Cassazione Penale, Sentenza n. 10940/2026 del 23/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di detenzione domiciliare e aveva respinto la domanda di affidamento in prova al servizio sociale per una pena residua di 3 anni e 4 mesi (reati: art. 73 d.P.R. 309/1990, calunnia e truffa). Il ricorso articolava tre motivi: (i) eccezione di incompetenza territoriale del giudice a quo (ritenuta competente il Tribunale di L'Aquila); (ii) violazione dell'art. 47-ter comma 1 lett. a) Ord. pen., perché la ricorrente sarebbe madre convivente di una figlia nata nel 2016 e quindi avrebbe potuto ottenere la detenzione domiciliare; (iii) contraddittorietà e manifesta illogicità del rigetto dell'affidamento in prova, soprattutto con riferimento all'idoneità del domicilio e alla valutazione dell'attività di volontariato (ritenuta aleatoria nonostante dichiarata disponibilità di un'organizzazione).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il motivo di incompetenza: ai sensi dell'art. 677 c.p.p., la procedura adottata (art. 656 c.p.p., commi 5 e segg.) stabilisce la competenza in capo al tribunale di sorveglianza del distretto dove ha sede l'ufficio del pubblico ministero che cura l'esecuzione; l'esecuzione era affidata al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia. Sul merito, la Corte ha confermato la correttezza della valutazione negativa sull'affidamento in prova: la prognosi di recupero sociale non risultava sufficientemente fondata alla luce della relazione UEPE (assenza di attività lavorativa, convivenza con lo stesso nucleo familiare coinvolto nei reati, elementi positivi come il volontariato non concretamente attuati), e il giudice di sorveglianza può legittimamente richiedere ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali. Quanto alla detenzione domiciliare, la richiesta non era stata formulata nei termini dell'art. 47-ter nell'istanza al Tribunale; inoltre la circostanza fattuale richiamata nel ricorso (essere madre di figlia nata nel 2016) era inesatta: la persona convivente risultava essere la nipote della ricorrente. Per questi motivi il ricorso è rigettato e la ricorrente è condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 47-ter comma 1 lett. a) legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.)
La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di: a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente
La norma individua i presupposti soggettivi e la soglia di pena per l'accesso alla detenzione domiciliare; la Corte ha rilevato che la richiedente non aveva formulato tale domanda secondo i termini richiesti e che, dai dati in atti, non sussisteva il presupposto fattuale indicato (la minore convivente era nipote, non figlia)
art. 677 cod. proc. pen.
Disciplina generale della competenza territoriale nei procedimenti di sorveglianza: quando l'interessato non è detenuto la competenza è del tribunale di sorveglianza del luogo di residenza o domicilio, salvo diversa previsione di legge; la Corte ha richiamato questa norma per precisare la regola generale
art. 656 cod. proc. pen. (commi 5 e segg.)
La procedura speciale per le misure alternative può derogare alla regola generale di competenza: in base al comma 6 la competenza è stabilita in rapporto all'ufficio del pubblico ministero che cura l'esecuzione del titolo detentivo; applicazione decisiva nel caso (competenza attribuita a Perugia)
art. 47 Ord. pen.
Attribuisce al tribunale di sorveglianza i poteri istruttori e valutativi nella materia delle misure alternative; la Corte ricorda il dovere del giudice specializzato di compiere le opportune acquisizioni e osservazioni della personalità per la prognosi
art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000 n. 230
Norma richiamata in relazione ai poteri istruttori e alle informazioni da acquisire nel procedimento di sorveglianza; contribuisce alla necessità di valutare condotte attuali e prospettive di reinserimento
art. 616 cod. proc. pen.
Norma sulle spese processuali: la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese a carico del ricorrente in caso di rigetto
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale (legge sugli stupefacenti) che disciplina i delitti per i quali la ricorrente è stata condannata; la gravità dei reati è considerata elemento di partenza ma non decisivo, assorbito nella valutazione prognostica
Massime di principio
- Competenza territoriale nei procedimenti di sorveglianza: la regola generale dell'art. 677 c.p.p. (residenza/domicilio del non detenuto) può essere derogata dalla procedura applicata (es. art. 656 c.p.p.), che collega la competenza all'ufficio del pubblico ministero che cura l'esecuzione; verificare sempre quale procedura è stata seguita.
- Detenzione domiciliare (art. 47-ter): i presupposti soggettivi (es. madre convivente di prole minore di 10 anni) e la soglia di pena devono sussistere e la misura dev'essere chiesta nei termini e nelle forme previsti; non è ammissibile farne valere la correttezza per la prima volta in cassazione se non dedotta prima.
- Affidamento in prova: la valutazione è prognostica e complessiva; la gravità del reato e i precedenti costituiscono punto di partenza ma non possono essere l'unico criterio; rilevano soprattutto i comportamenti attuali, l'attuazione concreta di attività lavorative o risocializzanti e le risultanze UEPE. Il giudice può legittimamente richiedere un ulteriore periodo di osservazione o esperimenti premiali.
- Prove di volontariato o dichiarazioni di disponibilità: la mera allegazione di una disponibilità non concretamente realizzata è insufficiente a dimostrare una effettiva prospettiva di risocializzazione.
- Errori o svisti nella descrizione fattuale (es. confusione tra figlia e nipote) devono essere valutati alla luce della loro incidenza sulla decisione; errori non decisivi non determinano automaticamente l'annullamento.
- Spese processuali: il rigetto del ricorso comporta la condanna alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; considerare il rischio economico prima di proporre impugnazioni infondate.
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