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Legge

L.R. Valle d'Aosta 38/2009

Modificazioni alla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 (Contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alla carica di sindaco, di vice sindaco, di consigliere comunale e circoscrizionale, ai sensi dell’art. 78 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale)).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 38/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina valdostana sul contenimento, la pubblicità e il controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati a sindaco, vice sindaco e consigliere comunale/circoscrizionale. Interviene sulla legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 e coordina anche la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, sostituendo il riferimento temporale dall’anno precedente al penultimo anno precedente in alcune disposizioni.

Modifiche alla disciplina regionale sulle spese elettorali comunali

Modifiche alla disciplina delle spese elettorali comunali

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla disciplina già vigente in materia di contenimento, pubblicità e controllo delle spese per la campagna elettorale dei candidati alle elezioni comunali e circoscrizionali. Il testo non introduce una disciplina autonoma completa, ma modifica in più punti la legge regionale 7 febbraio 1997, n. 4 e apporta un adeguamento coordinato alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4.

Oggetto delle modifiche

L’intervento legislativo incide su vari profili della normativa sulle spese elettorali, attraverso:

  • sostituzione integrale di alcune disposizioni della legge regionale n. 4 del 1997;
  • modifiche puntuali a singole lettere e commi;
  • aggiunta di un nuovo comma;
  • coordinamento terminologico con la legge regionale n. 4 del 1995.

Il contenuto risultante riguarda quindi la disciplina regionale delle spese sostenute dai candidati nelle campagne elettorali comunali e circoscrizionali, con regole su pubblicità, limiti e controlli secondo il testo consolidato della normativa richiamata.

Coordinamento con la legge elettorale comunale

La legge dispone una modifica puntuale della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, sostituendo in alcuni commi l’espressione “dell’anno precedente” con “del penultimo anno precedente”. Il coordinamento riguarda:

  • il comma 2 dell’articolo 2;
  • il comma 3 dell’articolo 33;
  • il comma 2 dell’articolo 34.

La modifica rileva ai fini dei riferimenti temporali utilizzati dalla normativa elettorale comunale richiamata.

Ambito materiale della disciplina

La disciplina, per come modificata, continua a riferirsi alla campagna elettorale dei candidati alle cariche di:

  • sindaco;
  • vice sindaco;
  • consigliere comunale;
  • consigliere circoscrizionale.

L’ambito territoriale resta quello della Valle d’Aosta e dei relativi enti locali interessati dalla normativa richiamata.

Contenuto normativo sostanziale

Dai dati disponibili emerge che la legge interviene su più disposizioni della legge regionale n. 4 del 1997, in particolare su:

  • criteri e limiti di spesa;
  • obblighi di pubblicità e rendicontazione;
  • controlli;
  • ulteriori disposizioni procedurali della disciplina elettorale locale.

Tuttavia il testo fornito non riporta il contenuto letterale delle singole norme sostituite o modificate; pertanto il riassunto si limita a descrivere la funzione dell’intervento normativo risultante, senza ricostruire nel dettaglio i singoli precetti non presenti nel brano.

Attualità della norma

La legge del 2009 ha natura di legge di modifica di una disciplina ancora di settore. Non risultano dal testo elementi che la rendano, di per sé, una disciplina temporanea legata a un singolo esercizio o a un evento ormai concluso. Tuttavia, essendo una legge modificativa, la sua utilità pratica oggi dipende dal testo consolidato della normativa regionale che essa ha concorso a formare.

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