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Legge

L.R. Valle d'Aosta 39/2009

Modificazioni alle leggi regionali 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), e 24 ottobre 1997, n. 34 (Elezione diretta del Sindaco, del Vice Sindaco e del Consiglio comunale. Votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 39/2009

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina regionale sulle elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, nonché quella sul voto elettronico. Le modifiche si applicano dalle prime elezioni comunali successive all’entrata in vigore della legge, che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R. Valle d’Aosta.

Modifiche alla disciplina elettorale comunale della Valle d'Aosta

Modifiche alla disciplina elettorale comunale della Valle d'Aosta

La legge regionale interviene in modo ampio sulla normativa elettorale dei comuni valdostani, modificando la legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4, e la legge regionale 24 ottobre 1997, n. 34. L’obiettivo è aggiornare regole, rinvii e denominazioni organizzative relative all’elezione diretta del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale, oltre alla disciplina collegata alla votazione e allo scrutinio con apparecchiature elettroniche.

Ambito delle modifiche alla legge regionale n. 4 del 1995

La parte principale dell’intervento riguarda numerosi articoli della legge regionale che disciplina le elezioni comunali in Valle d’Aosta. Le modifiche toccano disposizioni su presentazione delle candidature, requisiti, operazioni elettorali, scrutinio, proclamazione degli eletti e altri aspetti procedurali della consultazione comunale.

In particolare, la legge:

  • sostituisce la rubrica dell’articolo 14bis e introduce il comma 2bis;
  • modifica l’articolo 18;
  • abroga la lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 e inserisce il comma 1bis;
  • modifica l’articolo 30;
  • interviene sull’articolo 33, con sostituzione di un comma, modifica di altri due e abrogazione del comma 7;
  • interviene sull’articolo 34, sostituendo e modificando vari commi;
  • modifica l’articolo 35, riscrivendo alcune lettere e aggiungendo la lettera gbis);
  • modifica l’articolo 37;
  • interviene sull’articolo 41, sostituendo i commi 1 e 2 e modificando il comma 8;
  • modifica gli articoli 53, 54, 59, 60 e 62;
  • abroga il comma 2 dell’articolo 73;
  • inserisce l’articolo 81bis;
  • sostituisce gli allegati A e B.

Il testo consolidato non riporta il contenuto materiale delle nuove formulazioni, ma il risultato normativo è un aggiornamento complessivo della disciplina elettorale comunale regionale.

Modifiche alla legge regionale n. 34 del 1997

La legge interviene anche sulla disciplina delle elezioni comunali con votazione e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche. Le modifiche riguardano l’articolo 3, con ritocchi alle lettere n) e o) del comma 1.

Disposizioni di coordinamento

Per uniformare la terminologia istituzionale, il provvedimento dispone la sostituzione generalizzata di alcune espressioni ricorrenti nel testo normativo:

  • “Presidente della Giunta regionale” diventa “Presidente della Regione”;
  • “Presidenza della Giunta regionale” diventa “Presidenza della Regione”;
  • “Servizio elettorale e vigilanza anagrafica della Presidenza della Giunta regionale” viene sostituito da “competente struttura regionale”.

Le sostituzioni operano con gli adattamenti grammaticali necessari al contesto.

Decorrenza ed efficacia temporale

Le disposizioni della legge non si applicano immediatamente alle consultazioni già in corso, ma soltanto dalle prime elezioni comunali successive alla sua entrata in vigore. La legge è dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.

Obsolescenza

L’atto non è da considerarsi deprecato: si tratta di una legge di modifica della disciplina elettorale comunale, ancora utile come testo consolidante e come rinvio storico-normativo, sebbene la sua applicazione operativa sia limitata dalla clausola che differisce l’efficacia alle prime elezioni successive all’entrata in vigore.

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