Cassazione Civile, Sentenza n. 7228/2021 del 15/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui l'avv. Berlingieri non era tenuto all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti per l'obbligo di iscrizione alla Cassa Nazionale Forense. L'INPS contestava che la Corte avesse attribuito rilevanza decisiva al fatto che il reddito fosse inferiore a €5.000 quale indizio di occasionalità, senza valutare adeguatamente altre circostanze processuali (titolarità di partita IVA e modalità di rilevazione fiscale del reddito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale della professione (anche non esclusivo) e che la soglia di €5.000 rileva soltanto per le attività occasionali. L'abitualità è un accertamento di fatto che si valuta con presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione materiale) ma tali presunzioni non sono legali e assolute; pertanto il reddito annuo inferiore a €5.000 può legittimamente costituire un indizio idoneo a escludere l'abitualità. Inoltre la Corte ha rilevato che l'INPS non ha specificato dove nel processo fossero state valutate le circostanze addotte, per cui la censura è inammissibile per quella parte. Spese a carico del ricorrente.
Norme richiamate
legge 335/1995, art. 2, comma 26
prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione a carico dei "soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49"
L'iscrizione alla Gestione separata è obbligatoria per chi esercita professionalmente, con carattere di abitualità, attività di lavoro autonomo soggetta a iscrizione in albo; l'abitualità va accertata in fatto
d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003), art. 44
estende l'obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000
La soglia di €5.000 costituisce il presupposto affinché anche un'attività occasionale determini l'iscrizione alla Gestione separata; la soglia non sostituisce l'accertamento dell'abitualità
d.l. n. 98/2011 (conv. l. n. 111/2011), art. 18
Richiamata come fonte di interpretazione autentica: conferma che l'obbligo riguarda chi percepisce reddito da esercizio abituale della professione e chiarisce l'ambito applicativo della disciplina
d.lgs. n. 276/2003, art. 61, comma 3
"sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"
La norma opera nel rapporto tra parti escludendo alcune professioni dal campo di applicazione del capo del contratto, ma non crea una presunzione legale di abitualità ai fini previdenziali
d.lgs. n. 276/2003, art. 69-bis, comma 3
esclude dalla presunzione di continuatività le "prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale"
La disposizione opera ai fini fiscali e contrattuali evitando la presunzione automatica di continuità per prestazioni professionali, ma non determina iuris et de iure l'abitualità previdenziale
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata va valutato sulla base dell'abitualità dell'attività: si tratta di un accertamento di fatto e non di una qualificazione automatica.
- La soglia di €5.000 annui è rilevante per trasformare in obbligo contributivo un'attività occasionale che superi tale limite; se il reddito è inferiore può costituire indizio di occasionalità.
- Indicatori quali iscrizione all'albo, partita IVA, modalità di dichiarazione fiscale e organizzazione materiale costituiscono presunzioni utili per accertare l'abitualità, ma non sono prove conclusive di per sé.
- L'INPS, quando contesta la mancata iscrizione, ha l'onere di indicare e provare le circostanze che dimostrino l'abitualità dell'attività: mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Le norme su esclusioni e presunzioni contrattuali/fiscali (es. art. 61 e 69-bis d.lgs. 276/2003) non implicano una presunzione legale di iscrizione previdenziale: va comunque fatto il relativo accertamento in fatto.
- Per evitare contestazioni, il professionista dovrebbe tenere documentazione chiara sull'effettiva occasionalità o abitualità dell'attività (fatture, iscrizioni, tempi dedicati, organizzazione) e dichiarazioni fiscali coerenti.
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