Cassazione Penale, Sentenza n. 40683/2024 del 06/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza d'appello che, accogliendo un concordato ex art. 599-bis c.p.p., aveva ridotto la pena per il reato ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Ha proposto due motivi: (1) violazione di legge e omessa motivazione perché il giudice d'appello, pur accogliendo il concordato, non avrebbe motivato sul motivo d'appello relativo alla misura di sicurezza dell'espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990, ritenuta censura inerente al trattamento sanzionatorio e dunque non rinunciata; (2) difetto di correlazione tra la contestazione e la sentenza in relazione all'aggravante di cui all'art. 80, comma 1, lett. d, che secondo il ricorrente non sarebbe stata prevista nella rubrica ma sarebbe stata invece ritenuta operante in primo grado con aumento di pena, con conseguente errore della Corte territoriale per mancata valutazione e mancato rilevamento d'ufficio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha richiamato l'orientamento consolidato secondo cui, nell'ambito del concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p., la rinuncia ai motivi d'appello (se estesa a tutti i motivi diversi da quelli sul trattamento sanzionatorio) limita la cognizione del giudice di secondo grado e del giudice di legittimità ai motivi non rinunciati; la rinuncia è irretrattabile e determina giudicato sostanziale sui punti rinunciati. Ne consegue che le doglianze proposte, relative a motivi rinunciati (misura di sicurezza dell'espulsione e presunta mancata correlazione per l'aggravante), sono inammissibili e non rilevabili in cassazione, salvo eccezioni quali l'illegalità manifesta della pena o della misura di sicurezza. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale contestata (illecito di cui all'art. 73): la sentenza d'appello ha ridotto la pena per tale fattispecie nell'ambito del concordato.
art. 599-bis c.p.p.
Istituisce il concordato in appello: la rinuncia ai motivi d'appello compresa nel concordato limita la cognizione del giudice di secondo grado e della Cassazione alle questioni non rinunciate; la rinuncia è irretrattabile e produce effetti preclusivi anche sulle questioni rilevabili d'ufficio, salvo vizi che rendano la pena o la misura di sicurezza illegalmente inflitte.
art. 86 d.P.R. 309/1990
Disciplina la misura di sicurezza dell'espulsione per stranieri. La Corte ha ritenuto che la contestazione relativa all'espulsione rientrasse nella rinuncia oggetto del concordato e quindi non fosse deducibile in cassazione, salva l'ipotesi di illegittimità della misura.
art. 80, comma 1, lett. d, d.P.R. 309/1990
Aggravante richiamata nella ricostruzione processuale: il tema della mancata correlazione fra rubrica della contestazione e applicazione dell'aggravante è stato considerato materia rinunciata e pertanto non rilevabile in Cassazione nel caso di concordato.
art. 129 c.p.p.
Prevede l'obbligo di declaratoria dell'estinzione del reato quando sussista causa estintiva; la Corte ha ricordato che il giudice d'appello che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause previste dall'art. 129 quando l'imputato ha rinunciato ai relativi motivi d'appello.
art. 157 c.p.
In tema di prescrizione, la rinuncia richiede forma espressa; la Corte distingue tra rinuncia implicita nel concordato e la rinuncia formale alla prescrizione, che esige forma espressa.
art. 616 c.p.p.
Norma sanzionatoria: sulla base della inammissibilità del ricorso la Corte ha inflitto la pena pecuniaria prevista a titolo di responsabilità per il ricorso inammissibile (condanna alla Cassa delle ammende).
Massime di principio
- Quando un imputato accetta un concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. e rinuncia ai motivi d'appello (salvo quelli limitati al trattamento sanzionatorio), non è possibile impugnare in Cassazione le questioni oggetto di quella rinuncia; la cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
- Le questioni relative a misure di sicurezza (es. espulsione ex art. 86 d.P.R. 309/1990) sono autonome rispetto al mero trattamento della pena: se il motivo che le concerne è stato rinunciato nel concordato, risultano inammissibili in sede di legittimità, salvo che la misura sia manifestamente illegale, situazione che può comunque viziere l'intero accordo.
- Il giudice d'appello che accoglie il concordato non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento per cause ex art. 129 c.p.p., né su nullità o inutilizzabilità delle prove, se l'imputato ha rinunciato ai relativi motivi d'appello.
- La rinuncia ai motivi d'appello inserita nel concordato è irretrattabile e determina formazione di giudicato sostanziale sui punti rinunciati: attenzione strategica fondamentale nel valutare quali censure riservare o rinunciare.
- Eccezioni ammesse in Cassazione contro le sentenze di concordato: vizi che attengono alla formazione della volontà di accedere al concordato, al consenso del Pubblico Ministero, a un contenuto della pronuncia difforme dall'accordo, o alla presenza di una pena/ misura di sicurezza manifestamente illegale; tali argomenti restano proponibili anche dopo il concordato.
- In ogni caso di dubbio sulla rilevanza di profili sostanziali (es. prescrizione), è opportuno espressamente preservare o escludere tali censure nel testo dell'accordo: la forma e la portata della rinuncia possono determinare la possibilità di future impugnazioni.
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