Cassazione Penale, Ordinanza n. 21042/2025 del 05/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato aveva definito il procedimento con sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. di Sondrio, relativa a fatti commessi a Morbegno tra il 26 novembre e il 6 dicembre 2018, per concorso nel reato in materia di stupefacenti. Con il ricorso per cassazione ha contestato la qualificazione giuridica del fatto operata nella sentenza di patteggiamento. In memoria difensiva ha inoltre lamentato la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza camerale, sostenendo una lesione del diritto di difesa. La Corte ha però rilevato che, nel procedimento ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p., tale avviso non doveva essere notificato al ricorrente e ha comunque ritenuto il ricorso proposto fuori dei casi tassativi di impugnazione della sentenza di patteggiamento previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., poiché la doglianza sulla qualificazione giuridica non era specifica e non evidenziava alcuna reale criticità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione contro la sentenza di patteggiamento fosse esperibile solo per i motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. e che, nel caso concreto, la censura proposta non rientrasse in tali limiti, essendo anche formulata in modo non specificamente idoneo a mettere in discussione la qualificazione giuridica del fatto. Ha inoltre escluso la fondatezza della doglianza relativa alla mancata notifica dell'avviso di udienza camerale, richiamando il rito camerale ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
alcun avviso di fissazione andava notificato al ricorrente
nel procedimento camerale disciplinato da questa norma non era dovuta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al ricorrente
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
l'impugnazione della sentenza di patteggiamento è ammessa solo entro questi motivi tassativi e non per censure estranee o generiche
art. 110 cod. pen.
richiamato come norma di concorso di persone nei reati contestati
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
indicato come base normativa dei reati in materia di stupefacenti oggetto della sentenza di patteggiamento
art. 81 cod. pen.
la sentenza fa riferimento all'aumento per la continuazione, richiamando implicitamente la disciplina del reato continuato
Massime di principio
- La sentenza di patteggiamento è impugnabile in cassazione soltanto nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; il controllo di legittimità non può estendersi a doglianze estranee a tale perimetro.
- La censura sull'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se concreta e specifica; una contestazione generica o non sorretta da reali profili di erroneità è inidonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Nel rito camerale disciplinato dall'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., non è dovuta la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al ricorrente, sicché la sua mancata ricezione non integra di per sé un vizio processuale.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20979/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20981/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20982/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 20983/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21011/2025 del 05/06/2025
- ordinanza_penale · 5 giu 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 21012/2025 del 05/06/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →