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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04792/2026 del 03/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

Due società hanno promosso un giudizio risarcitorio contro una società di telecomunicazioni, lamentando un abuso di posizione dominante nell’applicazione di condizioni economiche discriminatorie per il servizio di terminazione delle chiamate verso la propria rete. In primo grado il tribunale aveva riconosciuto il danno e liquidato importi molto più elevati; in appello la quantificazione era stata drasticamente ridotta. Le società attrici hanno quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza non definitiva e quella definitiva della corte territoriale. La Corte di cassazione, con sentenza del 30 luglio 2024, ha dichiarato inammissibili i ricorsi principali e rigettato quelli incidentali. Successivamente le medesime società hanno proposto ricorso per revocazione ex artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che la Cassazione fosse incorsa in errore di fatto, perché avrebbe affermato che il dato relativo al costo/pricing applicato dalla società resistente alle proprie divisioni interne non fosse noto o non emergesse dagli atti, mentre tale dato sarebbe stato invece accertato in primo e secondo grado e ricavabile da consulenza tecnica e sentenze di merito. Le ricorrenti hanno inoltre contestato altre due affermazioni della sentenza revocanda: quella secondo cui la Corte d’appello avrebbe ritenuto ignota la differenza di prezzo, e quella secondo cui il ricorso per cassazione non avrebbe efficacemente contrastato il rilievo della corte di merito. La resistente ha eccepito che si trattava non di errore di percezione, ma di critica al giudizio, e che comunque il fatto asseritamente erroneamente percepito era stato oggetto di controversia. La Corte ha ritenuto che il ricorso non colpisse la ratio decidendi della sentenza revocanda, fondata non sulla negazione dell’esistenza del dato in sé, ma sulla mancanza, nel ricorso per cassazione, di specifici riferimenti ad acquisizioni processuali idonee a dimostrare in modo autosufficiente l’entità del divario di prezzo. Ha inoltre osservato che la censura mirava in realtà a rimettere in discussione una valutazione di merito e dell’autosufficienza del ricorso, estranea alla revocazione per errore di fatto, e che la questione era stata comunque oggetto di dibattito nel merito. Il ricorso per revocazione è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna delle ricorrenti alle spese, a un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e a una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c. per lite temeraria.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Ha ritenuto che non sussistesse un errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, n. 4, c.p.c., perché la censura non investiva una falsa percezione immediata di un fatto decisivo, ma contestava la valutazione della Corte di cassazione sulla mancanza di autosufficienza del precedente ricorso e, in sostanza, una questione di giudizio. Ha anche rilevato che il fatto dedotto come erroneamente percepito era stato oggetto di discussione nel giudizio di merito, circostanza incompatibile con la revocazione. Le ricorrenti sono state condannate in solido a rifondere le spese del giudizio di revocazione, a versare un’ulteriore somma pari alle spese di lite a titolo di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 3, c.p.c., e a corrispondere l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    prevede la revocazione delle sentenze della Corte di cassazione nei casi tassativi previsti dalla legge, tra cui l’errore di fatto di cui all’art. 395, n. 4, c.p.c.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    l’errore revocatorio ricorre solo in caso di falsa percezione della realtà, immediatamente rilevabile dagli atti, non quando si contesti una valutazione o interpretazione del materiale processuale; il fatto dedotto non deve inoltre essere stato oggetto di controversia decisa dal giudice.

  • art. 366, n. 6, c.p.c.

    richiede l’autosufficienza del ricorso per cassazione quanto all’indicazione degli atti e documenti su cui il motivo si fonda; la mancanza di tali riferimenti rende il motivo inammissibile.

  • art. 375 c.p.c.

    richiamato per escludere la trattazione in pubblica udienza, non essendo presenti questioni di particolare rilievo nomofilattico.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    consente la condanna al risarcimento dei danni per lite temeraria; nel caso concreto la Corte l’ha applicato ritenendo il ricorso manifestamente lontano dal paradigma della revocazione e quindi abusivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    comporta, in caso di rigetto o inammissibilità dell’impugnazione, l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato nel meccanismo del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di esito sfavorevole dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La revocazione per errore di fatto è rimedio eccezionale e tassativo: presuppone una falsa percezione immediata e obiettiva di un fatto risultante dagli atti, non una valutazione controversa del materiale istruttorio o un errore di giudizio.
  • Non è configurabile errore revocatorio quando la censura mira, in sostanza, a contestare l’interpretazione data dal giudice al ricorso o agli atti processuali, oppure l’applicazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.
  • L’errore revocatorio è escluso se il fatto asseritamente mal percepito è stato oggetto di dibattito processuale e di decisione, poiché la revocazione non può trasformarsi in un nuovo grado di giudizio sul merito.
  • Ai fini dell’ammissibilità del ricorso per cassazione, il motivo deve indicare in modo specifico e autosufficiente gli atti e documenti su cui si fonda; in mancanza, la censura può essere dichiarata inammissibile.
  • La deduzione di un fatto in sede di revocazione richiede che il giudice revocando abbia effettivamente supposto l’esistenza o l’inesistenza di quel fatto; se invece la decisione si fonda su una diversa ratio, la revocazione è inammissibile per mancato confronto con la motivazione decisiva.
  • Quando il ricorso è manifestamente estraneo ai presupposti della revocazione ed è utilizzato per riproporre questioni di merito, il giudice può ravvisare un abuso dello strumento processuale e applicare la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoAbuso del diritto

Testo integrale

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