Cassazione Civile, Sentenza n. 4938/2023 del 16/02/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Consorzio ha impugnato la sentenza d'appello su tre motivi principali: 1) vizio relativo alla quantificazione e al concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c., lamentando che, pur riconoscendo la colpa dei due germani, la Corte abbia comunque condannato il Consorzio in solido con gli eredi di Lenzi; 2) violazione delle regole di liquidazione equitativa e di personalizzazione del danno non patrimoniale (art. 1226, artt. 2697 e 2727 c.c.), per avere la Corte attribuito una personalizzazione senza specifiche allegazioni probatorie; 3) riconoscimento di interessi compensativi sulle somme liquidate senza che tale richiesta fosse stata formulata dalle parti (richiamo a artt. 2043, 2056, 1223 c.c. e art. 112 c.p.c.). I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale invocando, tra l'altro, la responsabilita' solidale dell'ente pubblico (richiamo art. 28 Cost. e art. 2049 c.c.) e contestando motivazione e riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo del Consorzio (accertamento del concorso di colpa del danneggiato) ritenendo congrua la valutazione del giudice di merito che ha quantificato la colpa al 50% in relazione al comportamento dei due adulti. Ha pero' accolto il secondo motivo: la personalizzazione del danno non patrimoniale non poteva essere riconosciuta senza specifiche e concrete allegazioni e prova delle circostanze eccezionali da valorizzare; la sentenza d'appello e' stata cassata sotto questo profilo. Ha altresi' accolto il terzo motivo: gli interessi compensativi, nei debiti di valore, costituiscono modalita' liquidatoria del danno da ritardo e possono essere riconosciuti solo se espressamente domandati e adeguatamente allegati/provati; la Corte non ha ritenuto necessario il rinvio alle Sezioni Unite e ha confermato che il giudice non puo' riconoscerli d'ufficio in assenza di domanda e prova. Il ricorso incidentale e' stato respinto. La causa e' stata cassata limitatamente ai profili accolti e rinviata alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame e ricalcolo delle somme conformemente ai principi indicati; sulle spese di legittimità segue pronuncia a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
art. 1227 c.c.
Disciplina del concorso di colpa del danneggiato. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione del merito quando ha quantificato il concorso di colpa al 50% in presenza di condotte imprudenti e divieti ignorati dai danneggiati
art. 1226 c.c.
Riguarda la liquidazione equitativa del danno. La Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione e di specifiche allegazioni per la personalizzazione del danno non patrimoniale
art. 2697 c.c.
Regola l'onere della prova. La Corte ha sottolineato che per ottenere personalizzazioni del danno e per interessi compensativi occorre allegare e provare i fatti o gli elementi rilevanti
art. 2727 c.c.
Indica i mezzi di prova. Richiamato in connessione con la necessita' di prove specifiche per la personalizzazione del danno
art. 2043 c.c.
Principio generale del danno ingiusto. E' stato richiamato nel contesto della valutazione dei profili risarcitori e della modalita' di liquidazione
art. 2056 c.c.
Consente l'uso di criteri equitativi e presuntivi per valutare il danno; la Corte ha riferito che la prova del danno da ritardo puo' essere anche presuntiva ma deve essere allegata e riferita a elementi concreti
art. 1223 c.c.
Collegato alla quantificazione del danno e al nesso di causalita' tra evento e conseguenze risarcibili; citato nel ragionamento sulla natura del danno e delle sue componenti
art. 112 c.p.c.
Riguarda le domande del giudizio; la Corte ha richiamato il principio che il riconoscimento di interessi compensativi richiede una domanda e l'allegazione dei relativi elementi
art. 651 c.p.p.
Funzione del giudicato penale nel processo civile: vincola il giudice civile sugli elementi oggettivi del fatto penalmente accertato ma non impedisce al giudice civile di valutare il contributo causale del danneggiato
art. 28 Cost.
Richiamato dai controricorrenti in tema di responsabilita' dell'ente pubblico per i fatti dei dipendenti; la Corte ha ricordato che la responsabilita' penale e le questioni civili possono essere valutate distintamente
art. 2049 c.c.
Disciplina la responsabilita' civile per fatto illecito del prestatore di pubblico servizio; evocata dai resistenti ma non ha modificato l'esito sulla quantificazione del concorso di colpa
Cass. Sez. U, 17/02/1995 n. 1712 (giurisprudenza)
Arresto richiamato sulle modalita' di liquidazione dei debiti di valore e sul concetto di interessi compensativi: serve a spiegare che gli interessi compensativi rappresentano una modalita' liquidatoria del danno da ritardo e richiedono prova della loro sussistenza
Massime di principio
- Il giudice civile puo' accertare e quantificare il concorso di colpa del danneggiato anche se esiste un giudicato penale, purché motivi autonomamente sul contributo causale.
- Per ottenere la personalizzazione del danno non patrimoniale rispetto alle tabelle forfettarie e' necessario allegare e provare circostanze specifiche, concrete ed eccezionali emergenti dal processo; le indicazioni generiche non sono sufficienti.
- Gli interessi compensativi nei debiti di valore non possono essere riconosciuti d'ufficio: devono essere espressamente domandati e sostenuti da allegazioni e, se del caso, prove (anche presuntive) sulla insufficienza della rivalutazione rispetto al danno da ritardo.
- Il giudice deve motivare sia il riconoscimento sia il mancato riconoscimento di voci risarcitorie rilevanti quando la parte le abbia espressamente dedotte; la mancanza di domanda/informazioni puo' comportare la revoca della statuizione in sede di legittimita'.
- In caso di cassazione parziale la Corte d'appello di rinvio dovra' riesaminare la quantificazione del danno e le eventuali condanne secondo i principi di onere della prova, personalizzazione e richiesta esplicita di interessi indicati dalla Cassazione.
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