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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13287/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

Un professionista, nella qualità di responsabile dell'assistenza fiscale incaricato da un CAAF, aveva apposto il visto di conformità su documentazione allegata a un modello 730 relativo a un'annualità d'imposta precedente. A seguito di controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito, l'Ufficio ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente, con successiva notifica della cartella di pagamento. In primo grado il ricorso fu accolto solo in parte, applicando il favor rei e ritenendo non dovute imposta e interessi; in appello la CTR accolse l'impugnazione dell'Ufficio e rigettò quella incidentale del professionista. In cassazione il ricorrente dedusse: 1) la violazione del favor rei e la necessità di applicare la disciplina sopravvenuta più favorevole, che prevede solo una somma pari al 30% della maggiore imposta; 2) la violazione delle norme sulla competenza, sostenendo che l'iscrizione a ruolo e la contestazione delle somme spettassero alla direzione regionale dell'Agenzia competente per il domicilio fiscale del trasgressore, e non alla direzione provinciale che aveva operato; 3) il difetto di legittimazione passiva del professionista. La Corte ha ritenuto assorbente il secondo motivo, fondato secondo un orientamento già consolidato: la competenza ad iscrivere a ruolo somme conseguenti a visto infedele appartiene alla direzione regionale competente per il domicilio fiscale del trasgressore e la violazione di tale regola determina illegittimità dell'atto. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito con accoglimento del ricorso originario del professionista nei limiti dell'invalidità dell'atto per incompetenza dell'ufficio procedente. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti; le spese di merito e di legittimità sono state compensate.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il primo e il terzo. Ha cassato la sentenza della CTR del Piemonte e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo del professionista nei limiti indicati in motivazione, ossia per l'illegittimità della cartella derivante dalla nullità/invalidità dell'iscrizione a ruolo compiuta dall'ufficio incompetente. Ha inoltre compensato integralmente le spese dei gradi di merito e del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    La responsabilità dei soggetti che rilasciano un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; nella formulazione ratione temporis applicabile comportava l'addebito dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente.

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    Attribuisce in via funzionale e territoriale alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni; tale competenza non è derogabile, pena l'illegittimità dell'atto compiuto in violazione di essa.

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Costituisce la base del controllo formale sulla dichiarazione del contribuente assistito.

  • art. 3 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'applicazione del favor rei in materia sanzionatoria.

  • art. 7 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della natura punitiva della pretesa e dell'applicazione del favor rei.

  • artt. 3, 23 e 53 Cost.

    Richiamati dal ricorrente a sostegno della censura sulla disciplina applicata e sulla sua natura sanzionatoria.

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Norma processuale invocata per denunciare violazione di legge nei primi due motivi.

  • art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c.

    Norma processuale invocata per la censura sul difetto di legittimazione passiva.

Massime di principio

  • In materia di visto di conformità infedele, la pretesa verso il professionista che ha apposto il visto ha natura anche punitiva e deve essere esercitata nel rispetto della competenza funzionale e territoriale prevista dalla legge.
  • Quando la legge attribuisce a un determinato ufficio dell'Amministrazione finanziaria la contestazione e l'irrogazione della sanzione, l'atto formato da un ufficio incompetente è illegittimo e non può essere sanato da considerazioni sostanziali sulla fondatezza della pretesa.
  • Nel giudizio di cassazione, se un motivo di ricorso è idoneo a definire la controversia, esso può essere esaminato con priorità e gli altri motivi restano assorbiti.
  • Se l'illegittimità dell'atto impositivo deriva da un vizio originario e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere direttamente nel merito.
  • La qualificazione della misura prevista per il visto infedele come avente funzione anche punitiva incide sul regime applicabile e sulla verifica della competenza dell'ufficio procedente.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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