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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1745

Regolamento Delegato (UE) 2019/1745 della Commissione del 13 agosto 2019 che integra e modifica la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, l'approvvigionamento di idrogeno per il trasporto su strada e l'approvvigionamento di gas naturale per il trasporto su strada e per vie navigabili e che abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1745

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato integra e modifica la direttiva 2014/94/UE fissando specifiche tecniche armonizzate per l’interoperabilità delle infrastrutture di ricarica e rifornimento dei combustibili alternativi. Definisce standard applicabili ai punti di ricarica per veicoli elettrici della categoria L, alla fornitura di elettricità lungo le coste per le navi della navigazione interna, ai punti di rifornimento di GNC e GNL, nonché ai punti di rifornimento di idrogeno e ai relativi connettori. Abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674 e prevede l’applicazione delle nuove disposizioni dal 12 novembre 2021.

Regole tecniche UE per l’infrastruttura di ricarica e rifornimento di combustibili alternativi: veicoli di categoria L, elettricità lungo le coste per la navigazione interna, idrogeno, gas naturale compresso e liquefatto per strada e vie navigabili.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica agli Stati membri e riguarda i punti di ricarica e rifornimento disciplinati dall’allegato II della direttiva 2014/94/UE, con riferimento a infrastrutture accessibili al pubblico o comunque destinate alla fornitura di energia/combustibile per veicoli stradali, navi della navigazione interna e, per taluni profili, navi della navigazione marittima. Incide sui gestori e operatori delle infrastrutture e, indirettamente, sui costruttori e utilizzatori di veicoli a motore della categoria L, veicoli a idrogeno, veicoli a GNC e GNL, nonché sulle stazioni di alimentazione per il trasporto marittimo e per vie navigabili interne. Si applica dal 12 novembre 2021; entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. Sono esclusi solo i profili non contemplati dalle specifiche tecniche richiamate e, per le navi marittime, quelle contemplate dal Codice IGC nelle parti espressamente richiamate.

Regolamento delegato (UE) 2019/1745: specifiche tecniche per l’infrastruttura dei combustibili alternativi

Il regolamento integra e modifica la direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi, con l’obiettivo di rafforzare l’interoperabilità tecnica tra infrastrutture di ricarica/rifornimento e tecnologie dei veicoli e delle navi. Il testo si fonda sulle norme elaborate da CEN e Cenelec e recepisce, nel quadro giuridico dell’Unione, specifiche armonizzate per elettricità, idrogeno, GNC e GNL.

Contesto e finalità

I considerando chiariscono che la Commissione ha promosso un’attività di normazione finalizzata a garantire che le specifiche tecniche per i punti di ricarica e rifornimento siano definite, ove possibile, in norme europee o internazionali. Le norme elaborate dagli organismi europei di normazione sono state considerate idonee dall’industria a favorire la mobilità nell’Unione di veicoli e imbarcazioni alimentati con combustibili diversi. Il regolamento interviene quindi per integrare e aggiornare l’allegato II della direttiva 2014/94/UE, tenendo conto anche di consultazioni con il gruppo di esperti del forum per il trasporto sostenibile e con la CCNR.

Ambito materiale di applicazione

Il regolamento disciplina:

  • i punti di ricarica a corrente alternata per i veicoli elettrici della categoria L;
  • la fornitura di elettricità lungo le coste per navi della navigazione interna;
  • i punti di rifornimento di gas naturale compresso (GNC) per veicoli stradali;
  • i punti di rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) per veicoli e per navi;
  • i punti di rifornimento di idrogeno per veicoli a motore e i relativi connettori/protocolli di riempimento.

Le prescrizioni sono rivolte, in via diretta, agli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2014/94/UE e, in concreto, ai soggetti che progettano, realizzano, gestiscono o certificano tali infrastrutture.

Punti di ricarica per veicoli a motore della categoria L

Per i punti di ricarica AC accessibili al pubblico destinati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA, il regolamento richiede, ai fini dell’interoperabilità, almeno uno dei seguenti sistemi:

  • prese fisse o connettori per veicoli di tipo 3 A come descritti nella EN 62196-2, per la ricarica in modalità 3;
  • prese fisse conformi alla IEC 60884, per la ricarica in modalità 1 o 2.

Per i punti di ricarica AC accessibili al pubblico destinati ai veicoli della categoria L superiori a 3,7 kVA, è richiesto almeno l’uso di prese fisse o connettori per veicoli di tipo 2 secondo la EN 62196-2.

Fornitura di elettricità lungo le coste per la navigazione interna

Per l’alimentazione elettrica lungo le coste destinata alle navi adibite alla navigazione interna, il regolamento rinvia a due standard alternativi:

  • EN 15869-2;
  • EN 16840,

da applicare in funzione del fabbisogno energetico.

Punti di rifornimento di GNC

Per i punti di rifornimento di gas naturale compresso, la specifica tecnica centrale riguarda la pressione di alimentazione:

  • pressione di servizio pari a 20,0 MPa (200 bar) a 15 °C;
  • possibilità di arrivare a una pressione massima di 26,0 MPa con compensazione per la temperatura, secondo EN ISO 16923.

Inoltre, l’allegato II della direttiva 2014/94/UE viene modificato in modo da sostituire il riferimento relativo al profilo del connettore con la norma EN ISO 14469.

Punti di rifornimento di GNL per veicoli e per navi

Per i punti di rifornimento di veicoli a motore con GNL, la pressione di alimentazione deve essere inferiore alla pressione massima di esercizio autorizzata del serbatoio del veicolo, secondo EN ISO 16924. Il profilo del connettore è disciplinato dalla EN ISO 12617, che individua il connettore di rifornimento GNL a 3,1 MPa.

Per i punti di rifornimento destinati alle navi, si applica la EN ISO 20519. Per le navi adibite alla navigazione interna, però, l’applicazione delle parti 5.3-5.7 è limitata ai fini dell’interoperabilità.

Punti di rifornimento di idrogeno

Il regolamento interviene in modo articolato sulla filiera dell’idrogeno.

Per i punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso, i requisiti di interoperabilità devono essere conformi alla EN 17127. La stessa norma si applica anche ai protocolli di riempimento. Le caratteristiche di qualità dell’idrogeno erogato devono invece conformarsi alla EN 17124, che disciplina le specifiche di prodotto e l’assicurazione di qualità per applicazioni con celle a combustibile PEM.

Per i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso, il regolamento prevede l’obbligo di conformità alla EN ISO 17268 una volta completati i processi di certificazione.

Modifiche alla direttiva 2014/94/UE

L’articolo 6 sostituisce alcune voci dell’allegato II della direttiva 2014/94/UE:

  • punto 2.1: requisiti di interoperabilità per i punti di rifornimento di idrogeno gassoso all’aperto secondo EN 17127;
  • punto 2.2: qualità dell’idrogeno secondo EN 17124;
  • punto 2.3: algoritmo di rifornimento secondo EN 17127;
  • punto 2.4: connettori per idrogeno gassoso secondo EN ISO 17268, dopo il completamento della certificazione;
  • punto 3.3: profilo del connettore per GNC secondo EN ISO 14469.

Abrogazione, entrata in vigore e applicazione

Il regolamento abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 novembre 2021.

Il considerando 16 segnala inoltre che, qualora le specifiche tecniche dell’allegato II della direttiva 2014/94/UE debbano essere stabilite, aggiornate o integrate con regolamenti delegati, dovrebbe essere previsto un periodo di transizione di 24 mesi.

Disposizioni principali

Specifiche per i punti di ricarica dei veicoli di categoria L

Per i punti di ricarica AC accessibili al pubblico destinati ai veicoli elettrici della categoria L fino a 3,7 kVA, ai fini dell’interoperabilità devono essere presenti almeno prese fisse o connettori di tipo 3 A secondo EN 62196-2 per la ricarica in modalità 3, oppure prese fisse conformi a IEC 60884 per la ricarica in modalità 1 o 2. Per i punti di ricarica AC accessibili al pubblico destinati a veicoli della categoria L superiori a 3,7 kVA devono essere presenti almeno prese fisse o connettori di tipo 2 secondo EN 62196-2.

Fornitura di elettricità lungo le coste per la navigazione interna

La fornitura di elettricità lungo le coste per navi adibite alla navigazione interna deve essere conforme alla norma EN 15869-2 oppure alla norma EN 16840, in base al fabbisogno energetico.

Punti di rifornimento di GNC

Per i punti di rifornimento di gas naturale compresso si applica una pressione di alimentazione di 20,0 MPa (200 bar) a 15 °C; è ammessa una pressione massima di alimentazione di 26,0 MPa con compensazione per la temperatura ai sensi della EN ISO 16923. Il profilo del connettore è ricondotto alla norma EN ISO 14469 tramite la modifica dell’allegato II della direttiva 2014/94/UE.

Punti di rifornimento di GNL

Per i punti di rifornimento di veicoli a motore con gas naturale liquefatto, la pressione di alimentazione deve essere inferiore alla pressione di esercizio massima autorizzata del serbatoio del veicolo secondo EN ISO 16924. Al profilo del connettore si applica la norma EN ISO 12617. Per i punti di rifornimento di GNL destinati alle navi, si applica EN ISO 20519; per le navi della navigazione interna l’applicazione delle parti 5.3-5.7 vale solo ai fini dell’interoperabilità.

Punti di rifornimento di idrogeno e protocolli di riempimento

I punti di rifornimento di idrogeno all’aperto che erogano idrogeno gassoso devono rispettare i requisiti di interoperabilità della norma EN 17127. La qualità dell’idrogeno erogato deve conformarsi alla EN 17124, che definisce anche i metodi per assicurare la qualità del prodotto. L’algoritmo di rifornimento deve essere conforme a EN 17127. Per i connettori dei veicoli a motore per il rifornimento di idrogeno gassoso, una volta completati i processi di certificazione, si applica EN ISO 17268.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2014/94/UE

Sostituisce i punti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 3.3 dell’allegato II della direttiva 2014/94/UE per recepire in modo vincolante i riferimenti alle norme EN 17127, EN 17124, EN ISO 17268 e EN ISO 14469.

Abrogazione e applicazione temporale

Abroga il regolamento delegato (UE) 2018/674. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 12 novembre 2021. Il considerando 16 richiama un periodo di transizione di 24 mesi per le nuove specifiche tecniche stabilite, aggiornate o integrate mediante regolamenti delegati della Commissione.

Come è indicizzato

Materietrasportienergianormazione tecnicainfrastrutture per combustibili alternatividiritto marittimo e della navigazione interna

Testo integrale

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