Cassazione Civile, Sentenza n. 7693/2024 del 21/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione di avvisi di accertamento che avevano ripreso a tassazione, ai fini IRES, i canoni percepiti dall'Autorità portuale per la concessione di beni demaniali marittimi per gli anni d'imposta 2009 (euro 14.078.211,00), 2010 (euro 14.946.152,00) e 2011 (euro 14.821.293,00). L'Agenzia sosteneva che tali canoni costituissero redditi fondiari o redditi diversi imponibili ai sensi del TUIR e non fossero esclusi dal reddito complessivo degli enti non commerciali, mentre la controparte sosteneva la natura pubblicistica e non commerciale dell'attività concessoria e l'esclusione da imposizione in base alla normativa e alla giurisprudenza.
La decisione
Il giudice ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. La Corte ha ritenuto infondata la censura dell'Amministrazione finanziaria, confermando che, per il periodo controverso, i canoni delle concessioni demaniali percepiti dall'Autorità portuale non sono soggetti a IRES poiché rientrano nell'esercizio di funzioni di natura pubblicistica e nelle attività istituzionali dell'ente pubblico non economico. La Corte ha inoltre richiamato la giurisprudenza nazionale (Cassazione e Consiglio di Stato) nel senso dell'esenzione per le attività pubblicistiche delle Autorità portuali e ha richiamato la decisione della Commissione UE (C(2020)8498) e la successiva sentenza del Tribunale UE che hanno posto questioni di compatibilità con le regole UE: tuttavia la decisione comunitaria è stata considerata incidente solo per il futuro e il legislatore nazionale ha adottato, per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2022, una disciplina che rende imponibili i canoni con una deduzione forfettaria del 50%. Pertanto, per gli anni di imposta oggetto di causa il regime previgente (esenzione) permaneva e l'Agenzia non poteva recuperare imponibili per quegli anni. L'Agenzia è stata condannata alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 1, comma 993, legge 27 dicembre 2006, n. 296
Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorità portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non economici delle autorità medesime, restano assoggettati alla sola imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni demaniali marittimi introitati dalle autorità portuali perdono efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono .
La Corte interpreta questa disposizione come conferma legislativa della natura pubblicistica delle Autorità portuali e dell'esclusione dei canoni demaniali dall'IVA; tale quadro normativo è stato ritenuto coerente con la non imponibilità ai fini delle imposte sui redditi per il periodo anteriore alle modifiche del 2022.
art. 6, comma 5, legge 28 gennaio 1994, n. 84
[l]’Autorità di sistema portuale è ente pubblico non economico di rilevanza nazionale a ordinamento speciale ed è dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria
Usata per qualificare le Autorità di sistema portuale come enti pubblici non economici; la Corte ne ricava che molte attività di concessione sono esercizio di funzioni pubblicistiche e non attività d'impresa imponibili.
art. 5, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601
I redditi dei terreni e dei fabbricati appartenenti allo Stato, alle Regioni, alle Province, ai Comuni e ai relativi consorzi, destinati ad usi o servizi di pubblico interesse, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche o dalla imposta locale sui redditi .
Riferimento alla tesi che beni pubblici destinati a servizi di pubblico interesse non producono reddito imponibile per l'ente pubblico; la Corte usa il principio per rafforzare la non imponibilità dei canoni demaniali nelle ipotesi istituzionali.
art. 72 T.U.I.R. (presunzione di assorbimento)
Prevede il regime generale delle categorie di reddito; l'Agenzia aveva invocato la presunzione di assorbimento nei redditi d'impresa o fondiari, ma la Corte ha ritenuto che tale presunzione non valga quando l'ente agisce nella veste di pubblica autorità nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.
art. 73, 74, 143 T.U.I.R.
Art.73/74 disciplinano la soggettività passiva degli enti e le esenzioni; art.143 indica la composizione del reddito complessivo degli enti non commerciali. La Corte ha applicato queste norme nella prospettiva della natura pubblicistica delle Autorità portuali, escludendo l'imponibilità dei canoni per i periodi anteriori alla modifica legislativa del 2022, salvo prova che l'ente abbia esercitato attività d'impresa al di fuori degli scopi istituzionali.
Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 (convertito), modifiche (d.l. n.68/2022)
Ha introdotto la tassazione IRES dei canoni portuali percepiti in relazione alle concessioni demaniali per i periodi d'imposta a decorrere dal 1° gennaio 2022, con una deduzione forfettaria del 50% delle spese e senza rimborso per i versamenti effettuati anteriormente. La Corte ha ritenuto che tale norma non si applichi ai periodi oggetto del contenzioso precedente.
Decisione della Commissione europea C(2020)8498 final e sentenza Tribunale UE (T-166/21, 20.12.2023)
La Commissione ha ritenuto che l'esenzione IRES delle Autorità portuali costituisse un aiuto di Stato incompatibile e ha imposto l'eliminazione per il futuro; il Tribunale UE ha confermato la qualificazione come entrate commerciali per le tasse e canoni portuali (con alcune precisazioni). La Corte nazionale ha però sottolineato che la decisione della Commissione ha efficacia prospettica (aiuti "esistenti") e non impone il recupero retroattivo per i periodi anteriori.
Massime di principio
- Per periodi anteriori all'entrata in vigore della modifica legislativa del 2022, i canoni per concessioni demaniali riscossi dalle Autorità portuali sono stati ritenuti non imponibili se imputabili all'esercizio di funzioni pubblicistiche e istituzionali dell'ente.
- La qualificazione soggettiva (ente pubblico non economico) e la natura pubblicistica dell'attività concessoria sono decisivi: se l'ente agisce come pubblica autorità nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, i proventi non sono tassabili; se invece l'ente svolge attività economiche come soggetto di diritto privato, i proventi possono essere imponibili.
- Le decisioni e i rilievi della Commissione europea e del Tribunale UE possono obbligare lo Stato a modificare il regime fiscale per il futuro, ma non comportano automaticamente la tassazione retroattiva o il recupero per periodi anteriori quando l'aiuto è qualificato come 'esistente'.
- Dopo la modifica normativa del 2022, i canoni portuali sono stati resi imponibili ai fini IRES per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2022, con una deduzione forfettaria del 50%: in casi simili occorre verificare il periodo di imposta in contestazione per determinare l'applicabilità della nuova disciplina.
- In situazioni analoghe bisogna valutare in concreto se l'attività contestata rientra nelle funzioni istituzionali previste dalla legge istitutiva dell'ente o se corrisponde a un'attività economica svolta come impresa; la prova dell'Amministrazione finanziaria che l'ente abbia agito come operatore economico è necessaria per superare la presunzione di non imponibilità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7535/2024 del 21/03/2024
- Sentenza civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7539/2024 del 21/03/2024
- Sentenza civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7547/2024 del 21/03/2024
- Sentenza civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7561/2024 del 21/03/2024
- Sentenza civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7613/2024 del 21/03/2024
- Sentenza civile · 21 mar 2024Cassazione Civile, Sentenza n. 7647/2024 del 21/03/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →