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Legge

L.R. Valle d'Aosta 43/2009

Disposizioni in materia di sostegno economico alle famiglie mediante concorso alle spese per il riscaldamento domestico.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 43/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale disciplina contributi annuali forfetari a fondo perduto per sostenere le famiglie residenti in Valle d’Aosta nelle spese di riscaldamento domestico. L’accesso è basato su criteri fissati dalla Giunta, incentrati sull’ISEE, e la domanda si presenta una sola volta con erogazioni annuali finché permangono i requisiti. Sospesa dal 2015 e riattivata dalla L.R. 16/2015.

Contributi annuali per il riscaldamento domestico alle famiglie residenti in Valle d’Aosta

Contributi per il riscaldamento domestico alle famiglie residenti in Valle d’Aosta

La legge regionale disciplina l’erogazione di contributi annuali, forfetari e a fondo perduto per sostenere le famiglie residenti nel territorio regionale nelle spese di riscaldamento domestico, in ragione dei maggiori costi connessi alle condizioni climatiche alpine.

Ambito di applicazione e destinatari

I contributi sono destinati ai nuclei familiari residenti nel territorio della Regione Valle d’Aosta. Per ciascuna abitazione può essere concesso un solo contributo.

Criteri di accesso e determinazione dell’importo

La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, stabilisce con propria deliberazione:

  • i criteri per la concessione dei contributi;
  • i criteri per la loro quantificazione;
  • i limiti massimi delle fasce di accesso, in base all’ISEE risultante dalla DSU;
  • ogni altro adempimento o aspetto, anche procedimentale, necessario all’attuazione della legge.

La disciplina attuativa deve quindi essere definita a livello regionale, con parametro economico principale l’indicatore della situazione economica equivalente.

Procedimento di concessione ed erogazione

La concessione è affidata alla struttura regionale competente in materia di energia, che verifica il possesso dei requisiti e dispone, con provvedimento del dirigente responsabile, l’accoglimento o il diniego.

La domanda per ottenere il contributo è presentata una sola volta. I contributi sono poi erogati di anno in anno, salvo rinuncia del beneficiario o venir meno dei requisiti previsti dalla legge.

I beneficiari devono comunicare senza ritardo ogni mutamento dei requisiti rilevanti, anche quando il cambiamento comporti soltanto una riduzione dell’importo spettante. Per il ricevimento delle domande e per l’istruttoria la struttura competente può avvalersi di soggetti esterni all’Amministrazione regionale, nel rispetto della normativa vigente.

Revoca e restituzione delle somme

Il contributo è revocato se i controlli, anche a campione, accertano:

  • la non veridicità delle dichiarazioni rese;
  • il mancato rispetto della legge o delle disposizioni attuative adottate dalla Giunta.

In caso di revoca, le somme percepite devono essere restituite entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, maggiorate degli interessi legali dalla data di erogazione.

Decorrenza, sospensione e ripresa di efficacia

I contributi sono concessi a partire dall’anno 2010. La legge è stata sospesa, a decorrere dal 2015, dall’art. 3 della L.R. 19 dicembre 2014, n. 13, ma ha ripreso efficacia dalla data di entrata in vigore della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

In sede di prima applicazione, per i contributi relativi al 2010, la Giunta regionale ha considerato esclusivamente il criterio del numero dei componenti della famiglia anagrafica.

Aspetti finanziari

L’onere complessivo è determinato in euro 17.700.000 a decorrere dal 2010. La legge reca anche le coperture finanziarie per il bilancio pluriennale 2009/2011 e per il bilancio di previsione 2010/2012, prevedendo riduzioni di stanziamenti, utilizzo di fondi globali e iscrizione di maggiori entrate, nonché l’autorizzazione alla Giunta ad apportare le necessarie variazioni di bilancio su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio.

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