Cassazione Civile, Ordinanza n. 15105/2026 del 19/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto davanti al tribunale la controparte per far accertare l'acquisto per usucapione di un terreno, deducendo di possederlo da oltre quarant'anni e di averlo utilizzato, dalla fine degli anni '70, come pertinenza della propria pizzeria, con esecuzione di opere, coltivazione e creazione di un accesso diretto. La convenuta si era opposta e aveva chiesto in via riconvenzionale il rilascio del fondo. Il tribunale aveva rigettato la domanda di usucapione e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello, dopo aver svolto prova testimoniale, aveva confermato il rigetto ritenendo complessivamente non favorevoli all'appellante le prove orali. In cassazione il soccombente proponeva otto motivi: contestava la supposta incapacità a testimoniare di alcuni testi della controparte e l'omessa pronuncia sull'eccezione; lamentava la mancata ammissione e valutazione di prove documentali e istanze istruttorie; denunciava l'uso di prove provenienti da altri giudizi e la pretesa interruzione del possesso per effetto di atti di un giudizio di divisione e di un successivo ricorso possessorio; censurava il rigetto dei mezzi istruttori con contemporanea declaratoria di mancata prova della domanda; contestava la valutazione della prova testimoniale favorevole alla controparte; deduceva l'omesso esame di fatti decisivi relativi al precedente giudizio possessorio; denunciava l'assenza di motivazione analitica sui singoli motivi di appello e la motivazione apparente per asserito contrasto tra sufficienza della prova testimoniale e richiesta di una prova rigorosa.
La decisione
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente tutti gli otto motivi e li ha dichiarati inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze mirassero, in realtà, a trasformare in vizi di diritto contestazioni di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove, sollecitando un improprio terzo giudizio di fatto. Ha affermato che il giudice di merito può fondare il proprio convincimento su alcune prove e non su altre, purché dia una motivazione effettiva, coerente e non meramente apparente; che la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, anche rispetto ai loro legami con le parti, è riservata al giudice di merito; che non sussiste obbligo di confutare analiticamente ogni documento o ogni deduzione; che i documenti provenienti da altri giudizi possono essere utilizzati come prove atipiche secondo prudente apprezzamento; e che, nel caso concreto, la ratio della decisione impugnata non era l'interruzione di un possesso già dimostrato, bensì la mancata prova di un possesso utile all'usucapione. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese, al pagamento di una somma per responsabilità aggravata ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 116 c.p.c.
la valutazione delle prove e dell'attendibilità dei testimoni è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica
art. 246 c.p.c.
l'eventuale capacità a testimoniare e i legami dei testimoni con le parti incidono sull'apprezzamento di attendibilità rimesso al giudice di merito
art. 24 Cost.
richiamato come parametro delle censure, ma non ritenuto violato, poiché il giudice di merito ha comunque garantito il contraddittorio e valutato le prove secondo il proprio apprezzamento
art. 111 Cost.
richiamato in relazione alla motivazione della sentenza impugnata, che è stata ritenuta effettiva e non apparente
art. 2697 c.c.
richiamato nelle doglianze sulla prova; la Corte ribadisce che l'attore non aveva dimostrato il possesso utile all'usucapione
art. 2907 c.c.
richiamato nelle doglianze sull'azione giudiziale, senza accoglimento
art. 112 c.p.c.
il giudice può decidere con motivazione complessiva e non è tenuto a rispondere partitamente a ogni singola argomentazione, purché non muti il thema decidendum
art. 115 c.p.c.
il giudice di merito può selezionare le prove rilevanti e valutare anche documenti provenienti da altri giudizi secondo prudente apprezzamento
art. 93, commi 3 e 4, c.p.c.
richiamato per la liquidazione delle spese e della condanna accessoria alla parte soccombente
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
applicato per la condanna per responsabilità aggravata e per la somma in favore della cassa delle ammende
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 1-bis, art. 13, d.P.R. 115/2002
richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare censure di merito sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle prove in apparenti violazioni di legge o vizi processuali, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione effettiva, coerente e non meramente apparente.
- La scelta del materiale probatorio ritenuto decisivo, così come la valutazione dell'attendibilità dei testimoni, rientra nel potere del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non illogica.
- Il giudice di merito non ha l'obbligo di confutare analiticamente ogni documento prodotto o ogni deduzione della parte, essendo sufficiente una motivazione complessiva che dia conto delle ragioni della decisione.
- Documenti provenienti da altri giudizi possono essere utilizzati come prove atipiche e valutati secondo prudente apprezzamento del giudice di merito.
- Per l'usucapione la parte attrice deve fornire prova del possesso utile, continuo, pacifico e non interrotto per il tempo richiesto; se tale prova manca, la domanda va rigettata, senza che sia necessario accertare ulteriori profili come l'interruzione di un possesso già provato.
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