Parere n. 74/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento-OMISSIS- emesso dal Ministero dell’interno in data 31 gennaio 2020, notificato il 28 giugno 2020, con cui è stato decretato il rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 co. 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 91.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeImpugnazione del provvedimento del Ministero dell'interno del 31 gennaio 2020 di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.
Esito
Prevale il privato
La questione giuridica
Il ricorrente ha impugnato il diniego di concessione della cittadinanza italiana deducendo la violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992, nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, illogicità manifesta, carenza di istruttoria e difetto di motivazione. Nel corso del procedimento consultivo il Ministero dell'interno ha riaperto l'istruttoria sulla base dei nuovi elementi prodotti con il ricorso e ha successivamente adottato, il 13 ottobre 2022, un decreto di concessione della cittadinanza italiana, notificato il 15 marzo 2023. Occorreva quindi stabilire se la sopravvenuta concessione del bene della vita determinasse l'improcedibilità del ricorso e l'assorbimento della domanda cautelare.
Il parere
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito integralmente il bene della vita perseguito. La riapertura dell'istruttoria e il successivo rilascio della cittadinanza hanno prodotto una piena soddisfazione dell'interesse azionato, determinando la cessazione della materia del contendere. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con assorbimento della domanda cautelare. Il parere distingue la cessazione della materia del contendere dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima ricorre quando l'attività successiva dell'amministrazione è integralmente satisfattiva dell'interesse fatto valere.
Osservazioni
Improcedibilità per cessazione della materia del contendere
La successiva concessione della cittadinanza italiana, intervenuta dopo la proposizione del ricorso a seguito della riapertura dell'istruttoria, ha integralmente soddisfatto l'interesse del ricorrente e ha fatto cessare la materia del contendere.
Domanda cautelare
La domanda di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato è stata assorbita in conseguenza dell'improcedibilità del ricorso.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo integralmente satisfattivo dell'interesse perseguito con il ricorso determina la cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità del ricorso.
- La cessazione della materia del contendere si distingue dalla sopravvenuta carenza di interesse: la prima presuppone la piena soddisfazione dell'interesse azionato mediante l'attività successiva dell'amministrazione, mentre la seconda ricorre quando un atto o un fatto rende inutile la decisione senza necessariamente soddisfare integralmente la pretesa del ricorrente.
- Quando l'amministrazione riapre l'istruttoria dopo la proposizione del ricorso e, all'esito del riesame, adotta il provvedimento favorevole richiesto, il ricorrente consegue il bene della vita e il giudizio non richiede più una decisione sul merito delle censure originarie.
Diniego di cittadinanza italiana e successivo riesame
Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da una persona fisica contro il Ministero dell'interno per l'annullamento del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato il 31 gennaio 2020 e notificato il 28 giugno 2020. La domanda era stata presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
Motivi del ricorso
Il ricorrente aveva dedotto la violazione e falsa applicazione della legge n. 91/1992 e l'eccesso di potere sotto i profili del travisamento dei fatti, dell'illogicità manifesta, della carenza di istruttoria e del difetto di motivazione. Con il ricorso era stata proposta anche domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego.
Riapertura dell'istruttoria e concessione della cittadinanza
Nel corso dell'istruttoria consultiva, il Ministero dell'interno ha riferito di avere riaperto l'esame della domanda alla luce dei nuovi elementi prodotti in sede di ricorso. All'esito del riesame, il 13 ottobre 2022 è stato adottato il decreto di concessione della cittadinanza italiana, notificato all'interessato il 15 marzo 2023.
Valutazione del Consiglio di Stato
La Sezione ha ritenuto che il ricorrente abbia conseguito il bene della vita perseguito con l'impugnazione. La successiva attività dell'amministrazione è stata infatti integralmente satisfattiva dell'interesse azionato.
Il parere richiama la distinzione tra:
- cessazione della materia del contendere, che ricorre quando l'attività successiva della pubblica amministrazione soddisfa integralmente l'interesse fatto valere, anche mediante un ulteriore provvedimento favorevole;
- sopravvenuta carenza di interesse, che si verifica quando un atto o un fatto rende sostanzialmente inutile l'eventuale annullamento dell'atto impugnato, senza necessariamente attribuire al ricorrente il bene della vita richiesto.
Nel caso concreto, la riapertura dell'istruttoria e il rilascio della cittadinanza hanno determinato la piena soddisfazione della pretesa del ricorrente. La Sezione ha quindi ritenuto cessata la materia del contendere.
Esito
Il Consiglio di Stato ha espresso il parere che il ricorso fosse dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere, con assorbimento della domanda cautelare. Non è stata quindi esaminata nel merito la fondatezza delle censure originariamente proposte.
Oscuramento dei dati personali
A tutela dei diritti e della dignità dell'interessato, la Segreteria è stata incaricata di oscurare le generalità e ogni altro dato idoneo a identificare il ricorrente, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679.
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