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Ordinanza

Ordinanza n. 6/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensiva -del provvedimento adottato dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) - Ufficio dei Monopoli per la Calabria e comunicato via pec il 30.10.2025, con il quale è stata disposta la sospensione del procedimento di revoca della licenza, con mantenimento della sospensione della somministrazione dei generi della rivendita specializzata n. 11 fino all'esito del giudizio civile pendente e senza provvedere sulla restituzione della cauzione versata dal ricorrente; -del provvedimento di avvio del procedimento di revoca della Rivendita speciale n. 11, adottato dall'ADM - Ufficio dei Monopoli per la Calabria, prot. n. 34059 del 14.12.2023, recante contestuale sospensione dei generi di monopolio, notificato via pec in pari data al ricorrente e riportante la motivazione fondata sull'asserita indisponibilità del locale per presunta scadenza del contratto di fitto al 31.12.2007; -di ogni altro atto connesso, presupposto o consequenziale, ivi compresi: (-) i rilievi dell'ADM in ordine alla pretesa carenza di disponibilità del locale ai sensi degli artt. 63 e 81 del D.P.R. n. 1074/1958; (-) gli atti istruttori antecedenti e successivi, richiamati nei provvedimenti sopra indicati; (-) gli atti dell'Agenzia del Demanio che abbiano costituito base istruttoria o motivazionale dell'azione amministrativa impugnata.

Giustizia amministrativa202500685

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di sospensione del procedimento di revoca della licenza, con mantenimento della sospensione della somministrazione dei generi della rivendita speciale n. 11 e omessa restituzione della cauzione, nonché avvio del procedimento di revoca con contestuale sospensione della somministrazione

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il titolare della rivendita speciale n. 11 ha impugnato gli atti dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli fondati sull'asserita indisponibilità del locale, ritenuta conseguente alla presunta scadenza del contratto di fitto al 31 dicembre 2007. Il ricorso è stato notificato all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e all'Agenzia del Demanio presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato, anziché presso le sedi reali delle Agenzie. Le amministrazioni non si sono costituite. Il giudice ha rilevato d'ufficio l'irregolarità delle notifiche e la conseguente mancata corretta instaurazione del contraddittorio processuale.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure rivolte contro gli atti di sospensione e di avvio del procedimento di revoca. Ha ritenuto irregolari le notifiche perché le Agenzie delle Dogane e dei Monopoli e del Demanio beneficiano del patrocinio facoltativo, e non obbligatorio, dell'Avvocatura dello Stato; pertanto, il ricorso doveva essere notificato presso le sedi effettive delle amministrazioni. Il vizio è stato qualificato come nullità della notificazione, non come inesistenza. Ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., è stata quindi disposta la rinnovazione delle notifiche, assegnando alla parte ricorrente un termine perentorio di 20 giorni e ulteriori 10 giorni per depositare la prova dell'adempimento. È stata fissata la prosecuzione della causa alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 4, c.p.a.

    La notifica in tal modo effettuata deve ritenersi nulla e non già inesistente

    La nullità della notificazione consente al giudice di disporne la rinnovazione entro un termine perentorio, evitando la definizione del giudizio per mancata corretta instaurazione del contraddittorio.

  • artt. 63 e 81 d.P.R. n. 1074/1958

    Sono richiamati negli atti amministrativi impugnati in relazione alla pretesa carenza di disponibilità del locale della rivendita; l'ordinanza non ne esamina il contenuto nel merito.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione pubblica è assistita dall'Avvocatura dello Stato in forza di patrocinio facoltativo, la notificazione del ricorso presso l'Avvocatura anziché presso la sede reale dell'amministrazione è nulla se l'amministrazione non si costituisce in giudizio.
  • La notificazione nulla, ma non inesistente, consente la rinnovazione ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a.; il giudice deve assegnare un termine perentorio per la rinnovazione e può prescrivere il deposito della relativa prova entro un ulteriore termine perentorio.

Come è indicizzato

MaterieTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardività

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