Ordinanza n. 979/2026 - Latina, Sezione 1
per l’ottemperanza all’ordinanza del Tribunale ordinario di Cassino 12 ottobre 2023 n. 18681, passata in giudicato, con la quale il Comune di Formia è stato condannato ad eseguire le opere necessarie per l’eliminazione delle cause e dei danni riscontrati alla proprietà della ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Comune di Formia nell’esecuzione dell’ordinanza del Tribunale ordinario di Cassino del 12 ottobre 2023, passata in giudicato, che lo ha condannato a realizzare le opere necessarie a eliminare le cause e i danni riscontrati alla proprietà della ricorrente
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza chiedendo i provvedimenti necessari a dare esecuzione all’ordinanza del Tribunale ordinario di Cassino del 12 ottobre 2023, notificata al Comune il 19 ottobre 2023 e passata in giudicato. Il titolo imponeva al Comune di eseguire le opere individuate nella relazione del consulente tecnico d’ufficio depositata il 27 luglio 2018. La ricorrente ha contestato la corrispondenza dell’intervento progettato alle prescrizioni del titolo e ha rappresentato che, nonostante le attività preparatorie comunali, i lavori non erano stati concretamente avviati.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito dell’ottemperanza né ha nominato, allo stato, un commissario ad acta. Ha ritenuto che, pur non essendo stato avviato il cantiere entro il 23 settembre 2026, il Comune avesse documentato una complessa attività effettivamente diretta all’adempimento: progettazione di fattibilità tecnico-economica, verifica e approvazione del progetto, nomina del responsabile unico del procedimento, individuazione e attivazione delle fonti finanziarie, acquisizione del parere di conformità paesaggistica e predisposizione di un cronoprogramma aggiornato. Tale attività, insieme all’esigenza di non disperdere il lavoro già svolto e di evitare ulteriori ritardi che deriverebbero dal riavvio delle procedure da parte di un commissario, escludeva al momento un’inerzia tale da giustificare l’insediamento dell’organo sostitutivo. Il TAR ha quindi differito la prosecuzione della trattazione alla camera di consiglio del 10 marzo 2027, imponendo al Comune di provare entro quella data l’avvio del cantiere e avvertendo che, in difetto, procederà al commissariamento senza ulteriori dilazioni. Non risulta una statuizione sulle spese.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 42/2004
Considerato che il Comune di Formia, pur non avendo materialmente avviato il cantiere entro il 23 settembre 2026, ostandovi al momento la necessità di ottenere l’assenso ex artt. 21, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 16, d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, ha comunque documentato in atti di aver posto in essere una complessa attività – conclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, verifica del progetto ex d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, approvazione del piano di fattibilità tecnico-economica, nomina del responsabile unico del procedimento, individuazione e attivazione delle fonti di copertura finanziaria, acquisizione del parere di conformità paesaggistica, predisposizione di un cronoprogramma aggiornato – che è univocamente volta ad adempiere a quanto stabilito dal provvedimento giurisdizionale della cui ottemperanza si tratta che, quindi, è incompatibile con una condizione di inerzia tale da giustificare l’insediamento di un organo sostitutivo di nomina giudiziaria;
La necessità di acquisire l’assenso previsto dall’art. 21 del d.lgs. 42/2004 costituisce, nel caso concreto, una ragione per la quale il cantiere non era ancora materialmente avviato; l’attività amministrativa preparatoria documentata è stata valutata complessivamente come incompatibile con un’inerzia che giustificasse subito la nomina di un organo sostitutivo.
art. 16 d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31
Considerato che il Comune di Formia, pur non avendo materialmente avviato il cantiere entro il 23 settembre 2026, ostandovi al momento la necessità di ottenere l’assenso ex artt. 21, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 16, d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, ha comunque documentato in atti di aver posto in essere una complessa attività – conclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, verifica del progetto ex d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, approvazione del piano di fattibilità tecnico-economica, nomina del responsabile unico del procedimento, individuazione e attivazione delle fonti di copertura finanziaria, acquisizione del parere di conformità paesaggistica, predisposizione di un cronoprogramma aggiornato – che è univocamente volta ad adempiere a quanto stabilito dal provvedimento giurisdizionale della cui ottemperanza si tratta che, quindi, è incompatibile con una condizione di inerzia tale da giustificare l’insediamento di un organo sostitutivo di nomina giudiziaria;
La necessità di acquisire l’assenso previsto dall’art. 16 del d.P.R. 31/2017 è considerata nel valutare la mancata apertura del cantiere; essa non esclude l’obbligo di dimostrare l’avvio dei lavori entro il termine assegnato dal TAR.
d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36
Considerato che il Comune di Formia, pur non avendo materialmente avviato il cantiere entro il 23 settembre 2026, ostandovi al momento la necessità di ottenere l’assenso ex artt. 21, d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e 16, d.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31, ha comunque documentato in atti di aver posto in essere una complessa attività – conclusione della progettazione di fattibilità tecnico-economica, verifica del progetto ex d.lgs. 31 marzo 2023 n. 36, approvazione del piano di fattibilità tecnico-economica, nomina del responsabile unico del procedimento, individuazione e attivazione delle fonti di copertura finanziaria, acquisizione del parere di conformità paesaggistica, predisposizione di un cronoprogramma aggiornato – che è univocamente volta ad adempiere a quanto stabilito dal provvedimento giurisdizionale della cui ottemperanza si tratta che, quindi, è incompatibile con una condizione di inerzia tale da giustificare l’insediamento di un organo sostitutivo di nomina giudiziaria;
La verifica progettuale svolta ai sensi del codice dei contratti pubblici è valorizzata quale componente dell’attività preparatoria effettivamente diretta all’ottemperanza; il provvedimento non formula ulteriori regole interpretative sul d.lgs. 36/2023.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la nomina immediata di un commissario ad acta può essere differita quando l’amministrazione dimostri di avere avviato e concretamente sviluppato attività preparatorie univocamente dirette all’esecuzione del giudicato, tali da escludere allo stato un’inerzia giustificativa della sostituzione.
- Nel valutare se nominare un commissario ad acta, il giudice può considerare l’interesse a non disperdere l’attività amministrativa e le risorse pubbliche già impiegate, bilanciandolo con l’esigenza del creditore di ottenere l’esecuzione entro tempi certi; il differimento può essere accompagnato da un termine per dimostrare l’avvio dei lavori e dall’avvertenza di procedere alla sostituzione senza ulteriori proroghe.
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