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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20446/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito della Corte di appello, che aveva confermato la responsabilità per il reato contestato e rideterminato la pena, resta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la responsabilità penale già affermata in primo grado, limitandosi a rideterminare la pena. L'unico motivo dedotto lamentava la violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per furto aggravato, ma la Corte ha rilevato che le censure erano formulate in modo del tutto generico e non contenevano le specifiche ragioni giuridiche né i dati fattuali necessari a sorreggere la richiesta di annullamento.

Norme richiamate

  • art. 625 c.p.

    Il testo menziona il reato di furto aggravato, ma non specifica il numero dell'articolo; la qualificazione è riferita alla fattispecie incriminatrice contestata.

  • art. 616 c.p.p.

    La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti ad affermazioni generiche sulla violazione di legge senza indicare in modo specifico le ragioni giuridiche della censura e gli elementi di fatto su cui essa si fonda.
  • In sede di legittimità, le doglianze devono essere autosufficienti e consentire il controllo sulla decisività delle questioni proposte; la mera reiterazione di contestazioni apodittiche non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo diverse cause ostative non emergenti dal testo.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale

Testo integrale

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