Cassazione Civile, Sentenza n. 11543/2022 del 08/04/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia impugna la sentenza della CTR che aveva confermato la decisione di primo grado in favore del contribuente, deducendo: (1) violazione dell'art. 295 c.p.c. perché il giudice d'appello non avrebbe sospeso il processo instaurato dal socio nonostante la pendenza di un altro giudizio relativo allo stesso avviso di rettifica nei confronti della società (rapporto di pregiudizialità/connessione tra i giudizi); (2) nullità per motivazione apparente ai sensi degli artt. 36 d.lgs. 546/1992, 132 e 274 c.p.c. e altre disposizioni, in quanto la CTR si è limitata a rinviare alla motivazione della sentenza di prime cure senza indicare le ragioni specifiche per respingere l'appello e senza valutare compiutamente i profili di connessione/riunione o sospensione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato nei limiti indicati: ha richiamato che il giudizio riguardante l'avviso emesso alla società era stato rimesso da questa Corte con ordinanza n. 8387/2017 (quindi non è formato il giudicato) e ha richiamato il principio secondo cui la sospensione per pregiudizialità necessaria non è obbligatoria se il giudizio pregiudicante non è definitivo, spettando al giudice d'appello un potere discrezionale ex art. 337 c.p.c. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo rilevando che la motivazione della CTR è in parte apparente/insufficiente perché non ha esaminato e argomentato compiutamente le ragioni dell'appello né ha correttamente valutato le conseguenze derivanti dalla pendenza del giudizio sulla società. Per tali ragioni la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla CTR della Campania, in diversa composizione, affinché riesamini, anche alla luce dell'ordinanza della Corte, il rapporto tra i due giudizi e provveda oltre che sulle questioni sostanziali anche sulle spese del presente giudizio.
Norme richiamate
art. 295 cod. proc. civ.
Invocato dall'Agenzia come norma che impone la sospensione del processo pregiudicato in presenza di una questione pregiudicante: la Corte osserva che la sospensione non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante non è definito con sentenza passata in giudicato, restando la possibilità di esercitare il potere discrezionale di sospensione ai sensi dell'art. 337 c.p.c.
art. 337 cod. proc. civ.
Ricorda il potere discrezionale del giudice di sospendere il processo per attendere la decisione su un giudizio pregiudicante o di tener conto della pronuncia invocata anche se impugnabile; la Corte ordina alla CTR di riesaminare il rapporto tra i giudizi ex art. 337.
art. 36 d.lgs. 31/12/1992 n. 546
Richiamato in relazione al principio di motivazione nel processo tributario: la Corte ritiene insufficiente la motivazione della CTR ai sensi della disciplina del contenzioso tributario.
art. 132 cod. proc. civ.
Norma sulla motivazione delle sentenze: la Corte ne trae fondamento per censurare la motivazione apparente della CTR.
art. 274 cod. proc. civ.
Norma sui giudizi d'appello e motivazione: richiamata come parametro per valutare l'adeguatezza della motivazione dell'appello.
art. 118 disp. att. cod. proc. civ.
Richiamata nella doglianza di nullità motivazionale; serve per il quadro sistematico delle norme processuali applicabili alla motivazione giudiziale.
artt. 115 e 116 TUIR (d.P.R. n. 917/1986)
Richiamati a fini di chiarire che il regime di trasparenza fiscale per imputazione del reddito ai soci si applica solo ai casi previsti da tali articoli (società a ristretta base societaria o ipotesi tassazione per trasparenza), e non automaticamente alle s.r.l. ordinarie.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. e plurime sezioni)
La Corte richiama precedenti (es. Sez. U. 29/07/2021 n. 21763; Sez. U. 19/06/2012 n. 10027; altre sezioni) che stabiliscono i limiti dell'obbligo di sospensione per pregiudizialità quando il giudizio pregiudicante non è definitivo e la regola del potere discrezionale del giudice d'appello.
Massime di principio
- La sospensione del processo per pregiudizialità non è automaticamente obbligatoria quando il giudizio pregiudicante è ancora impugnabile o non ha formato il giudicato; il giudice d'appello ha un potere discrezionale di sospendere o proseguire ex art. 337 c.p.c.
- Se la decisione sul giudizio pregiudicante non è definitiva, il giudice può comunque tenerne conto e decidere il processo fondandosi sulla pronuncia invocata, salvo che una norma espressa imponga diversamente.
- La motivazione della sentenza d'appello deve affrontare specificamente le censure di parte e spiegare le ragioni per le quali il gravame è stato rigettato; la mera rinuncia a riprodurre la motivazione di primo grado o la formula di condivisione è insufficiente e può determinare nullità per motivazione apparente.
- Nei casi di accertamenti derivanti da unico atto amministrativo (es. rettifica societaria da cui discendono avvisi anche ai soci) va valutato il rapporto logico-giuridico tra le decisioni sui diversi destinatari: l'esito del giudizio societario può costituire antecedente rilevante per il giudizio sui soci, ma l'impatto dipende dalla forma societaria e dal regime fiscale (trasparenza vs tassazione della società).
- Per le s.r.l. non si presume automaticamente il regime di trasparenza: occorre verificare la sussistenza dei presupposti di cui agli artt. 115 e 116 del TUIR.
- In presenza di conflitto tra giudicati sopravvenuto, si applicano le norme sul conflitto di giudicati (art. 336 c.p.c.) e il giudice può adottare provvedimenti integrativi o correttivi, anche disponendo la riunione dei giudizi quando necessario.
- La Corte di Cassazione può cassare per motivazione apparente e rinviare la causa al giudice d'appello per un nuovo esame motivato, compresa la valutazione su sospensione, riunione o prosecuzione del giudizio.
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