Circolare numero 6 del 11-01-2017
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine all’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali di cui al D.I. n. 95439/2016. Il suddetto Fondo di solidarietà eroga prestazioni a tutela del reddito del personale delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali. I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal 1° gennaio 2014. Sul piano operativo, l’adeguamento dell’aliquota contributiva, pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili, è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2017; vengono fornite le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti dal mese di gennaio 2014 al mese di gennaio 2017. La circolare illustra anche la disciplina dell’assegno straordinario. Tra le novità, la diminuzione da 96 a 60 mesi del periodo massimo di fruizione dell’assegno straordinario da parte dei lavoratori beneficiari. INDICE 1. Il quadro normativo 2. Caratteristiche del Fondo di solidarietà 2.1 Finalità 2.2 Natura giuridica, obblighi di bilancio e gestione del Fondo 3. Prestazioni 4. Assegno straordinario 4.1. Requisiti del datore di lavoro 4.2 Requisiti del lavoratore 4.3 Adempimenti della Sede Inps che ha in carico la matricola aziendale 4.4 Presentazione della domanda 4.5 Modalità di calcolo dell’assegno 4.6 Procedure di liquidazione 4.7 Comunicazione di liquidazione e scadenza dell’assegno 4.8 Erogazione in unica soluzione 4.9 Regime tributario 4.10 Contributi sindacali 4.11 Contribuzione correlata 4.12 Cumulabilità 4.13 Ricorsi amministrativi 5. Modalità di finanziamento delle prestazioni 5.1. Codifica aziende 5.2 Contributo ordinario. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 5.3 Finanziamento dell’assegno straordinario 5.4 Finanziamento della contribuzione correlata. Modalità di compilazione del flusso Uniemens 6. Istruzioni contabili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra il quadro normativo, la nuova denominazione e la disciplina operativa del Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, adeguato al d.lgs. n. 148/2015. Sono descritte finalità, destinatari, prestazioni ordinarie e straordinarie, assegno straordinario di accompagnamento alla pensione, regole di cumulo con redditi da lavoro, contribuzione correlata, codifica aziendale, modalità di finanziamento e istruzioni contabili. Vengono inoltre indicate le scadenze per il versamento dei contributi arretrati e le procedure Uniemens e di accredito della provvista mensile.
Nuova disciplina del Fondo di solidarietà per il personale della riscossione dei tributi erariali
Fondo di solidarietà per il personale addetto alla riscossione dei tributi erariali
La circolare descrive l’assetto normativo e operativo del Fondo di solidarietà dedicato al personale del settore della riscossione dei tributi erariali, adeguato al d.lgs. n. 148/2015 e disciplinato dal decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016. L’intervento chiarisce finalità, platea dei beneficiari, prestazioni, finanziamento, obblighi contributivi e istruzioni contabili.
Quadro normativo e fonti di riferimento
Il testo ricostruisce l’evoluzione della disciplina a partire dall’art. 3 della legge n. 92/2012, che ha previsto la possibilità per le organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative di costituire Fondi di solidarietà per il sostegno del reddito. Viene poi ricordato che il d.lgs. n. 148/2015 ha abrogato numerose disposizioni dell’art. 3 della legge n. 92/2012, rinviando alle corrispondenti norme del nuovo decreto per i richiami previgenti.
Gli accordi sindacali del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 hanno adeguato il preesistente Fondo di settore alla nuova impostazione legislativa; tali accordi sono stati recepiti dal decreto interministeriale n. 95439/2016, che ha abrogato il decreto ministeriale n. 375/2003 e ha riformulato la disciplina del Fondo.
Finalità del Fondo e destinatari
Il Fondo è destinato a garantire tutele al reddito in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria. In connessione con processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione dell’attività, il Fondo può anche sostenere programmi di riconversione e riqualificazione professionale, politiche attive per l’occupazione e, in particolare, l’erogazione di assegni straordinari per l’esodo.
I destinatari sono i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, delle imprese del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali. La circolare precisa che, per gli apprendisti, il d.lgs. n. 148/2015 limita la copertura ai soli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante; gli apprendisti con forme diverse non sono tenuti alla contribuzione ordinaria al Fondo dal periodo di paga in corso a settembre 2015.
Natura giuridica e gestione finanziaria
Il Fondo non ha personalità giuridica ed è una gestione dell’Inps con autonomia finanziaria e patrimoniale, ai sensi dell’art. 26, comma 5, del d.lgs. n. 148/2015. Deve operare in equilibrio di bilancio e non può erogare prestazioni in assenza di disponibilità finanziaria; gli interventi sono infatti concessi previa costituzione di specifiche riserve e nei limiti delle risorse acquisite.
È previsto un bilancio tecnico di previsione a otto anni, da aggiornare in sede di bilancio preventivo annuale per garantire l’equilibrio dei saldi. Il Comitato amministratore, sulla base del bilancio, può proporre modifiche alle prestazioni o all’aliquota contributiva, secondo le modalità dell’art. 26, comma 3, del d.lgs. n. 148/2015. Gli oneri di amministrazione sono a carico del Fondo; per gli assegni straordinari, invece, gli oneri di gestione gravano sulle aziende esodanti, che li versano distintamente all’Istituto.
Prestazioni del Fondo
Il decreto interministeriale n. 95439/2016 prevede tre grandi tipologie di intervento:
- finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale del personale eventualmente in esubero;
- erogazione di assegni ordinari per riduzione dell’orario di lavoro o sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
- erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito e versamento della contribuzione correlata.
Per le prestazioni ordinarie la circolare rinvia a successive istruzioni operative. Quanto alla contribuzione correlata, essa è a carico del Fondo o del datore di lavoro, secondo la prestazione, ed è utile sia al diritto sia alla misura della pensione.
Assegno straordinario: contenuto, presupposti e procedura
L’assegno straordinario è una prestazione di accompagnamento alla pensione, erogata in forma rateale e posta a totale carico del datore di lavoro interessato. Spetta ai lavoratori in esubero, assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, coinvolti in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, che maturino entro un massimo di 60 mesi dalla cessazione del rapporto i requisiti per la pensione anticipata o di vecchiaia.
L’accesso è subordinato all’espletamento delle procedure legislative e contrattuali di confronto sindacale, che devono sfociare in un accordo aziendale. Il datore di lavoro presenta alla Sede Inps che gestisce la matricola aziendale l’accordo e la dichiarazione "Mod. di accreditamento e variazioni", indicando anche la Sede Inps presso la quale intende versare la provvista anticipata a copertura degli assegni.
La Sede Inps verifica la documentazione, controlla l’attribuzione del codice di autorizzazione 4Q e trasmette gli atti alla Direzione centrale pensioni, che assegna un codice identificativo da comunicare al datore di lavoro per la presentazione delle domande individuali e per i versamenti mensili della provvista.
Requisiti del lavoratore e criteri di calcolo
Non sono previsti requisiti ulteriori specifici per l’accesso, ma il diritto alla prestazione è subordinato al perfezionamento, entro il periodo massimo di fruizione, dei requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente al momento del pensionamento. La circolare richiama, tra le altre, le disposizioni sull’innalzamento dell’età per aspettativa di vita e la disciplina generale della pensione di vecchiaia e anticipata.
Per il calcolo della contribuzione utile possono essere considerati anche periodi maturati all’estero in Stati UE, Svizzera e Paesi SEE, nonché, per gli iscritti all’AGO, i periodi in Paesi convenzionati. È possibile il cumulo con contributi versati in gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi amministrate dall’Inps, con alcune regole di coordinamento; i contributi relativi agli stessi periodi in più gestioni non si computano più volte.
La domanda di assegno straordinario non può essere accolta se il lavoratore è titolare, o ha domanda in corso, di pensione di invalidità o di assegno ordinario di invalidità, qualora la richiesta sia finalizzata alla pensione anticipata.
Il calcolo dell’assegno segue le regole della pensione teoricamente spettante alla cessazione del rapporto, incrementata dei periodi coperti da contribuzione correlata. Il valore dell’assegno è determinato dall’importo netto del trattamento pensionistico spettante, maggiorato dell’anzianità contributiva mancante per maturare il requisito, e delle ritenute di legge.
Regime della prestazione, fiscalità e trattamenti accessori
Essendo una prestazione di accompagnamento alla pensione e non una pensione, l’assegno straordinario non è soggetto a contributo Onpi, perequazione, trattamenti di famiglia, prestazioni collegate al reddito né interessi legali o rivalutazione monetaria. Sull’assegno possono invece essere operate trattenute per contributi sindacali, cumulo con redditi da lavoro, pignoramenti, provvedimenti del giudice e recuperi di somme indebite.
Non sono invece consentite trattenute per oneri come riscatti, ricongiunzioni, cessione del quinto o mutui, che devono essere regolati prima dell’accesso alla prestazione. L’assegno è una prestazione diretta e non reversibile; in caso di decesso del beneficiario, ai superstiti spetta la pensione indiretta secondo le regole ordinarie, considerando anche la contribuzione correlata versata durante il periodo di fruizione.
Erogazione rateale e in unica soluzione
La prestazione è normalmente erogata in 13 mensilità, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto di lavoro, senza soluzione di continuità tra cessazione e decorrenza dell’assegno. Il pagamento avviene in rate mensili anticipate. La liquidazione della futura pensione avverrà comunque secondo la normativa vigente alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
Il lavoratore può optare per l’erogazione in unica soluzione: in tal caso l’importo è pari al 60% del valore attuale di quanto sarebbe spettato in forma rateale, calcolato con il tasso ufficiale di riferimento vigente alla data dell’accordo del 20 dicembre 2013. In tale ipotesi la contribuzione correlata non è dovuta. Anche per la soluzione una tantum è necessario che i requisiti di accesso siano astrattamente perfezionabili entro il periodo massimo di permanenza nel Fondo.
Cumulabilità con redditi da lavoro e obblighi di comunicazione
La circolare richiama l’art. 11 del decreto interministeriale in materia di incompatibilità e limiti di cumulo con redditi da lavoro. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro dipendente o autonomo derivanti da attività svolte per le imprese del settore indicate dal regolamento o per soggetti operanti in concorrenza con il datore di lavoro esodante; in tali casi la percezione del reddito comporta la cessazione dell’assegno e della contribuzione correlata.
Per attività non in concorrenza, l’assegno è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente entro il limite dell’ultima retribuzione mensile lorda ragguagliata ad anno; l’eventuale eccedenza determina una trattenuta sull’assegno e la riduzione della contribuzione correlata. Per i redditi da lavoro autonomo, la circolare richiama la cumulabilità entro il limite previsto per le pensioni del FPLD e specifica che, dal 1° gennaio 2009, non deve essere operata la trattenuta per cumulo.
Il beneficiario che intraprenda un’attività lavorativa, a qualunque titolo, deve comunicarlo tempestivamente sia all’azienda esodante, per il nulla osta, sia al Fondo tramite la Sede Inps che gestisce la prestazione. In caso di omissione, decade dal diritto all’assegno, deve restituire le somme percepite indebitamente con interessi e rivalutazione, e la contribuzione correlata viene cancellata.
Contribuzione correlata e finanziamento delle prestazioni
Per il periodo di fruizione dell’assegno straordinario, il datore di lavoro versa al Fondo la contribuzione correlata, destinata poi al FPLD o al Fondo speciale di previdenza degli impiegati esattoriali, secondo l’iscrizione del lavoratore. Il valore retributivo di riferimento è quello della normale retribuzione che sarebbe spettata nel mese dell’evento, calcolata su elementi ricorrenti e continuativi, con richiamo alla circolare n. 11/2013.
Per i nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 e per chi opta per il sistema contributivo si applica il massimale annuo previsto dall’art. 2, comma 18, della legge n. 335/1995; per il 2016 il massimale è indicato in euro 100.324,00. L’aliquota di riferimento è quella del FPLD, pari per il 2016 al 33%, con applicazione dell’aliquota aggiuntiva di un punto percentuale sulle quote di retribuzione eccedenti la prima fascia pensionabile. Per gli iscritti al Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali valgono le regole dell’art. 10 della legge n. 377/1958.
Il versamento della contribuzione correlata deve avvenire entro il mese precedente quello di decorrenza della pensione. Se l’assegno è erogato in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta. La circolare richiama inoltre gli obblighi di preavviso disciplinati dall’art. 10, commi 10 e 11, del decreto.
Modalità di finanziamento e contributi dovuti
Per finanziare le prestazioni già in essere alla data di entrata in vigore del D.I. n. 95439/2016 vengono utilizzate le somme accantonate nel precedente Fondo e le eventuali assegnazioni del Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali. Se tali risorse non bastano, il datore di lavoro esodante o il soggetto subentrante deve versare un contributo straordinario pari al fabbisogno di copertura degli assegni e della contribuzione correlata.
Le nuove prestazioni sono finanziate da:
- contributo ordinario dello 0,30%, di cui 0,20% a carico del datore di lavoro e 0,10% a carico dei lavoratori, calcolato sulle retribuzioni imponibili dei dipendenti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti;
- contributo addizionale dell’1,50% a carico del datore di lavoro, dovuto in caso di assegni ordinari, calcolato sulle retribuzioni perse;
- contributo straordinario per gli assegni di esodo, commisurato al fabbisogno di copertura della prestazione e della contribuzione correlata.
La circolare precisa che il contributo ordinario non è dovuto per gli apprendisti non professionalizzanti e che l’obbligo contributivo viene fatto decorrere dal 1° gennaio 2014, in continuità gestionale e contabile con il passaggio al nuovo Fondo.
Codifica aziendale, ambito soggettivo e scadenze contributive
Le imprese destinatarie del Fondo sono quelle del settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali, comprese le società del Gruppo Equitalia, Equitalia Giustizia, Riscossione Sicilia e altre società cui siano stati trasferiti rami d’azienda relativi all’attività di riscossione, purché vi sia continuità di iscrizione dei dipendenti al Fondo di previdenza esattoriale. Le imprese diverse da quelle indicate, se classificate con c.s.c. 6.03.01 e con c.a. 1L ma non esercenti l’attività di riscossione, non rientrano nel Fondo.
Alle posizioni contributive interessate viene attribuito il codice di autorizzazione 4Q; la Direzione Generale lo attribuisce in automatico alle matricole in possesso dei requisiti, mentre le aziende che non lo ricevano centralmente devono chiederne l’attribuzione tramite Cassetto previdenziale aziende entro i termini indicati. La circolare prevede una scadenza di venti giorni dalla pubblicazione per alcune matricole e il termine del 31 gennaio 2017 per le ulteriori aziende non ancora codificate al 31 dicembre 2016. In assenza del codice 4Q, può sorgere l’obbligo verso il Fondo di integrazione salariale (già Fondo di solidarietà residuale, c.a. 0J).
Per il versamento del contributo ordinario arretrato relativo al periodo gennaio 2014-gennaio 2017 è possibile utilizzare il codice M323, con scadenza di pagamento entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare. Le aziende cessate devono versare mediante UNIEMENS dell’ultima mensilità e F24 con causale RC01. È prevista anche la possibilità di rateazione dei debiti contributivi secondo le regole generali.
Versamento della provvista mensile per gli assegni straordinari
La provvista mensile a copertura degli assegni straordinari viene aggregata per codice di censimento del datore di lavoro esodante e resa disponibile alla Sede Inps e ai datori di lavoro tramite procedure informatiche dedicate. L’accreditamento deve avvenire entro il giorno 15 del mese precedente a quello di corresponsione degli assegni; la Sede Inps deve confermare il versamento entro il giorno 16.
Compilazione Uniemens per la contribuzione correlata
Per la contribuzione correlata degli assegni straordinari, il flusso Uniemens deve essere compilato con codici specifici:
- E3 per i lavoratori non iscritti al Fondo esattoriali di cui alla legge n. 377/1958, per i quali viene versata la contribuzione figurativa correlata;
- E4 per i lavoratori iscritti al Fondo esattoriali, con compilazione dell’elemento relativo al Fondo esattoriale secondo le indicazioni fornite.
La valorizzazione genera il codice M324 nel DM2013 virtuale, quale contributo straordinario per la copertura della contribuzione correlata all’assegno straordinario. La contribuzione deve essere esposta anche ai fini fiscali nel CUD e nel modello 770, secondo le istruzioni dei relativi modelli.
Ricorsi amministrativi
Avverso i provvedimenti del Fondo è ammesso ricorso al Comitato amministratore, che decide in unica istanza. I ricorsi devono essere indirizzati al Comitato amministratore del Fondo di solidarietà presso la Direzione generale dell’Inps.
Istruzioni contabili
La circolare aggiorna la denominazione della gestione contabile GE e istituisce o rinomina diversi conti per rilevare contributi ordinari, contributi correlati, contributi straordinari, oneri per assegni, recuperi di indebiti e trattenute per cumulo con redditi da lavoro. Vengono anche richiamate le modalità di ripresa automatizzata dei saldi a fine esercizio e le evidenze contabili per assegni riaccreditati e crediti inesigibili.
In sintesi, il documento fornisce il quadro completo per l’operatività del Fondo: soggetti destinatari, prestazioni erogabili, regole di accesso, finanziamento, codifiche amministrative e contabili, con rinvio a successive istruzioni solo per le prestazioni ordinarie e alcuni profili procedurali.
Punti principali
Quadro normativo e istituzione del nuovo Fondo
Viene richiamata l’evoluzione normativa dai fondi di solidarietà previsti dalla legge n. 92/2012 al d.lgs. n. 148/2015. Gli accordi sindacali del 20 dicembre 2013 e del 28 gennaio 2014 hanno adeguato il preesistente Fondo di settore, recepito poi dal decreto interministeriale n. 95439 del 18 aprile 2016, che ha abrogato il precedente decreto n. 375/2003 e ha attribuito al Fondo la nuova denominazione di "Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali".
Ambito di applicazione, finalità e destinatari
Il Fondo tutela il personale addetto al servizio di riscossione dei tributi erariali, a prescindere dalla consistenza numerica dell’organico, nei casi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e nei processi di ristrutturazione, crisi, riorganizzazione, riduzione o trasformazione di attività o lavoro. Sono destinatari i lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato, compresi i dirigenti; per gli apprendisti, la contribuzione ordinaria non è dovuta per quelli non assunti con apprendistato professionalizzante, a decorrere da settembre 2015.
Natura giuridica, bilancio e gestione
Il Fondo non ha personalità giuridica ed è gestito dall’Inps con autonomia finanziaria e patrimoniale. Deve mantenere il bilancio in pareggio, operare entro le risorse acquisite e presentare un bilancio tecnico di previsione a otto anni, aggiornato al bilancio preventivo annuale. Il Comitato amministratore può proporre modifiche alle prestazioni o all’aliquota contributiva secondo le regole del d.lgs. n. 148/2015; gli oneri di amministrazione sono a carico del Fondo, mentre per gli assegni straordinari gli oneri di gestione gravano sulle aziende esodanti.
Prestazioni del Fondo
Il Fondo finanzia programmi formativi di riconversione/riqualificazione, assegni ordinari per riduzioni o sospensioni dell’attività lavorativa e assegni straordinari per il sostegno al reddito con relativa contribuzione correlata. Le prestazioni ordinarie saranno oggetto di ulteriori istruzioni operative. La contribuzione correlata, versata alla gestione previdenziale competente, è utile sia per il diritto sia per la misura della pensione.
Assegno straordinario: requisiti, procedura e liquidazione
L’assegno straordinario è una prestazione rateale a totale carico del datore di lavoro, destinata ai lavoratori a tempo indeterminato, compresi i dirigenti, in esubero e in grado di maturare entro 60 mesi i requisiti per pensione anticipata o di vecchiaia. L’accesso richiede un accordo aziendale e le relative procedure sindacali; il datore di lavoro presenta la documentazione alla Sede Inps competente, che verifica requisiti, codice autorizzazione 4Q e trasmette gli atti alla Direzione centrale pensioni. La prestazione decorre dal primo giorno del mese successivo alla cessazione del rapporto, è erogata per 13 mensilità e non si trasforma automaticamente in pensione.
Importo, regime fiscale e cumulo con altri redditi
L’assegno è calcolato come la pensione teorica spettante alla cessazione del rapporto, con aggiunta dei periodi coperti da contribuzione correlata. È assoggettato a tassazione ordinaria se rateale, mentre in unica soluzione è tassato separatamente con aliquota TFR. Non sono previste perequazione, trattamenti di famiglia, interessi legali o prestazioni collegate al reddito; sono invece possibili alcune trattenute, tra cui contributi sindacali e pignoramenti. L’assegno è incompatibile con redditi da lavoro in concorrenza e può essere cumulato, entro limiti specifici, con altri redditi da lavoro; il lavoratore deve comunicare tempestivamente ogni nuova attività, pena decadenza e restituzione delle somme indebitamente percepite.
Contribuzione correlata e finanziamento
Per i periodi di assegno straordinario il datore di lavoro versa una contribuzione correlata calcolata sulla retribuzione di riferimento e, per il 2016, con aliquota del 33% per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, salvo le regole specifiche per gli iscritti al Fondo esattoriali. Il versamento deve avvenire entro il mese che precede la decorrenza della pensione; in caso di erogazione in unica soluzione, la contribuzione correlata non è dovuta. Il finanziamento del Fondo avviene tramite contributo ordinario dello 0,30%, contributo addizionale dell’1,50% per gli assegni ordinari e contributo straordinario per gli assegni di esodo, oltre alle somme accantonate nel preesistente Fondo e alle eventuali integrazioni del Fondo di previdenza degli impiegati esattoriali.
Codifica aziende e adempimenti Uniemens
Le imprese del settore riscossione sono individuate tramite il codice di autorizzazione 4Q; la circolare distingue le aziende incluse nell’ambito di applicazione e quelle che, se prive del codice, potrebbero essere assoggettate al Fondo di integrazione salariale (c.a. 0J). Sono indicate le modalità di compilazione del flusso Uniemens per il contributo ordinario e per la contribuzione correlata degli assegni straordinari, con i codici M323 per i contributi ordinari arretrati e M324 per il contributo straordinario a copertura della contribuzione correlata.
Istruzioni contabili
Vengono aggiornati i conti della gestione contabile GE per recepire la nuova denominazione del Fondo e vengono istituiti conti specifici per contributi ordinari, contributi correlati, contributi straordinari, oneri per assegni straordinari, recuperi di indebiti e trattenute per cumulo con redditi da lavoro. Sono inoltre richiamate le procedure di ripresa dei saldi a fine esercizio e le evidenze contabili da utilizzare per gli assegni riaccreditati e per i crediti inesigibili.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 11 gen 2017Circolare numero 2 del 11-01-2017
- Circolare · 11 gen 2017Circolare numero 3 del 11-01-2017
- Circolare · 11 gen 2017Circolare numero 4 del 11-01-2017
- Circolare · 11 gen 2017Circolare numero 5 del 11-01-2017
- Circolare · 11 gen 2017Circolare numero 7 del 11-01-2017
- Circolare · 17 gen 2017Circolare numero 8 del 17-01-2017
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →