Deliberazione n. 412 del 14/09/2023
Provvedimento del 14 settembre 2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica due provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso sulle piattaforme indicate. Le misure ordinarie di competenza del Garante vengono adottate in tempi rapidi per impedire l’ulteriore diffusione del materiale e preservare eventuali prove. Non si tratta di un provvedimento sanzionatorio, ma di una ratifica di interventi urgenti già disposti il 12 settembre 2023.
Ratifica del Garante nei confronti di Facebook/Meta e Telegram per l'adozione d'urgenza di misure contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell'art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti d'urgenza adottati il 12 settembre 2023 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC, nell'ambito della procedura speciale prevista dall'art. 144-bis del Codice privacy per i casi di c.d. revenge porn. Il provvedimento riguarda la segnalazione di una persona interessata che temeva la diffusione, su piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine del procedimento e base normativa
La procedura trae origine da una segnalazione presentata al Garante, con la quale l'interessato ha chiesto l'intervento dell'Autorità presso le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. Il Garante richiama:
- l'art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, che attribuisce competenza al Garante in presenza di fondati motivi di ritenere che contenuti sessualmente espliciti possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi senza consenso tramite piattaforme digitali;
- la previsione secondo cui l'Autorità decide entro 48 ore dalla ricezione della segnalazione;
- l'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente competente di adottare un provvedimento d'urgenza, poi soggetto a ratifica.
Provvedimenti d'urgenza del 12 settembre 2023
Accertata la compatibilità di quanto segnalato con il quadro normativo richiamato, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 155 e 156 del 12 settembre 2023, con due ordini principali:
- ingiunzione alle società destinatarie di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare l'eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con obbligo di tempestiva comunicazione all'Autorità.
Ratifica del Garante
Nella riunione del 14 settembre 2023, il Garante ha ratificato, ai sensi dell'art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 155/2023 e 156/2023. La ratifica conferma l'intervento cautelare urgente adottato nei confronti dei gestori delle piattaforme coinvolte.
Profili di rilievo per operatori e piattaforme
Il provvedimento evidenzia che, nelle ipotesi di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy, il Garante può intervenire in tempi estremamente rapidi per evitare la diffusione di contenuti sessualmente espliciti non consensuali. Per i gestori di piattaforme, assumono rilievo operativo:
- la necessità di attivare con urgenza misure tecniche e organizzative per bloccare la diffusione;
- l'eventuale conservazione del materiale in chiaro solo per fini probatori e per il termine indicato;
- l'adozione di misure che impediscano la diretta identificabilità degli interessati.
Il provvedimento non contiene una sanzione pecuniaria né una valutazione di merito sulla responsabilità dei destinatari, ma si limita a ratificare misure cautelari finalizzate a prevenire la diffusione del materiale segnalato.
Punti principali
Segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
La persona interessata ha segnalato al Garante la possibile diffusione, tramite piattaforme digitali, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati. La segnalazione è stata indirizzata in particolare a Facebook, Instagram e Telegram.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l'art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d'urgenza le determinazioni nn. 155 e 156 del 12 settembre 2023, ai sensi dell'art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019.
Misure ingiunte alle piattaforme
Alle società Telegram FZ-LLC, Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited è stato ingiunto di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione del materiale eventualmente acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito il 14 settembre 2023, ha ratificato i provvedimenti d'urgenza nn. 155/2023 e 156/2023 adottati il 12 settembre 2023. La ratifica conferma l'efficacia delle misure cautelari già disposte, senza contenere una decisione sanzionatoria o di merito sulla liceità dei trattamenti.
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