Regolamento (UE) 2019/1353
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1353 della Commissione, del 20 agosto 2019, recante trecentoquattresima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione modifica il regolamento (CE) n. 881/2002 aggiornando l’allegato I con l’inserimento di due nuove persone fisiche soggette a congelamento di fondi e risorse economiche. La misura deriva dalla decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 agosto 2019. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri.
Modifica l’elenco UE delle persone fisiche soggette a congelamento dei fondi e delle risorse economiche nell’ambito delle sanzioni contro ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda, aggiungendo due nominativi.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sulle persone fisiche, gruppi ed entità già elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. La modifica riguarda specificamente l’inclusione di due nuove persone fisiche nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche. Non disciplina esclusioni sostanziali ulteriori, ma opera nell’alveo del regime sanzionatorio UE attuativo di designazioni del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1353 della Commissione
Il regolamento aggiorna il regime sanzionatorio UE previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002, relativo a persone ed entità associate a ISIL (Da'esh) e Al-Qaeda. La finalità è dare esecuzione a una decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 14 agosto 2019, inserendo due nuove persone fisiche nell’elenco soggetto a congelamento di fondi e risorse economiche.
Contesto e funzione dell’atto
Il considerando iniziale ricorda che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco delle persone, gruppi ed entità i cui fondi e risorse economiche sono congelati. Poiché il Comitato ONU ha aggiunto due voci all’elenco corrispondente a livello internazionale, la Commissione procede alla necessaria modifica dell’allegato I del regolamento UE. Il regolamento sottolinea inoltre l’esigenza di entrata in vigore immediata per garantire l’efficacia delle misure restrittive.
Base giuridica
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Si tratta quindi di un regolamento di esecuzione funzionale all’aggiornamento tecnico del regime sanzionatorio vigente.
Modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, vengono aggiunte all’elenco "Persone fisiche" le seguenti due voci:
- Ali Maychou (con alias: Abderahmane al Maghrebi, Abderrahmane le Marocain; alias incerto: Abou Abderahmane Sanhaji). Sono indicati data di nascita (25 maggio 1983), luogo di nascita (Taza, Marocco), indirizzo (Mali), cittadinanza marocchina, numero di passaporto marocchino V06359364, numero di identità nazionale AB704306 e data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i): 14 agosto 2019.
- Bah Ag Moussa (con alias: Ag Mossa, Ammi Salim). È indicata la cittadinanza maliana e la medesima data di designazione: 14 agosto 2019.
Entrata in vigore ed efficacia diretta
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Portata pratica per gli operatori
Per gli operatori soggetti alla disciplina antiriciclaggio e alle sanzioni UE, la conseguenza pratica principale è l’obbligo di verificare l’eventuale corrispondenza con i nominativi aggiunti e di applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche previsto dal regolamento (CE) n. 881/2002. L’aggiornamento dell’elenco ha natura vincolante e immediatamente operativa dal momento della pubblicazione.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco sanzionatorio
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione, con l’inserimento di due nuove voci nell’elenco delle persone fisiche soggette al congelamento dei fondi e delle risorse economiche.
Nuove designazioni inserite nell’allegato I
Vengono aggiunti i nominativi di Ali Maychou, con indicazione di alias, dati identificativi, cittadinanza marocchina, indirizzo in Mali e riferimenti al documento di identità/passaporto, e di Bah Ag Moussa, con alias e cittadinanza maliana. Per entrambe le persone è indicata la data di designazione ai sensi dell’articolo 7 quinquies, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 881/2002: 14 agosto 2019.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e urgenza
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 881/2002. Nei considerando si precisa che l’aggiornamento è necessario per recepire la decisione del 14 agosto 2019 del Comitato sanzioni ONU e che l’entrata in vigore immediata è funzionale all’efficacia delle misure restrittive.
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