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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34799/2025 del 24/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano (18/02/2025) relativo alla rideterminazione della pena dopo il rinvio dalla Corte di Cassazione. Tre motivi: (1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 56 cod. pen. (riduzione per tentativo) e vizio di motivazione: si contesta che il giudice del rinvio abbia erroneamente ritenuto lo stato di avanzamento del tentativo (merce esposta per la vendita) e si sia limitato a ridurre di un terzo la pena già irrogata senza autonoma valutazione; omissione di esame sulla pena pecuniaria; (2) violazione degli artt. 175 cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen. e carenza di motivazione: si deduce che il giudice avrebbe dovuto concedere d'ufficio il beneficio della non menzione nel casellario, alla luce del precedente estinto e dei segnali di ravvedimento; (3) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.: si sostiene che, dato il mutato inquadramento del fatto (da art. 517 a tentata frode nell'esercizio del commercio), poteva essere invocata la causa di non punibilità per recidiva, e che la Corte di Cassazione ha erratamente dichiarato inammissibile tale istanza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: (i) il primo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice del rinvio ha legittimamente applicato la riduzione minima di un terzo per il tentativo, motivando la gravità in rapporto alla quantità di prodotti con marcatura CE contraffatta e lo stato di avanzamento della condotta (esposizione della merce) e potendo, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenere congrua la riduzione operata sulla pena già determinata; (ii) il secondo motivo è manifestamente infondato: il giudice del rinvio ha esaminato e motivato il rifiuto del beneficio della non menzione richiamando un precedente specifico e l'assenza di ravvedimento, attenendosi ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; inoltre l'estinzione del reato precedente non elimina automaticamente l'iscrizione nel casellario e può rilevare nel giudizio sul beneficio; (iii) il terzo motivo è inammissibile ratione decidendi in quanto la questione era già stata decisa dalla Corte di Cassazione e la sentenza del giudice di rinvio non può essere impugnata per punti già decisi dalla Suprema Corte (art. 628 comma 2 cod. proc. pen.). Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Regola la riduzione della pena per il reato tentato; la Corte ha ritenuto legittima e motivata la riduzione di un terzo operata dal giudice del rinvio, il quale può compiere una valutazione discrezionale sullo stato di avanzamento della condotta e applicare la diminuzione anche sulla pena precedentemente determinata.

  • art. 515 cod. pen.

    Norma che disciplina la frode nell'esercizio del commercio; il fatto è stato riqualificato come tentativo ai sensi degli artt. 56 e 515 cod. pen.

  • art. 517 cod. pen.

    Norma del titolo iniziale dell'accusa (diversa qualificazione del fatto in primo grado); la Corte d'appello aveva in parte confermato la precedente condanna per altro capoverso, mentre la Cassazione aveva riqualificato parte della fattispecie come tentativo.

  • art. 175 cod. pen.

    Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte ha ricordato che la concessione è discrezionale e fondata sul principio dell'«emenda», richiedendo valutazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen.

  • art. 597, comma 5, cod. proc. pen.

    Consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio alcuni benefici; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del potere di iniziativa d'ufficio perché il giudice del rinvio ha esaminato e motivato il rigetto dell'istanza.

  • art. 131-bis cod. pen.

    Causa di non punibilità collegata a specifiche ipotesi (es. depenalizzazioni/altre previsioni); la Corte ha ritenuto inammissibile la questione perché già decisa dalla Cassazione e perciò non riproponibile nel giudizio di rinvio.

  • art. 628, comma 2, cod. proc. pen.

    Limita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio ai soli motivi non riguardanti punti già decisi dalla Corte di Cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il terzo motivo del ricorso.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la valutazione delle circostanze e per la concessione dei benefici (es. non menzione); la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare la valutazione secondo tali criteri.

  • art. 445 cod. proc. pen.

    Disciplina l'estinzione del reato per comportamento del condannato; la Corte ha spiegato che l'estinzione non cancella automaticamente l'iscrizione nel casellario e che la vita anteatta conserva rilievo nel giudizio sui benefici.

  • D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5

    Norma regolamentare sul casellario: la Corte ha ricordato che l'iscrizione nel casellario può rimanere prevista anche quando è intervenuta estinzione del reato, per talune fattispecie di competenza del giudice di pace.

Massime di principio

  • Il giudice del rinvio ha discrezionalità nella rideterminazione della pena per il reato tentato e può valutare lo stato di avanzamento della condotta (esposizione della merce, passi ulteriori rispetto alla mera detenzione) per determinare la misura della riduzione di pena prevista dall'art. 56.
  • La riduzione per il tentativo può essere applicata sulla pena già determinata nella sentenza annullata e il giudice di rinvio può ritenere congrua tale base di calcolo, purché motivi la scelta.
  • La concessione del beneficio della non menzione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito e richiede esplicita motivazione in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; precedenti anche estinti possono rilevare nel diniego del beneficio.
  • L'eventuale omissione o rifiuto di applicare d'ufficio benefici previsti dall'art. 597, comma 5, va valutata alla luce dell'effettivo esame e della motivazione del giudice: il potere d'ufficio non implica automatismo nella concessione del beneficio.
  • L'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio è limitata alle questioni non già decise dalla Corte di Cassazione (art. 628, comma 2): questioni risolte dalla Cassazione non possono essere riproposte nel ricorso contro il giudice di rinvio, e l'eventuale errore della Suprema Corte richiede rimedi straordinari.
  • La motivazione del giudice di rinvio deve essere confrontata con le risultanze processuali; censure generiche sul travisamento della prova sono meno efficaci se non specificamente ancorate ai passi motivazionali contestati.

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