Regolamento (UE) 2019/1344
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1344 della Commissione, dell 12 agosto 2019, che istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento istituisce un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel indonesiano, a seguito di un’inchiesta antisovvenzioni che ha accertato l’esistenza di sovvenzioni compensabili, pregiudizio sotto forma di minaccia di pregiudizio notevole, nesso di causalità e assenza di motivi ostativi nell’interesse dell’Unione. La Commissione ricostruisce in particolare due grandi filoni di sovvenzionamento: il sistema di sostegno al biodiesel tramite il Biodiesel Subsidy Fund e l’intervento sul mercato dell’olio di palma greggio per mantenere bassi i prezzi interni. Sono inoltre esaminati altri regimi fiscali e finanziari, ma senza effetti rilevanti ai fini finali per tutti i produttori esportatori. Il dazio è provvisorio, garantito da cauzione, e le parti interessate possono presentare osservazioni e chiedere audizioni entro termini brevi.
Istituzione di un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario dell'Indonesia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Indonesia, identificato come esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o in miscela, classificati in specifici codici NC/TARIC indicati nell’articolo 1. Riguarda gli importatori nell’UE e i produttori esportatori indonesiani elencati nel regolamento, con aliquota residuale per tutte le altre società. Le misure sono provvisorie, si applicano per quattro mesi dalla data di entrata in vigore e sono limitate territorialmente al mercato dell’Unione; non incidono sulla fase definitiva dell’inchiesta, che resta aperta.
Dazio compensativo provvisorio sul biodiesel originario dell’Indonesia
Il regolamento istituisce, in via provvisoria, un dazio compensativo sulle importazioni nell’Unione di biodiesel originario dell’Indonesia. La Commissione fonda la misura su un’articolata inchiesta antisovvenzioni che ha esaminato diversi regimi di sostegno pubblico, il pregiudizio all’industria dell’Unione, la minaccia di pregiudizio e l’interesse dell’Unione, richiamando il regolamento (UE) 2016/1037 come base giuridica.
Ambito dell’inchiesta e prodotto interessato
Il prodotto in esame è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o miscelata, originari dell’Indonesia. Il regolamento ricomprende numerosi codici NC e TARIC, tra cui ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92, 3826 00 10 ed ex 3826 00 90.
La Commissione ha ritenuto che il biodiesel prodotto in Indonesia, il biodiesel venduto sul mercato interno indonesiano e quello fabbricato nell’Unione siano prodotti simili, avendo caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e impieghi analoghi. Nel caso indonesiano il biodiesel è principalmente PME da olio di palma, mentre nell’Unione è prevalentemente RME da colza.
Procedura e collaborazione delle parti
L’inchiesta antisovvenzioni è stata aperta il 6 dicembre 2018 su denuncia dell’European Biodiesel Board per conto di produttori dell’Unione. La Commissione ha consultato il governo indonesiano e ha raccolto osservazioni da produttori esportatori e altri operatori, avendo cura di invitare tutte le parti interessate a partecipare. Per alcune informazioni mancanti è stato fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, in particolare nei confronti del governo indonesiano e del gruppo Wilmar.
Il periodo dell’inchiesta ha coperto il 1° ottobre 2017 - 30 settembre 2018; il periodo in esame ai fini del pregiudizio va dal 1° gennaio 2015 fino alla fine del periodo dell’inchiesta.
Sovvenzione tramite il Biodiesel Subsidy Fund
Il primo nucleo della decisione riguarda il Biodiesel Subsidy Fund, parte dell’Oil Palm Plantation Fund, istituito nel 2015 e alimentato da prelievi e tasse all’esportazione sull’olio di palma e sui suoi derivati. Il fondo è gestito da un’agenzia pubblica indonesiana ed è destinato a coprire la differenza tra il prezzo di riferimento del diesel e quello del biodiesel, così da sostenere gli acquisti interni di biodiesel e l’obbligo di miscelazione.
La Commissione ha qualificato il meccanismo come contributo finanziario sotto forma di trasferimento diretto di fondi da parte di un ente pubblico, con vantaggio specifico per i produttori di biodiesel. Ha inoltre ritenuto che il fondo sia specifico sia de jure sia de facto, poiché riservato alla catena del valore dell’olio di palma e usato in modo predominante per il biodiesel. In via provvisoria sono stati accertati margini di sovvenzione variabili, tra cui 7,91 % per PT Ciliandra Perkasa, 11,83 % per il gruppo Musim Mas, 12,76 % per il gruppo Permata e 12,23 % per il gruppo Wilmar.
Sovvenzione tramite olio di palma greggio a prezzo artificiosamente basso
Il secondo blocco di analisi è dedicato all’intervento pubblico sul mercato dell’olio di palma greggio, materia prima principale del biodiesel indonesiano. La Commissione ha esaminato il sistema di tasse e prelievi all’esportazione, il ruolo di PTPN come società interamente statale, le aste giornaliere e la fissazione di prezzi di fatto massimi sul mercato interno. Il risultato è che i produttori di olio di palma greggio sarebbero stati indotti, tramite una combinazione di misure pubbliche, a vendere sul mercato interno a un corrispettivo inferiore a quello adeguato.
In subordine, la Commissione ha qualificato tali misure anche come sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di base, in quanto tese a sostenere artificialmente il reddito dei produttori di biodiesel riducendo il prezzo della loro principale materia prima. Il vantaggio è stato quantificato confrontando i prezzi interni con un parametro di riferimento basato sui prezzi FOB indonesiani; le aliquote provvisorie vanno da 0,13 % a 5,15 %.
Zone franche e altre rinunce di entrate
Un terzo gruppo di misure riguarda il regime delle cosiddette bonded zone, nel quale sono previste sospensione dei dazi all’importazione ed esenzione dall’IVA per beni importati destinati a zone franche autorizzate. La Commissione ha ritenuto che, per i produttori esportatori di biodiesel, il beneficio rilevante sia soprattutto quello relativo a macchinari, impianti e pezzi di ricambio, e che si tratti di rinuncia a entrate altrimenti dovute. Anche questo regime è stato considerato specifico, perché limitato ad alcune società in base all’esportazione e alla localizzazione geografica. Le aliquote provvisorie accertate sono contenute, tra 0,03 % e 0,16 %.
Altri regimi denunciati, come sgravi dell’imposta sul reddito per investimenti, sovvenzioni alla creazione di zone industriali, benefici fiscali per industrie di punta e finanziamenti/garanzie dell’Indonesia Eximbank, sono stati esaminati ma non hanno inciso sul risultato finale, poiché non risultava che i produttori esportatori ne avessero effettivamente beneficiato, oppure non era emerso un vantaggio compensabile.
Quantificazione complessiva della sovvenzione
La Commissione ha poi sommato gli effetti dei diversi regimi per determinare il margine complessivo di sovvenzione per ciascun esportatore. Le aliquote complessive provvisorie risultano pari a 8,0 % per PT Ciliandra Perkasa, 16,3 % per il gruppo Musim Mas, 18,0 % per il gruppo Permata, 15,7 % per il gruppo Wilmar e 18,0 % per tutte le altre società. Queste aliquote sono espresse come percentuale del prezzo CIF franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto.
Pregiudizio, minaccia di pregiudizio e nesso causale
Sul piano del pregiudizio, la Commissione ha rilevato che l’industria dell’Unione ha sì visto crescere produzione e vendite, ma in misura inferiore rispetto all’aumento del consumo europeo; ciò ha comportato una perdita di quota di mercato e una redditività strutturalmente molto bassa. Tuttavia, la conclusione provvisoria non è stata quella di un pregiudizio notevole già attuale, bensì di una minaccia di pregiudizio notevole.
La minaccia è stata desunta dall’ingresso improvviso e massiccio delle importazioni indonesiane dopo la caduta dei dazi antidumping nel marzo 2018, dai prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quelli dell’industria dell’Unione, dall’ampia capacità inutilizzata in Indonesia e dalla scarsità di mercati alternativi in grado di assorbire tale produzione. La Commissione ha ritenuto che le importazioni sovvenzionate siano la causa principale della fragilità dell’industria dell’Unione e che gli altri fattori esaminati non spezzino il nesso causale.
Interesse dell’Unione
Nell’analisi dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha sottolineato il ruolo del biodiesel nella politica di riduzione delle emissioni e di sicurezza energetica dell’Unione. Ha inoltre considerato la dipendenza del settore agricolo a monte e la fragilità dell’industria dell’Unione, ancora non ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Gli importatori indipendenti hanno dichiarato di essere contrari ai dazi, ma la Commissione ha ritenuto che l’impatto su di essi potesse essere parzialmente compensato dall’aumento degli acquisti presso l’industria dell’Unione; l’effetto sui consumatori finali è stato giudicato limitato, poiché il biodiesel costituisce solo una quota contenuta della miscela carburante.
Registrazione e misure provvisorie
La domanda di registrazione delle importazioni è stata respinta, perché la Commissione non ha accertato le condizioni richieste dall’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base, in particolare l’esistenza di un pregiudizio difficilmente rimediabile. Di conseguenza, non è stata disposta la registrazione delle importazioni nel periodo di preavviso.
Sulla base delle conclusioni provvisorie su sovvenzione, pregiudizio, nesso di causalità e interesse dell’Unione, la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento di base, per una durata di quattro mesi. Le importazioni sono subordinate alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio.
Dispositivo e termini procedurali
L’articolo 1 fissa le aliquote provvisorie per i produttori esportatori identificati, con codice TARIC aggiuntivo individuale, e prevede un’aliquota residuale per tutte le altre società. L’articolo 2 concede 15 giorni di calendario per le osservazioni scritte dalla data di entrata in vigore e 5 giorni di calendario per chiedere un’audizione presso la Commissione o il consigliere auditore. L’articolo 3 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che l’articolo 1 si applichi per quattro mesi.
Disposizioni principali
Apertura dell’inchiesta e cooperazione delle parti
La Commissione ha aperto l’inchiesta antisovvenzioni il 6 dicembre 2018 su denuncia dell’European Biodiesel Board, avviando consultazioni con l’Indonesia ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1037. Sono state raccolte osservazioni di produttori esportatori e del governo indonesiano; per alcune informazioni mancanti è stata applicata la procedura dei dati disponibili ex articolo 28.
Prodotto interessato e prodotto simile
Il prodotto in esame è il biodiesel originario dell’Indonesia, in particolare FAME e gasoli paraffinici non fossili, in purezza o miscelati, classificati in molteplici codici NC/TARIC. La Commissione ha considerato simili il prodotto indonesiano, il prodotto venduto sul mercato interno indonesiano e quello fabbricato nell’Unione, ai sensi dell’articolo 2, lettera c), del regolamento di base.
Sovvenzioni tramite Biodiesel Subsidy Fund
La Commissione ha ritenuto che il fondo indonesiano per il biodiesel, alimentato da prelievi e tasse all’esportazione sull’olio di palma e sui suoi derivati e istituito dal regolamento presidenziale n. 61/2015, realizzi un trasferimento diretto di fondi da parte di un ente pubblico. Il fondo copre la differenza tra il prezzo del diesel e il prezzo di riferimento del biodiesel, conferendo un vantaggio specifico ai produttori di biodiesel; i margini provvisori accertati variano dal 7,91 % al 12,76 % a seconda del gruppo esportatore.
Sovvenzioni tramite olio di palma greggio a prezzo inferiore
La Commissione ha concluso che l’insieme delle misure indonesiane, incluse tasse e prelievi all’esportazione, PTPN e il sistema di fissazione dei prezzi, determina la fornitura di olio di palma greggio ai produttori di biodiesel a un corrispettivo inferiore a quello adeguato. In subordine, la stessa politica è qualificata come sostegno al reddito o ai prezzi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera b). Le aliquote provvisorie per questa serie di misure vanno da 0,13 % a 5,15 %.
Zone franche (bonded zone)
Il regime indonesiano delle bonded zone comporta sospensione/esenzione di dazi all’importazione e IVA per macchinari, materie prime e pezzi di ricambio importati in determinate aree o stabilimenti ammessi. La Commissione ha ritenuto che l’esenzione dai dazi e l’esenzione IVA costituiscano rinuncia a entrate altrimenti dovute, con vantaggio specifico per i produttori esportatori; l’aliquota provvisoria accertata è compresa tra 0,03 % e 0,16 %.
Altri regimi esaminati ma non utilizzati
Sono stati esaminati anche sgravi dell’imposta sul reddito per investimenti, sovvenzioni alla creazione di zone industriali, benefici fiscali per industrie di punta e finanziamenti/garanzie dell’Indonesia Eximbank. Poiché nessun produttore esportatore ha beneficiato di tali regimi, o non è stato accertato un vantaggio, la Commissione non li ha ulteriormente approfonditi ai fini del dazio provvisorio.
Calcolo complessivo delle sovvenzioni
La Commissione ha sommato i vantaggi derivanti dai regimi rilevanti e ha determinato, per ciascun produttore esportatore, l’importo complessivo della sovvenzione in rapporto al fatturato e alle esportazioni verso l’Unione. Le aliquote complessive provvisorie sono pari all’8,0 % per PT Ciliandra Perkasa, 16,3 % per il gruppo Musim Mas, 18,0 % per il gruppo Permata, 15,7 % per il gruppo Wilmar e 18,0 % per tutte le altre società.
Pregiudizio e minaccia di pregiudizio
L’industria dell’Unione ha registrato crescita della produzione e delle vendite solo limitata rispetto all’aumento del consumo, con perdita di quota di mercato e redditività strutturalmente bassa. La Commissione non ha concluso per un pregiudizio notevole già consumato nel periodo dell’inchiesta, ma ha accertato una minaccia di pregiudizio notevole per effetto dell’aumento improvviso delle importazioni indonesiane sovvenzionate, dei prezzi inferiori e dell’ampia capacità inutilizzata in Indonesia.
Nesso di causalità e interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che le importazioni sovvenzionate dall’Indonesia siano la causa principale della minaccia di pregiudizio e che gli altri fattori esaminati non interrompano il nesso causale. Ha inoltre concluso che l’istituzione di misure è nell’interesse dell’Unione, tenuto conto della fragilità dell’industria dell’Unione, del ruolo del biodiesel nella politica energetica europea e dell’effetto solo limitato sui consumatori finali.
Registrazione e misure provvisorie
La richiesta di registrazione delle importazioni è stata respinta perché non era dimostrato un pregiudizio difficilmente rimediabile ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base. In base all’articolo 12, paragrafo 1, è stato quindi istituito un dazio compensativo provvisorio per quattro mesi, con obbligo di garanzia pari all’importo del dazio.
Aliquote e codice TARIC
L’articolo 1 stabilisce aliquote individuali per i gruppi/società esportatori: PT Ciliandra Perkasa 8,0 % (codice TARIC aggiuntivo B786), gruppo Musim Mas 16,3 % (B787), gruppo Permata 18,0 % (B788), gruppo Wilmar 15,7 % (B789), e 18,0 % per tutte le altre società (C999).
Termini procedurali e durata
Le parti interessate possono presentare osservazioni entro 15 giorni di calendario dall’entrata in vigore; le richieste di audizione presso la Commissione o il consigliere auditore devono essere presentate entro 5 giorni di calendario. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’articolo 1 si applica per quattro mesi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 12 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1350
- Regolamento · 13 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1745
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1337
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1338
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1339
- Regolamento · 8 ago 2019Regolamento (UE) 2019/1346
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →