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Legge

L.R. Valle d'Aosta 45/2009

Disposizioni per la tutela e la conservazione della flora alpina. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 1977, n. 17.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 45/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per il solo territorio della Valle d'Aosta, la tutela della flora spontanea autoctona, dei felci, muschi e licheni, fissando specie protette, raccolta regolamentata, divieti di introduzione di specie alloctone, autorizzazioni, controlli e sanzioni. Restano esclusi gli usi colturali, i giardini/floricoltura e la manutenzione delle scarpate stradali. Prevede aggiornamenti quinquennali degli elenchi e abroga le precedenti leggi regionali del 1977 e 1982.

Tutela e conservazione della flora alpina in Valle d'Aosta

Tutela e conservazione della flora alpina in Valle d'Aosta

La legge disciplina, nel solo territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, la tutela della flora spontanea autoctona, comprese felci, muschi e licheni, e stabilisce regole su raccolta, trasporto, introduzioni, reintroduzioni, controlli e sanzioni. La disciplina si applica alla flora che si riproduce e diffonde per via naturale, con esclusione di alcune attività agricole, florovivaistiche e di manutenzione stradale.

Ambito di applicazione e definizioni

Sono protette le specie di flora spontanea autoctona e le specie di felci, muschi e licheni la cui riproduzione e diffusione avvengono per via naturale. Restano esclusi:

  • gli interventi connessi con pratiche colturali che utilizzano la copertura vegetale dei terreni agrari;
  • le colture in giardini e in stabilimenti di floricoltura;
  • il taglio per la manutenzione delle scarpate stradali.

La legge definisce, tra l'altro, flora spontanea, specie autoctona e alloctona, specie per uso officinale, reintroduzione, introduzione, lista rossa regionale della flora vascolare e lista nera regionale delle specie alloctone o aliene.

Compiti della Regione

La Regione, tramite la struttura competente, deve:

  • salvaguardare le specie autoctone e proteggere i relativi habitat;
  • promuovere programmi di conservazione;
  • promuovere ricerca e attività scientifiche, anche con università ed enti di ricerca;
  • aggiornare con periodicità quinquennale la lista rossa regionale, gli elenchi delle specie a protezione rigorosa e a raccolta regolamentata, e la lista nera regionale;
  • promuovere iniziative didattiche e divulgative, anche in collaborazione con aree protette, SIC, ZPS, giardini botanici alpini, enti locali, Museo regionale di scienze naturali e istituti scientifici riconosciuti.

Specie a protezione rigorosa

Per le specie incluse nell'allegato A è vietata la raccolta, il danneggiamento e l'eradicazione. La raccolta è ammessa solo per motivi scientifico-didattici, in quantità limitate da determinare caso per caso, previa autorizzazione del dirigente della struttura competente.

È inoltre vietato l'abbruciamento dei canneti e dei cariceti; il loro sfalcio è consentito dal 15 agosto al 15 febbraio.

Specie a raccolta regolamentata

Per le specie dell'allegato B la raccolta è consentita entro il limite di sei assi fiorali, steli fioriferi o fronde per persona e per singola specie al giorno; per gruppi di oltre tre persone il massimo complessivo è di 24 per specie.

Per le specie dell'allegato C la raccolta è consentita nei quantitativi giornalieri indicati in allegato. Il mirtillo nero, se raccolto a fini commerciali, richiede autorizzazione personale e non può superare 4 kg al giorno. Per i proprietari o titolari di diritti reali o personali di godimento del fondo, la raccolta delle specie dell'allegato C è libera e non soggetta ai limiti quantitativi.

Specie per uso officinale

Per le specie dell'allegato D è consentita la raccolta ad uso familiare entro i limiti giornalieri previsti in allegato. È anche ammessa l'asportazione della parte ipogea quando sia la parte più utile, purché sia garantita la sopravvivenza della popolazione locale.

La raccolta commerciale richiede autorizzazione personale del dirigente competente, sentita la stazione forestale, con indicazione di luogo, quantità massima e ulteriori prescrizioni. I quantitativi autorizzati possono essere ridotti anche successivamente in base a condizioni climatiche e antropiche. Chi raccoglie deve esibire l'autorizzazione su richiesta degli organi di vigilanza.

Specie non soggette a limitazioni di raccolta

Le specie dell'allegato E possono essere raccolte liberamente per uso familiare, commestibile od officinale. La raccolta commerciale resta possibile solo previa autorizzazione personale rilasciata dal dirigente competente, sentita la stazione forestale.

Modalità di raccolta, trasporto e documentazione

Per le specie degli allegati B, D ed E utilizzate nelle parti aeree, la raccolta deve avvenire con falcetti, forbici o arnesi simili da taglio. Per le specie dell'allegato C è vietato l'uso di rastrelli o uncini.

Il trasporto, a fini commerciali, delle specie degli allegati D ed E richiede specifica autorizzazione personale rilasciata dalla stazione forestale competente, con indicazione di specie, quantitativi, luogo di provenienza e destinazione, giorno e ore del trasporto. In caso di trasporto di flora acquistata, è necessaria idonea documentazione giustificativa.

Introduzioni e reintroduzioni

È vietata l'introduzione di specie vegetali alloctone o aliene negli ambienti naturali. È tuttavia possibile ammettere specie forestali alloctone o aliene in operazioni di rimboschimento di particolare complessità, se effettuate dalla struttura regionale competente in materia di foreste o da privati autorizzati.

La Giunta regionale può adottare misure incentivanti per l'eradicazione delle specie alloctone o aliene elencate nell'allegato F.

Qualsiasi reintroduzione di specie autoctone nel territorio regionale, finalizzata alla conservazione della biodiversità, richiede specifica autorizzazione e deve basarsi su un progetto redatto e attuato da personale tecnico qualificato, nel rispetto delle normative e dei trattati applicabili.

Disposizioni generali sulla raccolta e commercializzazione

Le specie autoctone non incluse negli allegati A, B, C, D, E e F possono essere raccolte entro il limite di 20 steli fioriferi per persona al giorno; per gruppi di oltre tre persone il limite complessivo è di 80 steli per specie.

Le specie degli allegati B, C, D ed E possono essere raccolte previo consenso del proprietario o del titolare di altro diritto reale o personale di godimento del fondo, e il divieto di raccolta deve essere reso noto con appositi cartelli.

È vietata la commercializzazione di tutte le specie di flora spontanea autoctona, salvo quelle per le quali la legge consente espressamente la raccolta a uso commerciale.

Vigilanza e controlli

La vigilanza e il controllo sull'applicazione della legge sono affidati al Corpo forestale della Valle d'Aosta e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

Sanzioni

Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie differenziate per:

  • raccolta, danneggiamento o estirpazione delle specie dell'allegato A;
  • violazione del divieto di abbruciamento dei canneti e cariceti;
  • superamento dei limiti di raccolta delle specie degli allegati B, C, D, E e delle specie libere di cui all'articolato generale;
  • raccolta commerciale senza autorizzazione o in difformità;
  • violazioni delle regole di raccolta e trasporto;
  • introduzione vietata di specie alloctone o aliene, con obbligo di eradicazione;
  • commercializzazione vietata delle specie autoctone non autorizzate.

Per l'applicazione delle sanzioni si rinvia alla legge n. 689 del 1981.

Aggiornamento degli allegati e atti attuativi

La Giunta regionale provvede, con deliberazione pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione, a modificare o aggiornare gli allegati A, B, C, D, E e F almeno ogni cinque anni. Con propria deliberazione disciplina anche gli ulteriori adempimenti e aspetti, anche procedimentali, necessari all'attuazione della legge.

Abrogazioni e regime finanziario

Sono abrogate le leggi regionali 31 marzo 1977, n. 17, e 15 gennaio 1982, n. 2.

L'onere complessivo è quantificato in euro 144.500 annui a decorrere dal 2010, con specifiche coperture a valere sul bilancio 2009/2011 e poi sul bilancio 2010/2012. I proventi delle sanzioni sono introitati nel bilancio regionale e la Giunta è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.

Testo integrale

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