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Legge

L.R. Valle d'Aosta 40/2009

Nuova disciplina dell'imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione (IRT) di veicoli al pubblico registro automobilistico. Abrogazione del regolamento regionale 30 novembre 1998, n. 7.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 40/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Regione l’IRT dovuta per iscrizioni, trascrizioni e annotazioni al PRA relative ai veicoli, definendo presupposti, soggetti passivi, tariffe, esenzioni e agevolazioni, termini di versamento, accertamento, rimborsi e recupero. È in vigore dal 1° gennaio 2010; alcune agevolazioni per ETS/ONLUS valgono dal 1° gennaio 2022 nei limiti previsti.

Imposta regionale sulle formalità al PRA (IRT) per veicoli

Imposta regionale sulle formalità al PRA per i veicoli

La legge regionale disciplina, per il territorio della Regione, l’imposta regionale sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione (IRT) dovuta per i veicoli richieste al pubblico registro automobilistico (PRA). La disciplina coordina tariffe, esenzioni, agevolazioni, versamenti, controlli, recuperi e rimedi amministrativi e giurisdizionali.

Ambito applicativo e presupposto dell’imposta

L’IRT è dovuta per ciascun veicolo al momento della richiesta di una formalità di iscrizione, trascrizione o annotazione presentata al PRA competente. Rientrano tra le formalità soggette a imposta, tra le altre:

  • l’iscrizione originaria o prima iscrizione;
  • l’iscrizione di ipoteca legale o convenzionale;
  • i trasferimenti di proprietà;
  • la rinnovazione e il trasferimento dell’ipoteca;
  • la surrogazione nei diritti del creditore privilegiato;
  • la costituzione di pegno del credito garantito dal veicolo;
  • la cancellazione parziale di iscrizione ipotecaria;
  • la costituzione di usufrutto.

Sono invece escluse le formalità prive di contenuto patrimoniale, come denunce di perdita o rientro in possesso, cessazione dalla circolazione, alcune variazioni di residenza o caratteristiche tecniche, annotazioni o cancellazioni della locazione, rinnovi d’iscrizione per cambio targa in Italia e le formalità richieste dalle pubbliche amministrazioni per acquisto di possesso, confische e sequestri.

Quando più formalità ipotecarie sullo stesso credito derivano dallo stesso atto, l’IRT è dovuta una sola volta.

Soggetti passivi e casi particolari

Soggetto passivo è l’acquirente del veicolo, oppure il soggetto nell’interesse del quale è compiuta l’iscrizione, la trascrizione o l’annotazione.

In caso di omessa trascrizione da parte dell’acquirente, il venditore rimasto intestatario al PRA può richiedere la registrazione del trasferimento anche senza presentazione del documento di proprietà; il recupero dell’IRT, con sanzioni e interessi, grava sull’acquirente. Se la richiesta di trascrizione riguarda compravendite risalenti a dieci o più anni, il pagamento è posto a carico del richiedente la formalità, senza sanzioni.

I motocicli di qualsiasi tipo non sono soggetti all’IRT, salvo i motoveicoli ultratrentennali e quelli di particolare interesse storico e collezionistico costruiti da almeno venti anni e individuati da ASI e FMI, esclusi quelli ad uso professionale.

In caso di fusione tra società esercenti locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e trascrizioni già esistenti restano valide e conservano il grado a favore del cessionario senza ulteriori formalità.

Tariffe e determinazione dell’importo

L’IRT è applicata secondo le tariffe della tabella allegata al d.m. n. 435/1998. La Giunta regionale può deliberare, entro il 31 ottobre di ogni anno, un aumento fino al 30% delle tariffe; le nuove misure si applicano alle formalità richieste dal 1° gennaio dell’anno successivo. In mancanza di deliberazione, le tariffe vigenti si intendono confermate.

La struttura regionale competente in materia di finanze e tributi deve trasmettere al PRA, entro dieci giorni, copia autentica della deliberazione modificativa.

Per individuare la tariffa si guarda:

  • alla data di immatricolazione, per le iscrizioni al PRA;
  • alla data di formazione dell’atto, negli altri casi.

In caso di formalità richieste ai sensi dell’art. 2688 c.c. per mancata trascrizione di un atto d’acquisto, l’IRT è dovuta in misura doppia; se il secondo acquirente avrebbe diritto all’esenzione, egli deve comunque versare l’imposta ordinaria per conto del precedente acquirente.

Esenzioni e agevolazioni

Oltre alle esenzioni previste dalla normativa statale, sono esenti le formalità relative ad atti traslativi o dichiarativi per acquisti di veicoli effettuati:

  • dagli enti del Terzo settore iscritti nel RUNTS, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma societaria; dal 1° gennaio 2022 e fino al periodo d’imposta di entrata in vigore delle norme del Titolo X del Codice del Terzo settore, la disposizione si applica anche alle ONLUS;
  • dalle istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, purché dichiarino di utilizzare direttamente i veicoli per la propria attività statutaria.

L’IRT è dovuta in misura fissa per le formalità connesse a:

  • fusioni, incorporazioni e scissioni tra persone giuridiche;
  • conferimento e donazione di aziende o rami aziendali in società;
  • conferimento del capitale in natura, quando tali operazioni comportano il trasferimento della proprietà di veicoli.

Per le successioni ereditarie, se si effettuano due formalità consecutive, prima a favore di tutti gli eredi e poi a favore del singolo erede intestatario, l’IRT è ridotta del 90% sulla prima formalità e del 10% sulla seconda; le formalità devono essere immediate e contestuali al PRA, con documentazione probatoria. Se vi è solo l’accettazione dell’eredità senza successivo trasferimento, l’imposta è dovuta interamente. L’agevolazione non si applica se il trasferimento dagli eredi avviene direttamente a un terzo senza intestazione preventiva al singolo erede.

Per autoveicoli o motoveicoli intestati a persone con disabilità sensoriale, o ai familiari fiscalmente a carico, purché sia riconosciuta l’indennità di accompagnamento, l’IRT è ridotta del 95%. La disabilità sensoriale deve essere documentata secondo la normativa vigente e, se il veicolo è intestato al familiare, deve essere provata anche la condizione di carico fiscale.

Per cessioni di autocarri o autovetture usati, immatricolati da almeno cinque anni, l’IRT è dovuta in misura fissa; la stessa disciplina si applica anche alla reimmatricolazione di autocarri o autovetture a distanza di almeno cinque anni dalla prima immatricolazione. L’agevolazione non vale per veicoli di origine sconosciuta.

Termini di versamento

Per la prima iscrizione di veicoli al PRA e per l’iscrizione di diritti reali di garanzia contestuali, l’IRT va versata entro 60 giorni dal rilascio effettivo dell’originale della carta di circolazione.

Per trascrizioni e annotazioni relative a veicoli già iscritti al PRA, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell’atto è stata autenticata o giudizialmente accertata.

Per gli atti societari e giudiziari, il termine decorre dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dall’effettiva restituzione alle parti. Ai fini della legge, per atti societari si intendono costituzione, variazione, trasformazione, conferimento, fusione, scissione e scioglimento di società o atti analoghi.

Le formalità non possono essere eseguite se l’IRT non è stata assolta nelle misure tariffarie comunicate al PRA.

Decadenze e accertamento

Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento è stato o avrebbe dovuto essere effettuato. Entro lo stesso termine devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

In caso di riscossione coattiva, il titolo esecutivo va notificato entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

Gestione dell’imposta, controlli e ripresentazione delle formalità

Il dirigente della struttura regionale competente è responsabile dei procedimenti di riscossione, recupero e controllo dell’IRT, con facoltà di delega scritta a personale della stessa struttura.

Le attività di liquidazione, riscossione, contabilizzazione, controllo e applicazione delle sanzioni per omesso, ritardato o insufficiente versamento sono affidate, mediante convenzione approvata dalla Giunta regionale, al concessionario del PRA.

La struttura competente svolge controlli sull’attività del soggetto incaricato e sulla corretta applicazione dell’imposta, anche tramite ispezioni e utilizzando banche dati diverse dall’archivio PRA.

Se una richiesta di formalità, già ricusata dal PRA, viene ripresentata, non si dà luogo a ulteriori riscossioni salvo il caso in cui il rifiuto fosse dovuto a omesso o insufficiente versamento.

Rimborsi e recupero dell’imposta

Il rimborso delle somme non dovute o versate in eccesso va richiesto per iscritto dal contribuente o da chi abbia richiesto la formalità, se delegato. La domanda va presentata alla struttura competente o al soggetto incaricato della gestione, secondo la convenzione.

Il rimborso riguarda:

  • formalità presentate e ricusate dal PRA, poi non ripresentate;
  • versamenti in eccesso o non dovuti.

La domanda va presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dal versamento o dal giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso deve essere liquidato entro 180 giorni dalla domanda e comprende gli interessi dalla data di pagamento indebito, al netto del compenso trattenuto dalla Regione.

In caso di omesso, ritardato o parziale versamento, e se il ravvedimento operoso non si perfeziona con il pagamento dovuto, il soggetto incaricato della gestione, dopo la convalida della formalità, richiede al contribuente il pagamento dell’IRT non versata, con interessi moratori, e contesta le sanzioni; se la procedura non ha esito, trasmette la pratica alla struttura competente per le ulteriori fasi di recupero.

Sanzioni, ricorsi e interpello

Per le sanzioni si applicano le disposizioni dei decreti legislativi n. 471, 472 e 473 del 1997. Le sanzioni colpiscono il soggetto che ha commesso o concorso a commettere la violazione e, nei rapporti fiscali propri di società o enti con personalità giuridica, la persona giuridica.

Per i ricorsi si applica il d.lgs. n. 546 del 1992 sul processo tributario.

In presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni regionali in materia di IRT, il contribuente può presentare istanza di interpello alla struttura competente secondo la legge n. 212 del 2000 e il d.m. n. 209 del 2001.

Disposizioni finali e decorrenza

Per quanto non disciplinato dalla legge, si applicano le disposizioni statali vigenti in materia. La legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2010 e da tale data sono stati abrogati i regolamenti regionali 30 novembre 1998, n. 7, 8 maggio 2000, n. 2, e 2 febbraio 2009, n. 1.

La Giunta regionale può adottare ulteriori modalità attuative e ogni altro aspetto necessario all’applicazione della disciplina.

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