusa nella prima. Si è configurato un bis in idem parziale; l'ordinanza impugnata è annullata con rinvio perche' il giudice dell'esecuzione dia nuova valutazione conforme ai principi espressi (doveva darsi esecuzione alla sentenza che pronunciava sull'intero periodo e revocare quella di portata più limitata).

Norme richiamate

  • art. 669 cod. proc. pen.

    Norma diretta a risolvere la coesistenza di giudicati duplicati anche parzialmente; impone, in caso di continenza fra regiudicate, di dare esecuzione alla sentenza che copre l'intero periodo e revocare quella di minore portata, in attuazione del principio ne bis in idem.

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Richiamata come rimedio subordinato (riconoscimento di continuazione); la continuazione richiede identità di disegno criminoso tra le distinte condotte, elemento che nel caso concreto non è stato ritenuto provato.

  • art. 611 comma 1 cod. proc. pen.

    Regola i termini per la requisitoria del Procuratore generale e per il deposito di memorie: gli atti depositati in cancelleria sono a disposizione delle parti e non richiedono comunicazione specifica per garantire il contraddittorio.

  • art. 23 comma 8 d.l. 28/10/2020 n.137 conv. in legge 18/12/2020 n.176

    Disposizione derogatoria introdotta in pandemia che imponeva comunicazione della requisitoria; la Corte ha ritenuto che tale norma non sia più applicabile al procedimento odierno.

  • art. 81 cpv. cod. pen.

    Citato nella ricostruzione fattuale come criterio di cumulazione delle pene nella sentenza di condanna precedente.

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato come riferimento al principio di concentrazione dei procedimenti in caso di continenza e conflitto positivo di competenza: ove ricorra identità ontologica del fatto, i procedimenti avrebbero dovuto essere concentrati davanti al giudice della causa di maggiore ampiezza.

Massime di principio

  • L'evasione è reato permanente: la consumazione inizia con l'allontanamento o il mancato rientro e perdura fino a quando lo stato di evaso cessa; valutare sempre l'orizzonte temporale complessivo della condotta.
  • Se due decisioni giudicano lo stesso reato permanente in stadi diversi (intero periodo e porzione iniziale), si può configurare un bis in idem parziale; applicare art. 669 e dare esecuzione alla sentenza di maggiore ampiezza revocando l'altra.
  • La continuazione (art. 671) richiede prova di un disegno criminoso unitario: senza indici di programmazione comune tra le condotte, non può essere riconosciuta la continuazione in luogo del bis in idem.
  • In presenza di regiudicate contigue ontologicamente, si sarebbe dovuta disporre la concentrazione dei procedimenti davanti al giudice competente per la fattispecie di maggiore ampiezza; in assenza di ciò, l'ordinanza del giudice dell'esecuzione deve rimediare applicando i criteri di art. 669.
  • Sul piano processuale, le parti devono controllare i depositi in cancelleria entro i termini stabiliti (art. 611): la mancata comunicazione specifica della requisitoria non grava automaticamente sul diritto al contraddittorio se gli atti sono disponibili nei termini.

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