Sentenza del 14/04/2015 n. 1478 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
ACCERTAMENTO - Diritto al contraddittorio - Fondamento diritto di difesa - Principio di collaborazione e buona fede - Presenza di numerosi questionari - Diritto al contraddittorio - Sussiste - Mancata proposizione del contraddittorio - Illegittimità della pretesa - Consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeI giudici tributari hanno ritenuto nullo l’avviso di accertamento, poiché la presentazione di risposte a diversi questionari non esonera l’Amministrazione dall’obbligo di instaurare il contraddittorio prima dell’emanazione dell’atto. La mancata partecipazione preventiva del contribuente ha violato il diritto di difesa e i principi di collaborazione e buona fede, con conseguente illegittimità della pretesa impositiva.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento dopo aver inviato tre questionari e aver ricevuto le relative risposte dalla società, senza però instaurare un preventivo contraddittorio orale o comunque consentire al contribuente di essere sentito prima dell’emanazione dell’atto impositivo. La questione riguardava se le interlocuzioni scritte tramite questionari potessero sostituire il contraddittorio preventivo, quale espressione del diritto di difesa e dei principi di collaborazione e buona fede.
Norme richiamate
Costituzione italiana, diritto di difesa
Il contraddittorio preventivo è considerato attuazione del diritto di difesa del contribuente, che deve poter esporre le proprie ragioni prima dell’adozione dell’atto impositivo.
Principi di collaborazione e buona fede tra Amministrazione finanziaria e contribuente
L’Amministrazione deve instaurare un confronto effettivo con il contribuente prima di concludere il procedimento accertativo; le sole interlocuzioni scritte tramite questionari non sono necessariamente sufficienti.
Massime di principio
- La risposta a questionari o altre richieste documentali dell’Amministrazione non sostituisce automaticamente il contraddittorio preventivo.
- Quando l’Amministrazione intende fondare un accertamento sugli elementi emersi durante l’istruttoria, deve consentire al contribuente di conoscere le contestazioni e presentare osservazioni prima dell’emissione dell’atto, quando tale contraddittorio è richiesto dalla disciplina applicabile.
- La violazione del contraddittorio può comportare l’illegittimità o la nullità dell’atto impositivo, soprattutto quando il contribuente dimostri che il confronto preventivo avrebbe potuto incidere sul contenuto dell’accertamento.
- Il contribuente dovrebbe conservare e valorizzare tutte le risposte, memorie e osservazioni presentate, verificando se l’Amministrazione abbia effettivamente esaminato le sue difese prima di emettere l’atto.
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