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Ordinanza

Ordinanza n. 2459/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, sezione sesta, n. 2336 in data 13 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202604369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Campania, Sez. VI, n. 2336 del 13 aprile 2026, di reiezione e declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ditta M Cube s.r.l. ha proposto appello contro la sentenza del TAR Campania e, in via incidentale, ha chiesto la sospensione della sua efficacia ai sensi dell'art. 98 c.p.a. Il pregiudizio allegato consisteva nel rischio di risoluzione di un contratto preliminare di compravendita, con possibile insorgenza di controversie relative al rimborso. Il Consiglio di Stato ha esaminato la domanda nella fase cautelare, senza definire il merito dell'appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo insussistenti i concorrenti presupposti dell'art. 55 c.p.a. Il pregiudizio dedotto è stato qualificato come esclusivamente economico e, pertanto, non grave e irreparabile, poiché eventualmente ristorabile all'esito del giudizio di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi. L'ordinanza non decide il merito dell'appello né stabilisce definitivamente la sorte della sentenza impugnata.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    La domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza appellata può essere proposta in via incidentale dall'appellante.

  • art. 55 c.p.a.

    La tutela cautelare richiede la compresenza dei presupposti cautelari; il pregiudizio esclusivamente economico, quando sia eventualmente ristorabile all'esito del giudizio di merito, non integra un danno grave e irreparabile.

Massime di principio

  • In sede cautelare d'appello, il rischio di un pregiudizio esclusivamente economico non giustifica la sospensione della sentenza quando il danno sia eventualmente ristorabile all'esito del giudizio di merito.
  • La sospensione cautelare dell'efficacia della sentenza richiede la concorrente sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 55 c.p.a.; l'assenza del carattere grave e irreparabile del pregiudizio è sufficiente a respingere l'istanza.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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