Circolare numero 35 del 26-2-2009
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti della legge 22 dicembre 2008 n. 201, di conversione del D.L. 162/2008, sulla definizione agevolata dei contributi sospesi per il sisma Marche e Umbria del 1997. Conferma la possibilità di estinguere il debito versando il 40% del residuo in 120 rate mensili e proroga al 16 giugno 2009 la prima scadenza. Viene inoltre ampliata la platea dei beneficiari ai dipendenti pubblici, anche quando sia stata sospesa solo la quota a loro carico e non quella dell’ente. Le amministrazioni interessate devono presentare apposita richiesta indicando importo dovuto e numero di rate prescelto, fino a un massimo di 120.
Sisma Marche e Umbria 1997: definizione agevolata dei contributi e ampliamento ai dipendenti pubblici
Sisma Marche e Umbria 1997: definizione agevolata e ampliamento dei soggetti beneficiari
La circolare illustra le modifiche introdotte dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, di conversione del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, in materia di definizione agevolata dei contributi sospesi a seguito del sisma Marche e Umbria del 1997. Il documento aggiorna la disciplina già richiamata con la circolare n. 103 del 27 novembre 2008 e si concentra in particolare sul differimento della prima rata e sull’estensione della platea dei beneficiari.
Quadro normativo richiamato
La disciplina di base resta quella prevista dall’art. 2, comma 1, del D.L. 8 aprile 2008 n. 61, convertito nella legge 6 giugno 2008 n. 103. Tale norma consente ai soggetti aventi diritto alla sospensione contributiva di estinguere l’obbligazione versando il 40% del debito residuo, al netto dei pagamenti eseguiti fino al 10 aprile 2008, mediante 120 rate mensili uguali e consecutive.
La facoltà può essere esercitata anche nel caso in cui i contributi siano già stati iscritti a ruolo. La circolare precisa che restano ferme tutte le altre disposizioni della disciplina agevolativa, salvo quanto modificato dalla legge di conversione del D.L. n. 162/2008.
Proroga del termine di pagamento
L’art. 3, comma 2, del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201, ha prorogato la scadenza della prima rata. Il termine, originariamente previsto per il 16 gennaio 2009, è stato differito al 16 giugno 2009.
La proroga riguarda solo la prima rata; la struttura del piano di rientro in 120 rate mensili uguali e consecutive resta invariata.
Estensione ai dipendenti pubblici
Una delle principali novità della legge di conversione è l’introduzione del comma 2-bis, che amplia espressamente la platea dei beneficiari includendo anche i dipendenti pubblici, in deroga all’art. 6-bis della legge 290/2006.
La circolare evidenzia che il beneficio può essere riconosciuto in tutti i casi in cui sia stata sospesa la contribuzione del pubblico dipendente, anche se non è stata sospesa la contribuzione dovuta dall’ente datore di lavoro. In sostanza, la definizione agevolata può operare anche in presenza di una sospensione parziale della contribuzione.
Modalità di accesso e richieste delle amministrazioni
Per individuare concretamente i beneficiari, le singole amministrazioni con sede nei territori interessati dalla calamità devono presentare un’apposita richiesta. Nell’istanza vanno indicati:
- la somma dovuta;
- il numero di rate con cui si intende regolarizzare la posizione;
- un piano di pagamento fino a un massimo di 120 rate.
La circolare, quindi, affida alle amministrazioni interessate un ruolo attivo nell’attivazione della procedura, necessaria per la corretta individuazione dei soggetti che possono accedere alla definizione agevolata.
Punti principali
Definizione agevolata dei contributi sospesi
Per i soggetti aventi diritto alla sospensione contributiva conseguente al sisma Marche e Umbria del 1997, resta ferma la possibilità di estinguere l’obbligazione contributiva versando il 40% del debito residuo, calcolato al netto dei pagamenti già effettuati fino al 10 aprile 2008. Il pagamento può avvenire in 120 rate mensili uguali e consecutive. La facoltà è ammessa anche per contributi già iscritti a ruolo.
Proroga del termine per la prima rata
La scadenza della prima rata, inizialmente fissata al 16 gennaio 2009, è stata prorogata al 16 giugno 2009 dall’art. 3, comma 2, del D.L. 23 ottobre 2008 n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008 n. 201. Restano ferme le altre disposizioni della disciplina agevolativa.
Estensione ai dipendenti pubblici
La legge di conversione introduce, con il comma 2-bis, un ampliamento della platea dei beneficiari, includendo anche i dipendenti pubblici in deroga all’art. 6-bis della legge 290/2006. In tali casi, se è stata sospesa la contribuzione del pubblico dipendente, il beneficio è riconoscibile anche quando non sia stata sospesa la contribuzione a carico dell’ente.
Adempimenti delle amministrazioni interessate
Per individuare la platea dei beneficiari, le singole amministrazioni aventi sede nei territori colpiti dalla calamità devono presentare apposita richiesta all’INPS. La richiesta deve indicare la somma dovuta e il numero di rate prescelto per la regolarizzazione, fino a un massimo di 120 rate.
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