Cassazione Penale, Sentenza n. 03348/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Napoli che aveva rigettato l'istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. (sostanzialmente finalizzato alla confisca per equivalente dell'imposta evasa). Il difensore ha denunciato carenza o apparente carenza di motivazione: a) il Tribunale avrebbe illegittimamente applicato una preclusione processuale derivante da un precedente giudicato cautelare formato su un riesame svolto presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, che però si era poi dichiarato incompetente territorialmente; b) la nuova istanza di riesame contestava questioni diverse e nuove (insussistenza del fumus per le annualità 2014-2017 e riduzione del profitto sequestrabile alla sola annualità 2018); c) mancata valutazione e motivazione sul calcolo del profitto sequestrabile, in particolare sulla sottrazione di una somma (4%) restituita dalla Metallurgica casertana.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha affermato che la preclusione del giudicato cautelare non può applicarsi tra procedimenti distinti instaurati presso uffici giudiziari diversi quando il primo provvedimento è stato emesso da un giudice poi dichiaratosi incompetente e tempestivamente sostituito dal giudice competente ai sensi dell'art. 27 c.p.p. Ne consegue che la precedente ordinanza del riesame non produce efficacia di giudicato sul procedimento instaurato dinanzi al giudice competente. La Corte ha quindi annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento per nuovo giudizio al Tribunale di Napoli.
Norme richiamate
art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137
Norma richiamata quale base formale per la redazione della requisitoria del Pubblico Ministero; indica il riferimento procedurale utilizzato dal P.M. nella fase di cassazione.
art. 324 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la costituzione del Tribunale in composizione collegiale per il riesame (principio formale richiamato per l'organo che ha deciso l'istanza).
art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000
Individua il delitto di cui era ravvisato il fumus (evasione fiscale); la Corte riferisce che il sequestro era finalizzato alla confisca per equivalente relativa all'imposta evasa per le annualità contestate.
artt. 27 e 321 cod. proc. pen.
Richiamati quale base per l'emissione del provvedimento di sequestro su richiesta del P.M. e per la regola della tempestiva sostituzione del provvedimento del giudice incompetente con quello del giudice competente (art. 27 c.p.p. detta il termine dei 20 giorni per l'adozione del provvedimento dal giudice competente).
art. 27 cod. proc. pen.
Interpretato come norma che determina la sostituzione del provvedimento del giudice inizialmente incompetente con l'ordinanza resa dal giudice competente entro il termine di 20 giorni: ciò esclude efficacia di giudicato endoprocedimentale della precedente ordinanza del riesame emessa sul provvedimento del giudice incompetente.
Massime di principio
- Una decisione di riesame emessa su un provvedimento adottato da un giudice che poi si è dichiarato incompetente non produce efficacia di giudicato nei confronti del successivo procedimento instaurato presso il giudice competente: il provvedimento del giudice competente sostituisce quello dell'incompetente (art. 27 c.p.p.).
- La preclusione processuale derivante da un precedente giudicato cautelare opera solo nell'ambito dello stesso procedimento e rispetto alle questioni effettivamente trattate; non può essere estesa automaticamente tra procedimenti instaurati presso uffici giudiziari diversi.
- Il tribunale del riesame può richiamare per relationem la motivazione di una precedente ordinanza cautelare solo se le questioni dedotte sono effettivamente identiche e il richiamo è adeguatamente motivato; non può limitarsi a negare l'esame del merito invocando una preclusione processuale inesistente.
- Il principio di sostituzione del provvedimento del giudice incompetente vale sia per le misure cautelari personali sia per le misure cautelari reali (sequestri).
- Quando il ricorrente propone nuove deduzioni o si fondano su elementi diversi (ad es. contestazione del fumus per anni diversi o diverso calcolo del profitto), il giudice deve esaminare il merito e motivare puntualmente la decisione; l'assenza di motivazione o la motivazione apparente rende il provvedimento annullabile.
- Nel calcolo del profitto sequestrabile il giudice deve esplicitare i criteri adottati e considerare eventuali detrazioni o restituzioni (es. somme restituite) che incidono sulla misura del profitto da sottoporre a sequestro.
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