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Sentenza

Sentenza n. 16215/2026 - Roma, Sezione 5B

per l’annullamento dell’avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Frosinone il 28.6.2023, ai sensi dell’art. 3 in relazione all’art. 1 co.1 del decreto legislativo n. 159/2011;

Giustizia amministrativa202311038

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: avviso orale emesso dal Questore della Provincia di Frosinone il 28 giugno 2023 ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 159/2011

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il destinatario ha impugnato l’avviso orale deducendo, con il primo motivo, violazione dell’art. 3 l. 241/1990, illogicità, difetto di istruttoria e violazione degli artt. 27 e 97 Cost., perché la valutazione di pericolosità sociale si sarebbe basata su elementi relativi a fatti di reato collocati tra il 1997 e il 2007, oltre vent’anni prima dell’adozione del provvedimento. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione degli artt. 7 e 10 l. 241/1990, nonché difetto di istruttoria e ingiustizia manifesta, lamentando di non aver ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento e di aver conosciuto soltanto il provvedimento finale. L’avviso era stato emesso dopo che il destinatario aveva perseverato nelle condotte persecutorie anche in seguito all’applicazione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso e condannato il ricorrente a pagare alle amministrazioni resistenti € 1.500,00, oltre oneri e accessori. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla valutazione di pericolosità: l’avviso orale ha finalità preventiva e dissuasiva e può fondarsi su un quadro indiziario idoneo a rendere verosimile il compimento di atti persecutori, senza necessità della prova piena del reato o dell’accertamento della lesione del bene giuridico secondo lo standard penale. Nel caso concreto, la motivazione dava conto adeguatamente degli elementi istruttori e della plausibilità e attendibilità delle vicende, consentendo di desumere con sufficiente attendibilità un comportamento persecutorio potenzialmente idoneo a ingenerare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o paura. Ha inoltre respinto la doglianza procedimentale: la finalità cautelare e preventiva della misura e i presupposti di particolare celerità, esplicitati nel provvedimento anche mediante il riferimento a plurimi precedenti di polizia per minaccia, atti persecutori, sequestro di persona, danneggiamento, violenza a pubblico ufficiale e lesioni personali, giustificavano l’adozione dell’avviso senza previo contraddittorio procedimentale. La domanda cautelare era stata già respinta con ordinanza n. 7930 del 4 dicembre 2023.

Norme richiamate

  • art. 3 d.lgs. 159/2011

    L’ammonimento è, infatti, misura di prevenzione con finalità dissuasive finalizzata a scoraggiare ogni forma di persecuzione o di violenza nel contesto di relazioni affettive e sociali, assolvendo ad una funzione tipicamente cautelare e preventiva, mirando ad impedire, o quanto meno a dissuadere, che gli atti persecutori e/o violenti siano ripetuti e possano condurre ad esiti irreparabili

    La misura è preventiva e dissuasiva; può essere adottata per prevenire la reiterazione di condotte persecutorie o violente, senza che occorra una previa condanna penale.

  • art. 8 d.l. 11/2009, convertito dalla l. 38/2009

    Il questore, assunte, se necessario, informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, ove ritenga fondata l’istanza, ammonisce oralmente il soggetto nei cui confronti è stato richiesto il provvedimento, invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge e redigendo processo verbale.

    L’ammonimento consiste nell’invito a tenere una condotta conforme alla legge, rivolto sulla base della valutazione del Questore circa la fondatezza dell’istanza e delle informazioni raccolte.

  • art. 612-bis c.p.

    Secondo la giurisprudenza, ai fini dell’adozione del provvedimento non è necessario acquisire la prova del fatto penalmente rilevante punito dall’art. 612 bis c.p., risultando sufficiente - nel presupposto di un potere valutativo ampiamente discrezionale dell'Amministrazione (ex multis T.A.R. Campania - Salerno, sez. I, 29/7/2024, n. 1596; T.A.R. Lombardia - Milano, sez. I, 27/5/2024, n. 1609) - la sussistenza di un quadro indiziario che renda verosimile, secondo collaudate massime di esperienza, l’avvenuto compimento di atti persecutori.

    Per l’adozione dell’ammonimento è sufficiente un quadro indiziario che renda verosimile il compimento di atti persecutori; non è richiesta la prova piena del fatto penalmente rilevante.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Quanto alla pretesa violazione del disposto dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 è sufficiente osservare che, nel caso di specie, la finalità preventiva e dissuasiva della misura (cfr. C.d.S., Sez. III, 23 febbraio 2012, n. 1069; C.G.A.R.S., Sez. giurisdizionale, n. 443/2015, cit.) e la presenza di presupposti di particolare celerità, che giustificano l’emanazione, in via cautelare, dell’ammonimento in assenza del contraddittorio procedimentale, risultano chiaramente esplicitati nella parte motiva del provvedimento

    La natura cautelare e preventiva dell’ammonimento e l’esistenza di presupposti di particolare celerità possono giustificarne l’adozione senza previo contraddittorio procedimentale, purché tali ragioni siano esplicitate nella motivazione.

  • art. 7 l. 241/1990

    Quanto alla pretesa violazione del disposto dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 è sufficiente osservare che, nel caso di specie, la finalità preventiva e dissuasiva della misura (cfr. C.d.S., Sez. III, 23 febbraio 2012, n. 1069; C.G.A.R.S., Sez. giurisdizionale, n. 443/2015, cit.) e la presenza di presupposti di particolare celerità, che giustificano l’emanazione, in via cautelare, dell’ammonimento in assenza del contraddittorio procedimentale, risultano chiaramente esplicitati nella parte motiva del provvedimento

    La finalità preventiva della misura e la particolare celerità del caso possono giustificare l’adozione dell’avviso orale senza contraddittorio procedimentale.

Massime di principio

  • L’avviso orale previsto per prevenire condotte persecutorie è una misura cautelare e dissuasiva, diretta a impedire la reiterazione di condotte potenzialmente lesive; non presuppone l’accertamento penale definitivo del reato.
  • Per adottare l’avviso orale non occorre la prova piena del fatto penalmente rilevante: è sufficiente un quadro indiziario che, sulla base di massime di esperienza, renda verosimile il compimento di atti persecutori e consenta di desumere con sufficiente attendibilità il rischio di un perdurante e grave stato di ansia o paura per la vittima.
  • La natura preventiva e cautelare dell’avviso orale può giustificare l’omissione del contraddittorio procedimentale quando ricorrano esigenze di particolare celerità, purché tali presupposti siano esplicitati nella motivazione del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaPartecipazione al procedimento
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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