Sentenza del 14/12/2015 n. 149 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Avvisi di accertamento- Controlli su fatturazione di ditta individuale per attività svolte per altra società riferibile allo stesso contribuente con prelievi contestuali ai versamenti effettuati. - Contestazione di legittimità dei provvedimenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli avvisi contestavano la fatturazione di operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, relative ad attività svolte dalla ditta individuale in favore di un'altra società riferibile allo stesso contribuente. L'Amministrazione aveva rilevato prelievi bancari contestuali ai versamenti effettuati e una carenza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo svolgimento delle prestazioni. Il contribuente contestava la legittimità degli accertamenti, facendo valere le fatture emesse e i relativi pagamenti.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. È stato affermato che, quando l'Amministrazione fornisce elementi presuntivi idonei a dimostrare l'inesistenza oggettiva delle operazioni, spetta al contribuente provare concretamente che le prestazioni siano state effettivamente eseguite. La mera produzione delle fatture e la prova dei pagamenti non sono sufficienti, poiché tali elementi possono essere stati utilizzati proprio per dare una veste formale all'operazione inesistente.
Massime di principio
- In presenza di riscontri bancari, collegamenti soggettivi tra le imprese coinvolte e carenza di documentazione, l'Amministrazione può fondare l'accertamento su presunzioni purché gli elementi siano concreti, gravi e idonei a mettere in dubbio l'effettività delle operazioni.
- La fattura e il pagamento non dimostrano, da soli, che la prestazione sia stata realmente eseguita: il contribuente deve fornire ulteriori elementi oggettivi, come contratti, ordini, documentazione tecnica, corrispondenza commerciale, prove dell'attività svolta e risultati conseguiti.
- Quando l'Amministrazione ha assolto l'onere iniziale di contestare plausibilmente l'inesistenza dell'operazione, l'onere della prova si trasferisce al contribuente, che deve dimostrare l'effettività delle prestazioni contestate.
- I movimenti finanziari circolari o contestuali, soprattutto tra soggetti economicamente o personalmente collegati, possono essere valutati come indizi di operazioni meramente cartolari e richiedono una spiegazione documentata e coerente.
- La valutazione deve riguardare la sostanza economica dell'operazione e non soltanto la sua regolarità formale o la presenza di documenti contabili.
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