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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

IMPOSTA VALORE AGGIUNTO (IVA) - Imposta valore aggiunto, in genere. PRESCRIZIONE E DECADENZA CIVILE Prescrizione:in genere.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile al credito erariale derivante dalla riscossione dell'IVA, quando l'imposta sia stata accertata con un atto divenuto definitivo. Il problema consiste nello stabilire se trovi applicazione la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, cod. civ., per le prestazioni periodiche, oppure la prescrizione ordinaria decennale prevista dall'art. 2946 cod. civ.

La decisione

È stato affermato che il credito erariale per la riscossione dell'IVA accertata in via definitiva è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale e non a quella quinquennale. Le obbligazioni IVA relative ai diversi periodi d'imposta sono infatti autonome e derivano, di anno in anno, da una nuova valutazione della sussistenza dei presupposti impositivi; pertanto, l'IVA non costituisce una prestazione periodica ai sensi dell'art. 2948, n. 4, cod. civ.

Norme richiamate

  • Art. 2946 cod. civ.

    La prescrizione ordinaria è di dieci anni.

    Si applica al credito erariale IVA risultante da un accertamento divenuto definitivo, poiché tale credito non deriva da una prestazione periodica, ma da un'obbligazione tributaria autonoma.

  • Art. 2948, n. 4, cod. civ.

    Si prescrive in cinque anni tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.

    Non si applica ai crediti IVA, perché le obbligazioni relative ai singoli periodi d'imposta sono autonome e non costituiscono una prestazione periodica unitaria.

Massime di principio

  • Per l'IVA accertata con atto definitivo, il termine ordinario di prescrizione del credito erariale è generalmente decennale.
  • La periodicità annuale dell'imposta non basta, da sola, a rendere applicabile la prescrizione quinquennale: occorre che l'obbligazione abbia natura di prestazione periodica in senso civilistico.
  • Ogni periodo d'imposta genera un'obbligazione tributaria autonoma, fondata su una distinta verifica dei presupposti dell'imposta.
  • Nel valutare la prescrizione, occorre distinguere tra il termine per notificare o contestare l'accertamento e il termine per riscuotere un credito derivante da un accertamento ormai definitivo.

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