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Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Ancona, Sezione 1

per l’accertamento e la declaratoria del diritto patrimoniale della parte ricorrente al riconoscimento dei sei scatti contributivi fra le voci computabili al fine della liquidazione dell'indennità di fine servizio.

Giustizia amministrativa202300450

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di accertamento

Atto impugnato: diniego o mancato riconoscimento di sei scatti contributivi tra le voci computabili per la liquidazione dell’indennità di fine servizio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La parte ricorrente ha proposto un’azione di accertamento e declaratoria del diritto patrimoniale al riconoscimento di sei scatti contributivi ai fini della liquidazione dell’indennità di fine servizio. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici motivi di illegittimità o le difese dell’amministrazione. Il TAR ha ritenuto necessario acquisire una dichiarazione della parte ricorrente circa la permanenza dell’interesse alla decisione e ha disposto il deposito, da parte dell’amministrazione, di una relazione dettagliata sulla vicenda e di ogni ulteriore atto o chiarimento documentato utile alla decisione.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito della domanda. Ha disposto incombenti istruttori, ordinando all’amministrazione di depositare una relazione dettagliata sulla vicenda controversa e la documentazione o i chiarimenti ritenuti utili. Ha inoltre richiesto alla parte ricorrente di dichiarare tempestivamente se permanga l’interesse alla decisione. La misura è stata adottata per esigenze di celerità, effettività e concentrazione del giudizio, richiamando anche l’art. 1 c.p.a. e l’art. 2, comma 2, c.p.a. Nessuna statuizione sul diritto patrimoniale, sull’esito della domanda principale o sulle spese risulta adottata.

Norme richiamate

  • art. 1 c.p.a.

    esigenze di celerità, di effettività e di concentrazione del giudizio

    Il giudice richiama i principi generali del processo amministrativo a fondamento dell’esigenza di definire il giudizio in modo celere, effettivo e concentrato.

  • art. 2, comma 2, c.p.a.

    deposito, al più presto possibile, di una dettagliata relazione sulla vicenda dedotta in contenzioso nonché di ogni altro atto e/o documentato chiarimento ritenuto utile ai fini del giudizio

    La disposizione è utilizzata quale base per ordinare all’amministrazione il deposito di una relazione e della documentazione utile all’istruttoria.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo non dispone di elementi sufficienti per decidere e ritiene necessario acquisire chiarimenti sui fatti controversi, può disporre incombenti istruttori ordinando all’amministrazione il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione utile.
  • Prima di definire il giudizio, il giudice può richiedere alla parte ricorrente di precisare se permanga l’interesse alla decisione, al fine di evitare la prosecuzione di controversie divenute prive di utilità concreta.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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