Cassazione Penale, Ordinanza n. 19231/2025 del 22/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la Corte di appello aveva confermato la condanna, con riduzione di pena per il rito abbreviato e per le circostanze attenuanti generiche, per la detenzione ai fini di cessione a terzi di 43,03 grammi lordi di cocaina, pari a circa 178 dosi, commessa a Roma l'8 ottobre 2021. Nel ricorso per cassazione, proposto tramite difensore, sono stati articolati tre motivi: 1) vizio di motivazione per omessa riqualificazione del fatto in illecito amministrativo ex art. 75 d.P.R. 309/1990, sostenendo che si trattasse di acquisto da assuntore per consumo di gruppo; 2) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990; 3) vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante del ravvedimento operoso ex art. 73, comma 7, d.P.R. 309/1990.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure fossero generiche e aspecifiche, non confrontandosi realmente con la motivazione della sentenza impugnata, che era invece ritenuta adeguata e sorretta da specifiche acquisizioni probatorie. Quanto al primo motivo, ha condiviso l'esclusione del consumo di gruppo perché l'imputato si era limitato ad affermare di aver acquistato la sostanza per cederla a una serie di soggetti in cambio di corrispettivo, senza indicarne l'identità. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto corretta la negazione della lieve entità in ragione del quantitativo sequestrato, del numero di dosi ricavabili e della presenza di bilancino di precisione e materiale per il confezionamento, elementi indicativi della destinazione della sostanza al mercato. Quanto al terzo motivo, ha confermato il diniego dell'attenuante di ravvedimento operoso, osservando che l'imputato aveva soltanto cercato di ridimensionare la propria responsabilità di fronte a un compendio indiziario grave, univoco e concordante. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990
Norma incriminatrice applicata alla detenzione di cocaina finalizzata alla cessione a terzi.
art. 75 d.P.R. n. 309/1990
Richiamato dalla difesa come possibile riqualificazione dell'acquisto come illecito amministrativo per uso personale o consumo di gruppo, ma escluso dalla Corte.
art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990
Invocato per la qualificazione del fatto come lieve entità; la Corte conferma il diniego per quantità, dosi, strumenti e destinazione al mercato.
art. 73, comma 7, d.P.R. n. 309/1990
Invocato per il riconoscimento del ravvedimento operoso; la Corte conferma il diniego ritenendo che l'imputato abbia solo minimizzato la propria responsabilità.
art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato come parametro dei motivi di ricorso per vizio di motivazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di inammissibilità.
Corte cost., sent. n. 186/2000
Richiamata per escludere ragioni di esonero dalla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure generiche o aspecifiche che non si confrontino puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata; il ricorso deve assolvere alla funzione di critica argomentata della decisione.
- L'ipotesi del consumo di gruppo non è configurabile quando l'acquisto della sostanza non sia sorretto da elementi concreti e specifici circa i destinatari e l'effettiva destinazione comune, non essendo sufficiente una mera affermazione difensiva dell'imputato.
- La qualificazione del fatto come lieve entità in materia di stupefacenti richiede una valutazione complessiva di quantità, numero di dosi ricavabili, modalità di detenzione e presenza di strumenti o materiali tipici dello spaccio; la destinazione al mercato può essere desunta da tali elementi.
- L'attenuante del ravvedimento operoso non può essere riconosciuta quando l'imputato si limiti a ridimensionare la propria responsabilità senza un effettivo contributo collaborativo o un comportamento sintomatico di reale resipiscenza.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero non ravvisate dal giudice.
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