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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23363/2021 del 24/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia nasce dall'applicazione, da parte della Cassa previdenziale, di un contributo di solidarietà sulle pensioni per il triennio 2014-2016, previsto dall'art. 13 del Regolamento di disciplina previdenziale approvato nel 2013. Il giudice d'appello aveva ritenuto non dovuto il prelievo, riformando la decisione di primo grado. La Cassa ha proposto ricorso per cassazione denunciando, con unico motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12, come novellato dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763, del D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2, e dell'art. 13 del proprio regolamento. Sosteneva che la Corte d'appello avrebbe errato nel richiamare i precedenti della Cassazione sul contributo di solidarietà applicato per il periodo 2004-2008, perché nel caso concreto si discuteva del diverso contributo previsto per il triennio 2014-2016, che la Cassa riteneva legittimo anche alla luce della normativa sopravvenuta e interpretativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha affermato che, anche per il contributo di solidarietà introdotto dall'art. 13 del regolamento previdenziale della Cassa per il triennio 2014-2016, vale il principio già espresso in precedenti conformi: gli enti previdenziali privatizzati non possono imporre, su trattamenti pensionistici già determinati, trattenute ulteriori che non incidano sui criteri di calcolo della prestazione, perché tali prelievi si pongono in contrasto con il principio del pro rata e integrano prestazioni patrimoniali imposte riservate al legislatore ex art. 23 Cost. La Corte ha inoltre ritenuto non dirimente la disposizione di interpretazione autentica richiamata dalla ricorrente, poiché essa legittima solo gli atti finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine, finalità che non caratterizza un contributo straordinario di solidarietà, per sua natura provvisorio e limitato nel tempo. Il ricorso è stato quindi rigettato; la Cassa è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore dei difensori antistatari, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Viene richiamato come base del motivo di ricorso per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12

    È la norma invocata dalla ricorrente come fondamento della legittimità del contributo, ma la Corte ne esclude l'utilizzo per giustificare un prelievo su pensioni già determinate.

  • L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 763

    È richiamata in relazione alla disciplina degli atti previdenziali degli enti privatizzati; la Corte ne ricorda la lettura data dai precedenti e l'ambito di operatività limitato.

  • D.Lgs. n. 509 del 1994, art. 2

    È norma che attribuisce autonomia regolamentare agli enti previdenziali privatizzati, ma non fino al punto di consentire prelievi ulteriori su prestazioni già determinate.

  • art. 13 del Regolamento di disciplina previdenziale della Cassa

    È la fonte regolamentare del contributo di solidarietà per il triennio 2014-2016, ritenuta illegittima nei limiti in cui impone una trattenuta su pensioni già liquidate.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte vi ricorre per rinviare ai propri precedenti, condividendone integralmente la motivazione.

  • legge n. 147 del 2013, art. 1, comma 488

    "L'ultimo periodo della L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 763, si interpreta nel senso che gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della L. 27 dicembre 2006, n. 296, si intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine"

    La disposizione di interpretazione autentica non sana il contributo di solidarietà, perché richiede che gli atti siano finalizzati all'equilibrio finanziario di lungo termine, requisito incompatibile con un prelievo straordinario, provvisorio e temporalmente limitato.

  • art. 23 Cost.

    Il contributo di solidarietà è qualificato come prestazione patrimoniale imposta, la cui introduzione è riservata al legislatore.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    È richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis

    È richiamato per il meccanismo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con fonte regolamentare, contributi di solidarietà o altre trattenute su pensioni già liquidate se tali prelievi non incidono sui criteri di determinazione del trattamento e ne alterano ex post l'ammontare.
  • Un prelievo straordinario e temporalmente limitato applicato su prestazioni pensionistiche già definite è incompatibile con il principio del pro rata e, se ha natura di prestazione patrimoniale imposta, richiede una base legislativa espressa ai sensi dell'art. 23 Cost.
  • La norma di interpretazione autentica che convalida atti previdenziali degli enti privatizzati opera solo quando tali atti siano finalizzati ad assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine; non può essere estesa a contributi provvisori e transitori.
  • Per valutare la legittimità di contributi di solidarietà istituiti da enti previdenziali privatizzati occorre verificare non solo la finalità di riequilibrio, ma anche la struttura del prelievo, la sua incidenza sul trattamento già maturato e la compatibilità con i limiti posti dal sistema legale.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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