Sentenza del 22/07/2016 n. 164 - Comm. Trib. Prov. Asti
Opifici industriali - Imballaggi secondari e terziari - Tarsu
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha contestato l'assoggettamento alla TARSU delle superfici dell'opificio industriale, sostenendo che vi si producessero rifiuti speciali derivanti dalle lavorazioni industriali, smaltiti o avviati al recupero tramite soggetti autorizzati. Ha inoltre contestato l'applicazione del tributo agli imballaggi secondari e terziari e alle superfici adibite a magazzino, ritenute funzionalmente inserite nella catena produttiva e non assimilabili alle aree ordinarie di produzione di rifiuti urbani.
La decisione
La contestazione è stata accolta. È stato affermato che i rifiuti derivanti dalle lavorazioni industriali sono rifiuti speciali e non possono essere assimilati ai rifiuti urbani quando prodotti nelle aree produttive, ad eccezione, in linea generale, dei rifiuti prodotti negli uffici. Gli imballaggi secondari e terziari non sono soggetti a TARSU se il contribuente documenta il loro avvio al recupero tramite operatori autorizzati. Sono state inoltre escluse dall'imposizione le superfici destinate a magazzino quando risultano funzionalmente collegate al ciclo produttivo. Di conseguenza, la TARSU non è dovuta sulle superfici e sui rifiuti oggetto di tali esclusioni.
Norme richiamate
Disciplina TARSU sui rifiuti speciali e sui rifiuti assimilati
I rifiuti derivanti direttamente da lavorazioni industriali sono qualificati come speciali e non sono assimilabili ai rifiuti urbani nelle aree produttive, salvo la diversa considerazione dei rifiuti prodotti negli uffici.
Disciplina TARSU degli imballaggi secondari e terziari
Gli imballaggi secondari e terziari non sono assoggettabili alla TARSU quando il contribuente dimostra documentalmente che sono stati conferiti a soggetti autorizzati per il recupero.
Disciplina TARSU delle superfici produttive e dei magazzini
Le superfici destinate a magazzino possono essere escluse dalla TARSU se costituiscono parte funzionale della catena produttiva e sono collegate alla gestione di rifiuti speciali non conferiti al servizio pubblico.
Massime di principio
- In un opificio industriale occorre distinguere le aree produttive, dove si formano rifiuti speciali, dagli uffici e dalle eventuali aree comuni, che possono invece restare soggetti alla TARSU.
- L'esclusione dal tributo non opera automaticamente: il contribuente deve documentare la natura speciale dei rifiuti e il loro smaltimento o recupero tramite soggetti autorizzati.
- Per gli imballaggi secondari e terziari è essenziale conservare formulari, contratti, fatture e altra documentazione che provi l'avvio al recupero.
- I magazzini possono essere esclusi solo se sono realmente e funzionalmente collegati al processo produttivo; la mera qualificazione formale come magazzino non è sufficiente.
- L'esenzione o riduzione può riguardare le specifiche superfici e tipologie di rifiuti escluse, mentre le aree che producono rifiuti urbani o assimilati possono continuare a essere soggette al tributo.
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