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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18985/2024 del 10/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno 2008, con cui venivano contestati alla società maggiori ricavi non dichiarati ai fini delle imposte dirette e dell'IVA. L'Ufficio aveva fondato l'accertamento sull'antieconomicità dell'attività d'impresa, desunta dalla vendita di alcuni immobili a prezzi inferiori a quelli di mercato e, per alcuni profili, anche da altri elementi istruttori richiamati nell'atto. La CTR della Campania aveva confermato la legittimità dell'accertamento induttivo ritenendo decisivo il solo comportamento antieconomico e reputando sufficiente, ai fini del contraddittorio preventivo, la richiesta di esibizione documentale cui la società aveva dato seguito. In cassazione la società ha dedotto: 1) violazione della disciplina sull'accertamento induttivo e delle norme sul contraddittorio endoprocedimentale, sostenendo che l'avviso fosse stato emesso senza adeguato contraddittorio; 2) violazione di legge e vizio motivazionale, contestando che la vendita degli immobili a valori inferiori a quelli OMI potesse costituire presunzione grave, precisa e concordante di ricavi occultati e lamentando che la CTR avesse trascurato la prova contraria offerta. L'Agenzia ha proposto ricorso incidentale, censurando la motivazione della CTR nella parte in cui aveva ritenuto infondati o comunque non decisivi gli ulteriori elementi valorizzati dall'accertamento, in particolare quelli relativi a finanziamenti soci.

La decisione

La Corte ha rigettato sia il ricorso principale della società sia il ricorso incidentale dell'Agenzia. Ha ritenuto infondato il primo motivo della contribuente perché il contraddittorio endoprocedimentale non richiede forme vincolate e, nel caso concreto, l'invito a produrre documentazione e la sua effettiva consegna integravano un contraddittorio effettivo. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo della società nella parte riferita al vizio di motivazione per effetto del limite della "doppia conforme"; per il resto, lo ha giudicato inammissibile perché volto a ottenere una nuova valutazione del merito, e comunque infondato, poiché l'antieconomicità dell'operazione può fondare un accertamento induttivo sulla base di presunzioni semplici gravi, precise e concordanti, con onere del contribuente di fornire prova contraria. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inammissibile per carenza di interesse, poiché proposto da parte risultata integralmente vittoriosa in appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    consente l'accertamento induttivo del reddito in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile, purché sorretto da presunzioni gravi, precise e concordanti.

  • art. 40, d.P.R. n. 600/1973

    richiamato insieme all'art. 39 quale base della disciplina dell'accertamento nei confronti del contribuente.

  • L. n. 212/2000, artt. 5, 6, 7, 10, 12

    invocati dalla contribuente per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale; la Corte afferma che il contraddittorio, quando previsto, può svolgersi senza forme vincolate, purché in modo effettivo.

  • artt. 3, 24 e 97 Cost.

    richiamati dalla contribuente a sostegno delle doglianze sul contraddittorio e sulla legittimità dell'accertamento.

  • artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    invocati in relazione alle garanzie procedimentali e difensive nel procedimento tributario.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma processuale richiamata per denunciare violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    invocato per vizio motivazionale; la Corte ne esclude l'esame per il limite della doppia conforme.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    applicato quale preclusione al sindacato di legittimità sul vizio motivazionale in presenza di doppia conforme.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato dall'Agenzia per censurare la motivazione della CTR; il motivo è dichiarato inammissibile per carenza di interesse.

  • art. 378 c.p.c.

    citato in relazione al deposito di memoria della contribuente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per l'obbligo dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Il contraddittorio endoprocedimentale, quando richiesto dalla disciplina applicabile, non è soggetto a forme sacramentali: è sufficiente che si realizzi in modo effettivo attraverso strumenti concretamente idonei all'interlocuzione preventiva, come l'invito a produrre documenti e la loro acquisizione.
  • In materia di accertamento induttivo, la contabilità formalmente regolare può essere superata da elementi di antieconomicità dell'attività d'impresa, i quali possono fondare presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti; anche un solo elemento, se particolarmente significativo, può essere sufficiente.
  • Quando l'Amministrazione fonda l'accertamento su presunzioni di ricavi occultati, grava sul contribuente l'onere di fornire prova contraria e di dimostrare la correttezza della propria dichiarazione.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • Il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile quando opera il limite della doppia conforme e il ricorrente non dimostri che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse.
  • Il ricorso incidentale presuppone la soccombenza: non è proponibile dalla parte integralmente vittoriosa in appello, la quale non ha onere di riproporre questioni non accolte o non esaminate, potendo esse essere riesaminate solo in caso di rinvio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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