Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5909/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione della sentenza n. 170 dell’8 febbraio 2025 del Tribunale di Avellino, sezione lavoro e previdenza.

Giustizia amministrativa202507308

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della pronuncia sulle spese contenuta nella sentenza del Tribunale di Avellino, sezione lavoro e previdenza, n. 170 dell’8 febbraio 2025

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato antistatario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza assumendo il passaggio in giudicato della sentenza n. 170 dell’8 febbraio 2025 del Tribunale di Avellino, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito a pagargli, quale avvocato antistatario, 2.110 euro, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, nonché 118,50 euro per esborsi. Ha dedotto la mancata esecuzione della pronuncia e chiesto un ordine di adempimento entro un termine, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna dell’amministrazione a una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che il Ministero, pur costituito, non aveva fornito elementi ostativi all’esecuzione. Ha ordinato all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione, corrispondendo le somme dovute oltre agli interessi legali maturati dopo il passaggio in giudicato. Per l’eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Napoli, o un funzionario da lui delegato con idonea qualificazione professionale. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato effettivamente versato. La penalità di mora richiesta non risulta disposta.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    in caso di ulteriore inerzia, parte ricorrente chiede che la sezione provveda alla nomina di un commissario che si sostituisca all’amministrazione e la condanna di quest’ultima al pagamento di una penalità di mora a norma dell’articolo 114, comma 4, lett. e), c.p.a..

    La disposizione è richiamata a fondamento della richiesta di penalità di mora, ma il TAR non la accorda espressamente nel dispositivo; dispone invece l’ordine di esecuzione e la nomina del commissario ad acta per l’eventuale inerzia.

Massime di principio

  • In sede di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue la pronuncia e non fornisce elementi ostativi, il giudice può ordinare l’adempimento entro un termine determinato e prevedere la sostituzione dell’amministrazione mediante commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
  • L’esecuzione della pronuncia di condanna al pagamento comprende le somme riconosciute dal titolo e gli interessi legali maturati dopo il suo passaggio in giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.