Cassazione Penale, Sentenza n. 34799/2025 del 24/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Milano (18/02/2025) relativo alla rideterminazione della pena dopo il rinvio dalla Corte di Cassazione. Tre motivi: (1) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 56 cod. pen. (riduzione per tentativo) e vizio di motivazione: si contesta che il giudice del rinvio abbia erroneamente ritenuto lo stato di avanzamento del tentativo (merce esposta per la vendita) e si sia limitato a ridurre di un terzo la pena già irrogata senza autonoma valutazione; omissione di esame sulla pena pecuniaria; (2) violazione degli artt. 175 cod. pen. e 597, comma 5, cod. proc. pen. e carenza di motivazione: si deduce che il giudice avrebbe dovuto concedere d'ufficio il beneficio della non menzione nel casellario, alla luce del precedente estinto e dei segnali di ravvedimento; (3) inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.: si sostiene che, dato il mutato inquadramento del fatto (da art. 517 a tentata frode nell'esercizio del commercio), poteva essere invocata la causa di non punibilità per recidiva, e che la Corte di Cassazione ha erratamente dichiarato inammissibile tale istanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul merito: (i) il primo motivo è stato ritenuto infondato: il giudice del rinvio ha legittimamente applicato la riduzione minima di un terzo per il tentativo, motivando la gravità in rapporto alla quantità di prodotti con marcatura CE contraffatta e lo stato di avanzamento della condotta (esposizione della merce) e potendo, nel suo apprezzamento discrezionale, ritenere congrua la riduzione operata sulla pena già determinata; (ii) il secondo motivo è manifestamente infondato: il giudice del rinvio ha esaminato e motivato il rifiuto del beneficio della non menzione richiamando un precedente specifico e l'assenza di ravvedimento, attenendosi ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; inoltre l'estinzione del reato precedente non elimina automaticamente l'iscrizione nel casellario e può rilevare nel giudizio sul beneficio; (iii) il terzo motivo è inammissibile ratione decidendi in quanto la questione era già stata decisa dalla Corte di Cassazione e la sentenza del giudice di rinvio non può essere impugnata per punti già decisi dalla Suprema Corte (art. 628 comma 2 cod. proc. pen.). Conseguenze processuali: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 56 cod. pen.
Regola la riduzione della pena per il reato tentato; la Corte ha ritenuto legittima e motivata la riduzione di un terzo operata dal giudice del rinvio, il quale può compiere una valutazione discrezionale sullo stato di avanzamento della condotta e applicare la diminuzione anche sulla pena precedentemente determinata.
art. 515 cod. pen.
Norma che disciplina la frode nell'esercizio del commercio; il fatto è stato riqualificato come tentativo ai sensi degli artt. 56 e 515 cod. pen.
art. 517 cod. pen.
Norma del titolo iniziale dell'accusa (diversa qualificazione del fatto in primo grado); la Corte d'appello aveva in parte confermato la precedente condanna per altro capoverso, mentre la Cassazione aveva riqualificato parte della fattispecie come tentativo.
art. 175 cod. pen.
Disciplina il beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale; la Corte ha ricordato che la concessione è discrezionale e fondata sul principio dell'«emenda», richiedendo valutazione dei criteri dell'art. 133 cod. pen.
art. 597, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice d'appello di applicare d'ufficio alcuni benefici; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione del potere di iniziativa d'ufficio perché il giudice del rinvio ha esaminato e motivato il rigetto dell'istanza.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità collegata a specifiche ipotesi (es. depenalizzazioni/altre previsioni); la Corte ha ritenuto inammissibile la questione perché già decisa dalla Cassazione e perciò non riproponibile nel giudizio di rinvio.
art. 628, comma 2, cod. proc. pen.
Limita l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio ai soli motivi non riguardanti punti già decisi dalla Corte di Cassazione; applicata per dichiarare inammissibile il terzo motivo del ricorso.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la valutazione delle circostanze e per la concessione dei benefici (es. non menzione); la Corte ha richiamato l'obbligo del giudice di motivare la valutazione secondo tali criteri.
art. 445 cod. proc. pen.
Disciplina l'estinzione del reato per comportamento del condannato; la Corte ha spiegato che l'estinzione non cancella automaticamente l'iscrizione nel casellario e che la vita anteatta conserva rilievo nel giudizio sui benefici.
D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, art. 5
Norma regolamentare sul casellario: la Corte ha ricordato che l'iscrizione nel casellario può rimanere prevista anche quando è intervenuta estinzione del reato, per talune fattispecie di competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- Il giudice del rinvio ha discrezionalità nella rideterminazione della pena per il reato tentato e può valutare lo stato di avanzamento della condotta (esposizione della merce, passi ulteriori rispetto alla mera detenzione) per determinare la misura della riduzione di pena prevista dall'art. 56.
- La riduzione per il tentativo può essere applicata sulla pena già determinata nella sentenza annullata e il giudice di rinvio può ritenere congrua tale base di calcolo, purché motivi la scelta.
- La concessione del beneficio della non menzione è rimessa al giudizio discrezionale del giudice di merito e richiede esplicita motivazione in base ai criteri dell'art. 133 cod. pen.; precedenti anche estinti possono rilevare nel diniego del beneficio.
- L'eventuale omissione o rifiuto di applicare d'ufficio benefici previsti dall'art. 597, comma 5, va valutata alla luce dell'effettivo esame e della motivazione del giudice: il potere d'ufficio non implica automatismo nella concessione del beneficio.
- L'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio è limitata alle questioni non già decise dalla Corte di Cassazione (art. 628, comma 2): questioni risolte dalla Cassazione non possono essere riproposte nel ricorso contro il giudice di rinvio, e l'eventuale errore della Suprema Corte richiede rimedi straordinari.
- La motivazione del giudice di rinvio deve essere confrontata con le risultanze processuali; censure generiche sul travisamento della prova sono meno efficaci se non specificamente ancorate ai passi motivazionali contestati.
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