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Ordinanza

Ordinanza n. 3022/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell’ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 02016/2026, resa tra le parti

Giustizia amministrativa202605537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro un provvedimento amministrativo già eseguito dal 5 marzo 2026

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda cautelare presentata in primo grado. Dal testo non risultano specificamente indicati i motivi di legittimità dedotti contro il provvedimento amministrativo né le censure rivolte all’ordinanza di primo grado. L’appellante ha comunque sostenuto, con i motivi e le deduzioni richiamati dal Consiglio di Stato, la necessità di riformare la decisione cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare, ritenendo che dai motivi e dalle deduzioni dell’appellante non emergessero elementi adeguati per discostarsi dalla valutazione compiuta dal TAR. Quanto al periculum in mora, ha rilevato che il provvedimento gravato era già stato eseguito dal 5 marzo 2026, circostanza incompatibile con la prospettata esigenza cautelare. Le spese dell’appello cautelare sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base normativa dell’appello cautelare avverso l’ordinanza del TAR; l’appello è stato respinto.

Massime di principio

  • In sede di appello cautelare, il Consiglio di Stato respinge il gravame quando i motivi e le deduzioni dell’appellante non offrono elementi adeguati per superare la valutazione cautelare compiuta dal giudice di primo grado.
  • La concreta esecuzione del provvedimento impugnato anteriormente alla decisione cautelare può escludere o comunque indebolire il periculum in mora, impedendo l’adozione della misura richiesta.
  • La particolarità della vicenda può giustificare la compensazione delle spese dell’appello cautelare.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareAppelloSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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