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Ordinanza

Ordinanza n. 435/2026 - Trieste, Sezione 1

per l’ottemperanza per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 343/2024, pubblicata il 23 ottobre 2024 e passata in giudicato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dalla società ricorrente il 18 dicembre 2025: per la dichiarazione di nullità e/o, in subordine, annullamento e/o dichiarazione di inefficacia dei provvedimenti prot. n. 80960 del 14 ottobre 2025 e prot. n. 81200 del 15 ottobre 2025 con i quali è stata rigettata l’istanza di riesame del 7 settembre 2023; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti a quello sopraindicato; e, indi, per l’integrale esecuzione della predetta sentenza del T.A.R. F.V.G. n. 343/2024.

Giustizia amministrativa202400451

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia di AGEA nell’esecuzione delle sentenze del TAR Friuli Venezia Giulia n. 343/2024 e n. 77/2026, concernenti il riesame della posizione della società per le domande uniche dal 2015 al 2022 e l’eventuale ricalcolo dei premi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa agricola)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza del TAR Friuli Venezia Giulia n. 343/2024, passata in giudicato, e alla successiva sentenza n. 77/2026. Quest’ultima aveva dichiarato nulli per violazione del giudicato i provvedimenti AGEA del 14 e 15 ottobre 2025 che avevano respinto l’istanza di riesame del 7 settembre 2023, ordinando all’Agenzia di riesaminare entro 120 giorni la posizione della società per le domande uniche dal 2015 al 2022, chiarendo l’applicazione della fattispecie prevista dal paragrafo 4 della circolare AGEA del 3 giugno 2015 e procedendo all’eventuale ricalcolo dei premi. Poiché AGEA non aveva dato prova di avere eseguito le decisioni nel termine assegnato, la società ha presentato il 4 agosto 2026 istanza di nomina del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha accolto l’istanza di nomina del commissario ad acta, rilevando che AGEA non aveva provato di avere eseguito le sentenze n. 343/2024 e n. 77/2026 entro il termine assegnato. Ha nominato commissario il Direttore generale delle politiche internazionali e dell’Unione europea del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con facoltà di subdelega a un funzionario o dirigente del proprio ufficio, incaricandolo di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza.

Massime di principio

  • Quando l’amministrazione non dimostra di avere eseguito nel termine assegnato gli obblighi conformativi imposti da una sentenza passata in giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta affinché provveda in sostituzione dell’amministrazione.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta con facoltà di subdelega a un funzionario o dirigente dell’ufficio, fissando un termine per l’esecuzione decorrente dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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