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Sentenza

Sentenza del 26/01/2016 n. 713 - Comm. Trib. Prov. Milano

REGISTRO - Polizza fideiussoria - Obbligazione autonoma - Imposta proporzionale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava il trattamento ai fini dell'imposta di registro del titolo giudiziario ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale. Occorreva stabilire se l'obbligazione azionata dal garante fosse collegata al rapporto principale e soggetta a IVA, con conseguente applicazione dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986, oppure se derivasse da un rapporto autonomo e distinto, non costituente corrispettivo o prestazione soggetta a IVA.

La decisione

È stato affermato che l'obbligazione del fideiussore, sorta in seguito all'esecuzione della polizza fideiussoria, deriva da un rapporto autonomo rispetto a quello principale e non integra una prestazione soggetta a IVA. Pertanto non si applica l'art. 40 del d.P.R. 131/1986. Il titolo giudiziario di condanna al pagamento della somma dovuta al garante è soggetto all'imposta di registro proporzionale del 3%, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa allegata al d.P.R. 131/1986.

Norme richiamate

  • Art. 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    La norma non si applica quando l'obbligazione azionata dal garante deriva da un rapporto autonomo e non costituisce una prestazione soggetta a IVA.

  • Art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131

    Il titolo giudiziario di condanna al pagamento di una somma ottenuto dal fideiussore che ha pagato è soggetto a imposta di registro proporzionale nella misura del 3%.

Massime di principio

  • La polizza fideiussoria, quando configura un'obbligazione autonoma, deve essere distinta dal rapporto principale garantito: il pagamento del garante e la successiva azione di rivalsa hanno una causa propria.
  • L'assenza di un rapporto sinallagmatico o di una prestazione soggetta a IVA esclude, in linea generale, l'applicazione del criterio di alternatività IVA-imposta di registro previsto dall'art. 40 del d.P.R. 131/1986.
  • Il titolo giudiziario ottenuto dal garante che ha adempiuto non beneficia automaticamente del trattamento previsto per atti relativi a operazioni soggette a IVA; può invece essere assoggettato all'imposta proporzionale del 3% prevista per le condanne al pagamento di somme.
  • Per casi analoghi è decisivo verificare il contenuto concreto della garanzia: l'autonomia dell'obbligazione, l'indipendenza dalle eccezioni del rapporto principale e l'assenza di una prestazione imponibile IVA orientano verso l'imposta di registro proporzionale.

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